Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28141 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6766/19 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliata a Roma, v. Principe Eugenio n.

15, presso l’avvocato Marco Michele Picciani, che la difende in

virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente

domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 17.1.2019 n. 973;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.J., cittadina (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma 17.1.2019 n. 973, col quale sono state rigettate le sue domande di concessione della protezione internazionale ovvero, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Esso, infatti, è totalmente privo della indicazione dei fatti di causa, richiesta dalla norma appena indicata a pena di inammissibilità. In particolare, il ricorso non indica quali fatti materiali vennero dedotti in primo grado a fondamento della domanda, nè questi sono desumibili in modo inequivoco dalla illustrazione dei motivi di ricorso.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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