Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2814 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 09/02/2010), n.2814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

V.M., B.I. Rappresentati e difesi dall’avv.

Giubelli Piero, del Foro di Ferrara, come da procure in atti.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 49/10/05, depositata in data 26 ottobre 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 12

novembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Lette le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rinvio della

causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Fatto

1. Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2006 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione, nei confronti di V.M. e B. I., avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con unico motivo, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato. Veniva, in particolare dedotto che, senza neppure esaminare la portata della sentenza di patteggiamento intervenuta in sede penale in merito alle fatture relative ad operazioni inesistenti poste alla base del procedimento in esame, era stata affermata l’insussistenza, al riguardo, di presunzioni precise, gravi e concordanti.

1.2. Si costituivano gli intimati, contestando la fondatezza del ricorso.

Diritto

2.1 – Preliminarmente va rilevato che la presente vicenda processuale attiene alla determinazione del reddito di partecipazione del V. nella società in nome collettivo “Padana Montaggi”, e che la Commissione regionale, con la decisione impugnata, ha ritenuto di rigettare l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ritenendo l’insussistenza di validi elementi probatori (per altro in una controversia in cui l’onere della prova incombe agli originari ricorrenti).

2.2. Deve in questa ribadirsi che con sentenza 2008/14815 le Sezioni Unite civili hanno stabilito che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2.3. Tanto premesso, va constatato che nel caso di specie il giudizio di primo grado non si è svolto alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione provinciale di primo grado, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Va altresì considerato che in casi del genere la Suprema Corte deve annullare la sentenza con rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (C. Cass. 2003/1462, 2004/3866 e 22007/8825).

La pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado.

Trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio e in base a un principio affermato in epoca successiva all’introduzione della lite, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado dell’intero processo e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA