Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2814 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15578-2014 proposto da:

L.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’Avvocato MARCO GALDIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA LUNA CIACCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MORCAVALLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MIRAGLIA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1697/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/12/2013 r.g.n. 405/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato CIACCI LAURA LUNA;

udito l’Avvocato MIRAGLIA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Catanzaro del 12.2.2010 M.G., premesso di essere stato dipendente di L.C. nel periodo dal maggio 1993 al 28.7.2009 e di essere stato licenziato verbalmente, impugnava il licenziamento, chiedendo condannarsi il datore di lavoro alla reintegra ed al risarcimento del danno; in via gradata chiedeva riconoscersi la tutela risarcitoria nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Agiva, altresì, per la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione maturate a vario titolo – per complessivi Euro 84.848,25 oltre accessori – ed alla regolarizzazione contributiva.

Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno derivatogli dalle condotte di concorrenza sleale e denigratorie poste in essere dal M..

Il Tribunale – con sentenza del 5.10.2012 – accoglieva la domanda di impugnazione del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal 20.8.2009 alla data della sentenza nonchè al pagamento dei contributi; accoglieva parzialmente la domanda relativa alle differenze di retribuzione.

Rigettava la domanda riconvenzionale.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.12-30.12.2013 (nr 1697/13), accoglieva l’appello di L.C. limitatamente alla decorrenza dell’obbligo di risarcimento del danno; confermava per la restante parte la sentenza impugnata.

La Corte territoriale rilevava che il L. aveva ammesso di avere allontanato verbalmente il M. dal posto di lavoro ma aveva assegnato a tale condotta il significato di un allontanamento temporaneo.

Tale ricostruzione non era fondata.

In primo luogo, trattandosi di atto recettizio, era rilevante come esso fosse stato inteso dal lavoratore-destinatario, che, nella fattispecie, lo aveva inteso come atto definitivo, tanto da non fare più ritorno in azienda. Decisiva era poi la condotta successiva del datore di lavoro, che nei giorni seguenti non aveva sollecitato il lavoratore a riprendere servizio nè aveva sanzionato la sua assenza ed, anzi, lo aveva invitato per iscritto a recarsi in azienda per ricevere le retribuzioni arretrate.

Il vizio di forma era assorbente sicchè non occorreva valutare la condotta del lavoratore.

La nullità del licenziamento determinava sotto il profilo risarcitorio la applicazione della disciplina comune: l’obbligo di risarcimento decorreva dalla costituzione in mora del creditore con l’offerta della prestazione di lavoro, che coincideva, nella fattispecie di causa, con la impugnazione del licenziamento e sussisteva fino al pensionamento del M.; la domanda di pensione implicava infatti la volontà del lavoratore di far cessare il rapporto di lavoro.

Non erano fondate le censure relative alla quantificazione delle differenze di retribuzione.

Il Tribunale aveva correttamente ritenuto lo svolgimento di lavoro straordinario nella giornata del sabato.

L’appellante aveva dedotto che le ore aggiuntive del sabato erano state compensate con riposi fruiti nel corso delle altre giornate di lavoro; non era stata provata la fruizione di cinque ore settimanali di pausa lavorativa sia perchè tali pause avrebbero dovuto essere richieste per iscritto sia perchè esse mal si conciliavano con il carattere della azienda, a conduzione familiare.

Quanto alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, anche a volere ritenere provata la condotta inadempiente, era decisiva la mancata allegazione del danno.

Per la Cassazione della sentenza ricorre L.C., articolando quattro motivi. Resiste con controricorso M.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti; omessa valutazione della condotta del lavoratore ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 2105 c.c. in relazione all’art. 2094 cc. nonchè violazione dell’artart. 2697 c.c., artt. 115 e 416 c.p.c..

La censura è relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del lavoratore in via riconvenzionale.

Il ricorrente ha dedotto di avere evidenziato sin dal primo atto difensivo il contenuto dei danni, consistenti nello sviamento di clientela realizzato dal lavoratore – che aveva ordinato materiali per conto proprio dallo stesso fornitore del datore di lavoro – e nel discredito commerciale derivato dalla concorrenza sleale e dalla denigrazione commesse.

I fatti a sostegno della domanda riconvenzionale non erano stati contestati; il mancato esame delle allegazioni sul danno aveva determinato il mancato accesso alla prova.

Il motivo è inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione.

Sul punto la censura incorre nella preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile ratione temporis in ragione della data di deposito del ricorso in appello: a tenore della norma citata quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti a questioni di fatto il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-2-3 e 4.

La censura formulata sotto il profilo della violazione delle norme di diritto è infondata.

La applicazione delle norme degli artt. 1175, 1374 e 2105 c.c. in relazione all’art. 2094 c.c., di cui si deduce la violazione, non è conferente rispetto alle ragioni della sentenza, che non consistono nella carenza dell’inadempimento contrattuale ma nella mancata allegazione del danno e del rapporto di causalità tra l’inadempimento ed il danno, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, parimenti concorrono alla integrazione della responsabilità contrattuale (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2014, n. 2886).

Nè appare pertinente la censura formulata in relazione all’art. 2697 c.c.; la violazione della regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito nell’applicare la regola di giudizio basata sull’onere della prova operi non corretta ripartizione del carico della prova laddove non è in questa sede in discussione una illegittima attribuzione dell’onere della prova sulla domanda riconvenzionale.

Da ultimo, come già precisato da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2014, n. 13960; Cass., 20 dicembre 2007, n. 26965), la violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile come motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 soltanto quando il giudice valuti le prove secondo un criterio di diverso da quello indicato dalla suddetta norma processuale, ad esempio valutando secondo prudente apprezzamento una prova legale o attribuendo valore di prova legale ad un elemento di prova liberamente apprezzabile.

Analoghe considerazioni valgono per la assunta violazione dell’art. 416 c.p.c.: la condotta di non-contestazione non è una prova legale ma una fonte di prova liberamente valutabile; la circostanza che il giudice abbia male esercitato il suo potere di valutazione della prova non costituisce violazione di una norma di diritto ma è censurabile solo nei limiti di deducibilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1206, 1324 e 1460 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c., art. 1362 c.c. e segg., art. 115 c.p.c..

La censura attiene alla interpretazione della volontà del datore di lavoro nel senso del licenziamento orale.

Il ricorrente ha esposto di avere sempre allegato che – anche in ragione del rapporto parentale con il lavoratore (zio) – la risoluzione del rapporto di lavoro non era avvenuta per licenziamento ma per dimissioni.

Ha dedotto la erroneità della sentenza laddove affermava che il licenziamento, come atto recettizio, doveva essere interpretato nel senso inteso dal lavoratore, suo destinatario e la sua contraddittorietà rispetto al criterio adottato dal giudice dell’appello per interpretare l’atto di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, che, pur essendo parimenti un atto recettizio, non era stato inteso nel senso individuato dal datore di lavoro-ricevente.

Ha altresì dedotto la insufficienza della interpretazione della condotta del datore di lavoro successiva all’allontanamento del lavoratore rispetto agli elementi di fatto emergenti dagli atti (capitoli di prova articolati dallo stesso ricorrente, rapporti pregressi, rapporto parentale).

Le censure – seppure impropriamente qualificate in termini di violazione di norme diritto – si riferiscono tutte all’accertamento del fatto storico operato nella sentenza impugnata; tale accertamento è censurabile in sede di legittimità nei limiti del vizio della motivazione.

In questa sede, a tenore dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, resta del tutto preclusa la deducibilità del vizio della motivazione, in ragione della pronunzia conforme resa nei gradi di merito circa la sussistenza di una fattispecie di licenziamento.

Il motivo si qualifica come denunzia di un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 soltanto nella parte in cui viene assunta la violazione delle regole legali di interpretazione degli atti negoziali; sotto questo profilo, tuttavia la inammissibilità della censura deriva dalla violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, giacchè il ricorso non individua nè le specifiche statuizioni della sentenza impugnate nè il canone legale violato nè le ragioni della violazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 1206 c.c. e segg., L. n. 604 del 1966, art. 8 in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè “mancata produzione del CCNL in forma integrale”.

Con il motivo si censura la statuizione di risarcimento del danno.

Il ricorrente ha assunto:

– che il diritto alla retribuzione era stato riconosciuto in sentenza in mancanza della offerta della prestazione di lavoro;

– che nella prospettiva della dimissioni mutava la natura delle somme da corrispondere e dovevano riconoscersi le sole somme già messe a disposizione dal datore di lavoro con note del 3.8 e 4.9.2009;

– che il risarcimento doveva essere riconosciuto nella misura di sei mensilità dell’ ultima retribuzione globale di fatto.

Il motivo è inammissibile.

Manca la censura di specifiche statuizioni della sentenza alla luce di principi di diritto chiaramente individuati; il ricorrente, piuttosto, si duole genericamente della ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito quanto alla offerta della prestazione lavorativa ed alla quantificazione dal danno, demandando a questa Corte un non-consentito riesame di merito.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed errata applicazione delle norme contenute nel CCNL in tema di retribuzioni, permessi e turni (art. 16).

La censura afferisce alla statuizione di condanna al pagamento delle differenze di retribuzione per lavoro straordinario.

Il ricorrente ha esposto che le ore lavorate nella giornata del sabato rientravano nell’orario settimanale di 40 ore.

Ha dedotto che l’articolo 16 del CCNL METALMECCANICA-ARTIGIANATO riconosceva ai lavoratori solo trenta minuti di pausa pranzo lo stesso lavoratore aveva dichiarato in ricorso di avere goduto di un’ora di pausa pranzo e che l’orario settimanale poteva essere articolato a livello locale su sei giorni lavorativi.

Il motivo è inammissibile.

Esso attiene alla ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito e deve essere correttamente qualificato in termini di denunzia di un vizio di motivazione nonostante la impropria evocazione della violazione di norme del CCNL; ne consegue che la deducibilità della censura incontra la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, in quanto in entrambi i gradi merito è stato accertato lo svolgimento di lavoro straordinario.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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