Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28140 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18666-2018 proposto da:

FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CBA, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 30028/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con ordinanza n. 30028/17, depositata il 14.12.2017, questa Corte accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Felix s.r.l. per la riforma della sentenza della CTR Sicilia n. 1212/17/2015 depositata il 24.3.2015 che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della società sull’avviso di accertamento per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’atto pubblico con cui la società Tenurella (poi incorporata dalla odierna ricorrente Felix s.r.l.) aveva acquistato uno dei terreni compresi nell’area agricola di oltre trenta ettari sita nel Comune di (OMISSIS), destinata alla realizzazione di un centro commerciale, per insussistenza del requisito dell’utilizzazione edificatoria nel termine di cinque anni dalla stipulazione dell’atto di acquisito, cui era condizionata l’agevolazione allora prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

La Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello, dopo aver respinto l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 1222/17/2015 della CTR Sicilia.

Avverso l’ordinanza di questa Corte Felix s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, affidato formalmente a un motivo, con cui si deduce il vizio dell’ordinanza ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c. n. 4 per falsa percezione e supposta inesistenza di circostanze di fatto in relazione alle quali incideva la regola già affermata nel precedente giudizio reso tra le stesse parti.

In particolare lamenta l’errata percezione della realtà di fatto, e precisamente l’aver considerato ogni particella di terreno quale autonomo e distinto oggetto del giudizio, come tale ostacolante l’estensione del giudicato formatosi in relazione ad aspetti quali l’utilizzazione edificatoria dell’area oggetto di variante urbanistica e l’applicante della esimente della forza maggiore.

1.Va preliminarmente disattesa l’istanza di sospensione del giudizio formulata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, terzo periodo.

Questa Corte ha affermato che in tema di condono fiscale, la richiesta di sospensione ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle nelle quali l’unico rimedio esperibile sia la revocazione (in tal senso Cass. 2750/2012 ha affermato tale principio di diritto con riferimento al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111; nello stesso senso Cass. 13306/2016; Cass.5969/2018).

La circostanza che questa Corte abbia cassato con rinvio non comporta come conseguenza, ai fini della richiesta di sospensione, la pendenza della lite rispetto al presente giudizio, ma eventualmente rispetto a quello di rinvio.

2.Tanto premesso, osserva il Collegio che questa Corte, nell’ordinanza censurata, ha respinto l’eccezione di giudicato esterno “in quanto afferente una particella di terreno ed un atto pubblico diversi da quelli oggetto del presente giudizio e, soprattutto implicanti, per quanto si va a dire nel merito del ricorso, un distinto accertamento in fatto”.

Tale passaggio motivazionale che esclude un giudicato esterno deve qualificarsi come un giudizio o una valutazione e comunque come un apprezzamento: circostanza questa che (basti un richiamo, tra molte, Cass. Sez. U. 16/11/2016, n. 23306) esclude quella radicale e insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto (costituite l’una da quella risultante dalla sentenza del giudice e l’altra da quella che si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa) in cui sola si risolve l’errore rilevante ai fini della revocazione, per trasmodare in una valutazione giuridica o in un autentico giudizio di fatto.

E’ infatti esclusa dal novero dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall’attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato, perchè quest’ultimo – sia esso interno od esterno – costituisce la “regola del caso concreto” e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè l’erronea presupposizione o esclusione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (fin da Cass. Sez. U., 16 novembre 2004, n. 21639): inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c., n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (da ultimo Cass. 10930/2017).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell’errore revocatorio e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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