Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28140 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1619/2007 proposto da:

C.O., T.L., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA A. BAFILE 5, presso lo studio dell’Avvocato FIORMONTE LUCA,

rappresentati e difesi dall’Avvocato VENINATA Nunzio;

– ricorrenti –

contro

P.L., CO.PA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’Avvocato COSTA

Michele, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GULINA

UMBERTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1363/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/07/2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.O. e T.L. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto i coniugi P.L. e Co.Pa. per sentire dichiarare l’inesistenza di servitù di veduta a favore del fondo dei convenuti, con conseguente condanna dei medesimi a rimuovere le finestre sul confine e le condutture di acqua e di fognatura invadenti la proprietà delle attrici;

che nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito rigettò le domande, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 luglio 2006, ha rigettato il gravame principale della C. e della T. e, in accoglimento dell’incidentale degli originari convenuti, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato le appellanti al pagamento delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale;

che la Corte d’appello ha richiamato l’atto di costituzione di servitù con vincoli rogato dal notaio Bruno Falangola di Roccastrada in data 24 gennaio 1986, e, facendo proprie le conclusioni del c.t.u., ha accertato che la posizione delle conduttore è perfettamente conforme a quanto previsto nel detto contratto, e che sia queste sia le vedute sono conformi al progetto approvato dalla Commissione edilizia in data 19 settembre 1979, per il quale le appellanti dettero il loro esplicito consenso con il richiamato atto di costituzione di servitù con vincoli;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la C. e la T. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2 gennaio 2007;

che il P. e la Co. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo mezzo (difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5,) pone il quesito “se la motivazione della Corte d’appello possa essere oggetto di censura sotto il profilo della correttezza giuridica alla luce degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.”;

che il secondo motivo (difetto di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, circa un punto decisivo della controversia; violazione dell’art. 101 cod. procc. civ., art. 2697 cod. civ. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) chiede a questa Corte “se il ragionamento giudiziale della Corte d’appello possa dirsi immune da pecche sul piano della mera logicità formale quando – come nella fattispecie -tra gli elementi emersi in giudizio, valorizzati a supporto della decisione, manchi una base di effettiva coerenza e quindi siano inconciliabili. In particolare, è denunciabile in cassazione sotto il profilo del difetto di motivazione ogni illogicità incidente sulla validità delle conclusioni del c.t.u., cui il giudice presti adesione? Lo sconfinamento da parte del c.t.u. dai limiti intrinseci al mandato conferitogli costituisce violazione del principio del contraddittorio? Determina violazione dell’art. 194 cod. proc. civ. l’interpretazione da parte del c.t.u. di atti negoziali? Può considerarsi violato nella fattispecie il principio dell’onere della prova, nonchè non correttamente applicato? Determina violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la mancata disamina da parte del giudice d’appello degli elaborati del consulente di parte, nonchè delle critiche mosse alla consulenza d’ufficio?”;

che il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, domandando “se la sentenza emessa dalla Corte d’appello possa ritenersi viziata sotto il profilo del difetto di motivazione per avere il giudice di seconde cure, nell’aderire al parere del consulente, erroneamente valutato le risultanze della consulenza, a fronte di un documento probatorio chiarissimo, dal quale risulta evidente il senso giuridicamente rilevante delle dichiarazioni contrattuali, nonchè la comune volontà delle parti”;

che con il quarto motivo (violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e difetto di motivazione) si chiede conclusivamente “se qualora, come nella specie, il giudice di seconde cure ritenga di aderire alle conclusioni del consulente tecnico facendole proprie attraverso il recepimento dei criteri sottostanti alla valutazione eseguita dal consulente, gli eventuali difetti o errori logici da cui questa sia inficiata si risolvano in vizi della motivazione della sentenza”;

che l’ultimo motivo, sotto la rubrica “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5”, pone il quesito “se la sentenza della Corte d’appello sia viziata sotto il profilo del difetto di motivazione per non essersi la stessa Corte pronunciata su una domanda ritualmente formulata”;

che i cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè tutti sono accompagnati da quesiti inidonei, non formulati secondo la prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che occorre premettere che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che inoltre questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e le ragioni della contraddittorietà della motivazione o per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680);

che tanto premesso, i motivi – là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge – non si concludono con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che in particolare: il quesito a corredo del primo motivo non dice sotto quale profilo vi sarebbe stata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; la domanda che conclude il secondo mezzo non precisa nè in che senso il c.t.u. abbia sconfinato dai limiti del mandato nè dove il giudice non abbia tenuto in considerazione le critiche mosse alla consulenza, per poi enunciare, ma in modo del tutto apodittico, la violazione dei principi sull’onere della prova e del rispetto del contraddittorio, il quesito del terzo motivo è assolutamente generico nei riferimenti al documento non valutato e alle risultanze della consulenza erroneamente apprezzate; il quesito a corredo del quarto motivo non indica quali siano i difetti e gli errori logici della consulenza; la sintesi conclusiva del quinto mezzo non riporta la domanda su cui la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare;

che inoltre, là dove i motivi denunciano il vizio di motivazione, difetta un quesito di sintesi con l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni di insufficienza, erroneità o inidoneità della motivazione che sostiene la sentenza impugnata;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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