Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2814 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2814 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3755 del R.G. anno 2007
proposto da:
MAROTTA Nicola, dom.to in Roma via Cerbara 64 presso l’Avv.
Francesco Castiello con l’avv. Marcello G.Feola che lo rappresenta
e difende per procura a margine del ricorso

ricorrente-

contro
Società Costruzioni Di Sarli s.r.l.

intimato-

avverso la sentenza 781 del 7.12.2005 del Tribunale di
Vallo della Lucania ; udita la relazione della causa svolta nella p.u.
del 18.12.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; udito l’avv. D.Sivieri (in
sost.); presente il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.Dott.
Pasquale Fimiani che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, esaminando le domande principale e riconvenzionale proposte da Nicola Marotta e dalla soc. Di Sarli,
aventi ad oggetto crediti derivanti da un subappalto conferito dalla società (appaltatrice per il Comune di Laurino con contratto del 10.3.1999
per la sistemazione di un’area urbana), subappalto diretto a realizzare
un impianto di illuminazione, riconobbe crediti all’attore per lire

Data pubblicazione: 07/02/2014

3.400.000 ed alla società per lire 200.000 e, compensati i crediti rispettivi sino a concorrenza, riconobbe al Marotta il residuo saldo.
La sentenza venne appellata da entrambe le parti ed il Tribunale di Vallo della Lucania, rilevato che i crediti nascevano da subappalto e che lo
stesso era vietato con norma imperativa posta dall’art. 21 legge 646 del
1982, che il subappalto in esame non era stato autorizzato come previsto dalle norme, che la nullità del contratto era rilevabile d’ufficio, con
sentenza 7.12.2005 ha dichiarato la nullità del contratto e la infondatez-

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Marotta il
20.01.2007 e nessuna difesa è stata svolta dalla società Di Sarli. Il Marotta ha illustrato le sue difese in memoria finale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di condivisione e
che pertanto debba essere accolto, con la cassazione della sentenza ed il
rinvio allo stesso Ufficio per nuovo esame degli appelli (e per la conclusiva regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità)
Il ricorso denunzia violazione di legge)non avendo il giudicante
tenuto conto del fatto che la norma applicata era stata già modificata,
ben prima dell’appalto de quo, dall’art. 18 c. 12 della della legge 55 del
1990 nel testo sostituito dall’art. 9 c. 72 della legge 415 del 1998, la
quale condizionava la necessità dell’autorizzazione prefettizia e la stessa
sanzione di nullità escludendo dalla operatività i subappalti per i quali
operavano quattro condizioni disgiunte.
La censura appare indiscutibilmente fondata, per effetto di evidente ed esattamente denunziato errore di diritto .
Ed infatti, come anche di recente rilevato da questa Corte (Cass.
10729 del 2013) l’art. 18 c. 12 della legge 55/90 – che dettava le condizioni per l’estensione della necessaria autorizzazione della stazione appaltante anche ai noli a caldo o a qualsiasi contratto similare sol che
prevedesse l’impiego di mano d’opera da parte dell’affidataria – è stato
sottoposto a ripetute modifiche (sino alla abrogazione ad opera del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 , art. 256 c. 1), e
segnatamente a quelle di cui all’art. 22 c. 4 D.L. 152/1991 conv. in legge 203/1991, all’art. 34 c. 5 del d.lgs. 406/1991, all’art. 9 c. 72 della
legge 18.11.1998 n. 415, nel mentre i successivi provvedimenti (dPR
554/1999 – legge 166/2002 – dPR 170/2005) riguardarono altri commi
dell’art. 18.
Ebbene,
de quo

k per quel che rileva, all’atto della stipula del contratto

(10.03.1999) era già in vigore il testo dell’art. 18 c. 12 di cui

2

za delle contrapposte pretese.

alla modifica apportata con l’art. 34 c. 5 del d.lgs. 406/1991 (antecedente a quella di cui alla legge 415 del 1998) il quale, pertanto, condizionava la estensione dell’obbligo autorizzatorio de quo ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito alla circostanza per la quale
il valore del materiale fornito fosse inferiore a quello dell’impiego della
mano d’opera, ferme restando le altre condizioni di esclusione (attinenti
al valore assoluto o “soglia” dell’appalto ed al rapporto percentuale tra
commessa subappaltata e lavoro appaltato)

una declaratoria di nullità priva della necessaria verifica dei suoi presupposti che la norma applicabile avrebbe invece imposto indiscutibilmente di effettuare. E di qui, nulla emergendo in fatto e nulla potendo
la Corte di legittimità accertare, trattandosi di accertamenti e valutazioni esclusi dalla sede di cui all’art. 384 c.p.c., sorge la necessità di cassare con rinvio la sentenza impugnata. Anche la regolamentazione della
spese del giudizio di legittimità viene, come detto in premessa, rimessa
al giudice di rinvio. Detto giudice viene individuato nello stesso Ufficio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, al Tribunale di Vallo della Lucania in persona di diverso magistrato.
Così deciso nella c.d.c. del 18.12.2013.

L’errore di diritto quale qui accertato ha dunque determinato

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