Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2814 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2265-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona d Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BETTOLO

GIOVANNI 6, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO CAPOCASALE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MANICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2012 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. la srl Società Agricola Crotonese, in relazione ad un contratto di acquisto di alcuni terreni agricoli registrato il (OMISSIS), fruiva dei benefici fiscali previsti per l’impresa agricola, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4 bis;

2. con atto notificato il 10 novembre 2008, l’Agenzia delle Entrate dichiarava la società decaduta dai benefici in quanto, nel quinquennio dalla data della relativa applicazione, essendo deceduto l’amministratore iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola dell’Inps, lo stesso era stato sostituto da amministratrice, L.F., non iscritta in tale gestione;

3. nella controversia insorta sulla legittimità dell’atto sopradetto, la prima sezione della commissione tributaria della Campania, con sentenza in data 3 dicembre 2012, n. 248, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva l’avviso illegittimo per insussistenza dei presupposti della dichiarazione di decadenza sul motivo che la nuova amministratrice avrebbe potuto iscriversi nella gestione de qua entro il quinquennio o comunque in un termine ragionevole decorrente dal verificarsi della situazione di forza maggiore integrata dal decesso dell’amministratore precedente;

4. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di detta sentenza, lamentando falsa applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, commi 4 e 5, e art. 2, comma 4 e comma 4 bis;

5. l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che:

1. il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4 bis, stabilisce che le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto “sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonchè alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”;

2. la legge è chiara nel correlare la decadenza dalla agevolazioni al fatto in sè del venir meno, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni, del requisito dell’iscrizione dell’amministratore nella speciale gestione Inps. La società che, per qualsiasi causa, proceda, nel corso del quinquennio, alla sostituzione dell’amministratore iscritto, in tanto evita la decadenza, in quanto nomini un sostituto già iscritto nella gestione. Si nota per inciso che è evidente come per la selezione del sostituto di persona iscritta nella gestione non è prospettabile una situazione di forza maggiore. La tesi sostenuta dalla commissione tributaria regionale della Campania è errata in quanto consente il mantenimento delle agevolazioni malgrado la soluzione di continuità nella sussistenza del requisito dell’iscrizione;

3. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente;

4. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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