Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28139 del 10/12/2020
Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6297/19 proposto da:
K.N., elettivamente domiciliato a Roma, v. del Casale
Strozzi n. 31, presso l’avvocato Laura Barberio, che lo difende in
virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia 8.12.2018 n. 927;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9
ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. K.N., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto del tribunale di Perugia 8.12.2018 n. 927, col quale è stata rigettata la sua istanza di sospensione dell’efficacia del decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 6.10.2018, col quale erano state rigettate le sue domande di concessione della protezione internazionale ovvero, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il ricorso è fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto anche a volere prescindere da qualsiasi rilievo circa la ricorribilità per cassazione d’un provvedimento interinale e provvisorio quale è quello impugnato nella presente sede, il ricorso va comunque dichiarato inammissibile per tardività.
Il decreto impugnato nella presente sede è stato infatti depositato l’8.12.2018, e comunicato dalla Cancelleria al difensore il 10.12.2018. Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato l’8.2.2019, e dunque ben oltre il termine di 30 giorni di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 2.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020