Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28140 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6298/19 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliata a Roma, v. del Casale

Strozzi n. 31, presso l’avvocato Laura Barberio, che la difende in

virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia 20.12.2018 n. 979;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.P., cittadina (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto del tribunale di Perugia 20.12.2018 n. 979, col quale è stata rigettata la sua istanza di sospensione dell’efficacia del decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 8.10.2018, col quale erano state rigettate le sue domande di concessione della protezione internazionale ovvero, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto anche a volere prescindere da qualsiasi rilievo circa la ricorribilità per cassazione d’un provvedimento interinale e provvisorio quale è quello impugnato nella presente sede, il ricorso va comunque dichiarato inammissibile per tardività.

Il decreto impugnato nella presente sede è stato infatti depositato il 20.12.2018, e comunicato dalla Cancelleria al difensore il giorno stesso.

Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 13.2.2019, e dunque ben oltre il termine di 30 giorni di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 2.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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