Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28140 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28140 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
MILIONE LUCIA CARMELA, elettivamente domiciliata in Roma, Corso
d’Italia n. 102„ presso lo studio dell’Avv. G. Pas q uale Mosca, che la
rappresenta e difende per procura a mar g ine del ricorso
Ricorrente
CONTRO

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del le g ale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25 b, presso lo studio
dell’Avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende per procura a

29.{. 3
mar g ine del controricorso

gk

Controricorrentg-

Data pubblicazione: 17/12/2013

2

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza n.
247/08 del 7.02.2008/6.03.2008 nella causa iscritta al n. 431R.G. dell’anno
2007.
udita la relazione della causa volta nella pubblica udienza del 21.11.2013

udito l’Avv. GIOVANNI PASQUALE MOSCA per la ricorrente,
udito l’Avv. ANNA BUTTAFOCO, per delega dell’Avv. ROBERTO PESSI, per
la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 241 del 2007 il Tribunale di Matera respingeva il ricorso
proposto da LUCIA CARMELA MILIONE nei confronti della S.p.A. POSTE
ITALIANE ed inteso ad ottenere l’accertamento della nullità del termine
apposto ai contratti a tempo stipulati con decorrenza dal 30.11.1999 e
quindi la conversione a tempo indeterminato.
Tale decisione, appellata dall’originaria ricorrente, è stata confermata dalla
Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 247 del 2008, la quale ha

ribadito che nella specie era ravvisabile il mutuo consenso delle parti ai fini
della risoluzione dei contratti, atteso che la continuità ideale nella volontà di
prestazione, soprattutto da parte della lavoratrice,doveva ragionevolmente
ritenersi venuta meno in relazione al tempo trascorso (un quinquennio)
dalla conclusione di fatto del rapporto lavorativo.
La Milione ricorre per cassazione con unico articolato motivo.
Le Poste Italiane resistono con controricorso.

dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

3

Entrambe le pari hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 CPC.
..,

li Collegio autorizza motivazione semplificata.
2. La ricorrente denuncia con l’unico motivo violazione e falsa applicazione

J

degli artt. 1372, 1175, 1375, 1427, 1431

Cod. Civ., sostenendo che il

mutuo consenso sollevata dalla Poste Italiane, avendo desunto la volontà
della lavoratrice di non continuare nel rapporto lavorativo dal decorso del
tempo dalla cessazione, che non aveva superato il triennio e non il
quinquennio, contrariamente quanto asserito nella sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis CPC, introdotto con
l’art. 6 del D.Lgs. n. 40 del 2006, perché non risulta formulato alcun
appropriato ed adeguato quesito di diritto , tale da consentire di individuare
Io specifico contenuto dell’impugnazione e il profilo logico- giuridico
risolutivo della questione introdotta, relativa alla risoluzione di contratto per
mutuo consenso.
Al riguardo si richiama indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni
Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva
giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis C.P.C. non può essere
interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la
formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 n. 5
– C.P.C.) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del
ricorso, perché tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita
della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di
inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera
esplicita.

giudice di appello erroneamente ha accolto l’eccezione di risoluzione per

4

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con la condanna
della ricorrente al pagamento del spese del presente giudizio di cassazione,
che si liquidano come da dispositivo.
PQM
citi’c442..

La Corte Chlain il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in
€ 100,00 per esborsi ed € 3500,00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma addì 21 novembre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

f.

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