Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28139 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28139 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 20908-2012 proposto da:
CALABRO’ DAMIANO C.F. CLBDMN54A07F779F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio
dell’avvocato PANUCCIO ALBERTO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
= ricorrente 2013
3314

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 17/12/2013

144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA e
SALVATORI FRANCESCA, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1172/2011 della CORTE D’APPELLO

1399/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PANUCCIO ALBERTO;
udito l’Avvocato OTTOLINI TERESA per delega ROMBO
LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 46/09/2011 r.g.n.

RG 20908-12

Con la sentenza di cui si chiede la

cassazione la Corte di appello di

Reggio Calabria, riformando la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria,
rigetta la domanda di Calabrò Damiano, proposta nei confronti dell’INAIL,
– diretta ad ottenere la condanna del predetto istituto al pagamento della
rendita per inabilità permanente conseguente a malattie professionali

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, dopo aver
affermata la nullità degli atti processuali del giudizio di primo grado,
rigetta la domanda dell’assicurato dissentendo dalle conclusioni del CTU
nominato in appello.

In particolare la Corte territoriale, premesso che è solo in relazione
all’attività di minatore che va valutata la sussistenza del nesso
eziologico delle denunciate malattie, avendo lo stesso ricorrente allegato
esclusivamente tale attività e che la stessa si è protratta solo per
complessivi dieci mesi,rileva,quanto all’ipoacusia bilaterale percettiva più
accentuata a destra, ricondotta dal CTU allo scoppi pg di una mina, che non vi
è prova di tale evento, Del resto, osserva la Corte ‘territoriale, l’affezione
si è manifestata ben dopo ventiquattro anni dalla cessazione dell’attività
di minatore ed il trauma acustico cronico che ha natura professionale si
caratterizza per essere bilaterale simmetrico e non come quello di specie
asimmetrico.
Relativamente alla diagnosi di silicosi rileva la Corte del merito che tale
affezione non raggiunge di per sé la percentuale indennizzabile essendo
pari, come sostenuto dal CTU, al 10% ulteriormente riducibile considerando

1

(silicosi polmonare e ipoacusia destra).

il ‘fattore extralavorativo capace d’incidere sulla funzione respiratoria
essendo il Calbrò un fumatore.
Avverso questa sentenza il Calabrò ricorre in cassazione sulla base di tre
censure.

resiste

con

controricorso

deducendo

in

via

preliminare

l’inammissibilità dell’impugnazione essendo questa stata notificata dopo il
decorso del termine breve.

Vengono depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all’eccezione preliminare di tardività della proposizione del ricorso
per cassazione va rilevato che non risulta agli atti copia notificata della
sentenza impugnata. Di conseguenza va rigettata l’eccezione in esame, del
resto non riproposta in sede di memoria illustrativa.

L’INAIL

//111
Con il primo motivo il Calabrò, deducendo violazione dell’art. 116 cpc;
sostiene che la Corte del merito, pur avendo dichiarata la nullità degli
atti processuali di primo grado, avrebbe comunque dovuto tenere conto della
consulenza di primo grado.
Con la seconda censura il Calbrò, denunciando violazione

degli artt.

74,142,144 DPR 1124 del 1965 e successive modificazioni introdotte per la
silicosi dall’art. 4 della legge n. 780 del 1975 e delle relative tabelle
nonché omessa motivazione su fatto decisivo, assume, in primo luogo, che la
Corte del merito, quanto alla silicosi, non tiene conto della irrilevanza,
trattandosi di malattia tabellata, della durata della prestazione lavorativa

omeftendo di motivare sulle regole e principi inerenti a concetti tecnici ed
evoluzione della infermità. Né l’Inail, aggiunge il ricorrente, ha fornito
la prova contraria dell’esistenza di una diversa causa da quella lavorativa
della malattia di cui trattasi.

del merito non ha tenuto conto che trattandosi di malattia tabellata,
connessa al lavoro in galleria, esiste una sicura presunzione essendo
impossibile che qualunque lavoro di avanzamento in galleria possa essere
compiuto senza l’uso di strumentazione meccanica, di perforatrici e di
martelli, ed è plausibile e materia di corretta e normale presunzione che
sia stata usata anche la mina della quale ha sempre parlato esso ricorrente.

Con la terza censura il Calabrò allega omessa motivazione circa un “punto”
decisivo della controversia.

Allega in proposito il ricorrente che la Corte territoriale, nell’affermare
che la percentuale d’inabilità da assegnare alla silicosi è riducibile in
considerazione della causa extralavorativa, incorre nel denunciato vizio di
motivazione in quanto tale giudizio si contrappone a quello espresso dal
CTU.

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logicogiuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

In primo luogo va ribadito che spetta al giudice del merito/ in via
esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la

3

Relativamente alla ipoacusia bilaterale, denuncia il ricorrente che la Corte

conCludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
– mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)
. ( in tal senso Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267, Cass. 27 luglio 2008 n.2049 e

Tanto premesso va osservato che la Corte del merito, con accertamento di
fatto sorretto da congrua e logica motivazione, e come tale sottratto al
sindacato di questa Corte, stabilisce, per un verso che la ipoacusia di cui
è portatore il ricorrente non può considerarsi di natura professionale in
quanto il trauma acustico cronico professionale si caratterizza per
essere bilaterale e simmetrico, mentre nella specie è asimmetrico e,
dall’altro che non vi è prova dell’esposizione a rumore e dello scoppio di
una mina che avrebbe causato il danno acustico.

Pertanto non trattandosi di malattia tabellata non opera la presunzione di
eziologia professionale e, quindi, difettando la prova, che deve essere
fornita dall’assicurato, di detta eziologia correttamente la Corte del
merito esclude la natura professionale della ipoacusia in parola.

Tanto comporta che non determinando la silicosi da sola una percentuale
• d’inabilità indennizzabile, e ciò a prescindere dalla deduzione operabile
per una concausa extralavorativa,correttamente la Corte territoriale
rigetta la domanda dell’assicurato.

Tanto è sufficiente per il rigetto del ricorso non senza considerare che i
richiami, di cui alle articolate censure, ai vari atti di causa del giudizio

4

da ultimo Cass.25 maggio 2012 n.8298).

di Merito in quanto non trascritti, almeno nella parte che interessa, in
violazione del principio di autosufficienza, non consentono a questa Corte
alcun sindacato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del

temporis

ratione

la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di

previdenza e assistenza, introdotta dall’art. 42, comma undicesimo, decreto
legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24
novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.Nulla per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delas, novembre 2013

Il Presidente

previgente art. 152 Disp. Att. cpc non trovando applicazione

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