Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28138 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28138 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 18579-2016 proposto da:
CANTINE SILVESTRI SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13,
presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BT ITALIA SPA, in persona del Direttore Affari Legali e
Regolamentari della BT ITALIA SPA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato
MARCO TRONCI, che la rappresenta e difende;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1683/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 29/04/2016;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.
Ritenuto che la Corte d’appello di Milano, con sentenza

depositata il 29 aprile 2016, ha rigettato l’appello proposto da

Milano n. 15043 del 2011, e nei confronti di BT Italia s.p.a., e,
per l’effetto, ha confermato il rigetto della domanda di
risarcimento danni da inadempimento contrattuale formulata
dalla società appellante;
che Cantine Silvestri srl ricorre per la cassazione della
sentenza sulla base di due motivi;
che BT Italia spa resiste con controricorso, anche
illustrato da memoria;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza
del ricorso;
che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1321, 1218, 1226, 1223, 2043, 2056
cod. civ., 115, secondo comma, cod. proc. civ. e si lamenta
che la Corte territoriale ha escluso l’inadempimento
contrattuale di BT Italia spa per il mancato/difettoso servizio di
utenze telefoniche nel periodo 21 settembre 2007- 8 novembre
2007, e il conseguente risarcimento danni, richiesto a fronte
dell’incidenza del disservizio sull’attività commerciale della
società appellante;
che la doglianza è infondata in quanto la Corte d’appello
ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di
responsabilità contrattuale;
che, a partire dai fatti accertati dal Tribunale, non
smentiti dall’appellante, dai quali risultava che la società BT
Ric. 2016 n. 18579 sez. M2 – ud. 12-09-2017
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Cantine Silvestri s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di

.,

Italia si era attivata tempestivamente al fine di risolvere i
disservizi, che erano stati causati da difetti del cavo Telecom,
la Corte d’appello ha ritenuto che BT Italia avesse superato la
presunzione di colpa, dimostrando sia che l’adempimento della
prestazione era stato reso impossibile dal fatto del terzo, sia di

frapposto da altri all’esatto adempimento (ex plurimis, Cass.
05/08/2002, n. 11717; Cass. 14/12/2011, n. 26830);
che, infatti, non era ravvisabile una diversa condotta
esigibile da BT Italia, che avrebbe consentito l’erogazione del
servizio, posto che BT Italia non era in grado di ripristinare il
cavo Telecom;
che con il secondo motivo è denunciato vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo, costituito dall’esistenza dei danni;
che la doglianza rimane assorbita nel rigetto del
precedente motivo, essendo la questione della sussistenza del
danno logicamente conseguenziale all’accertamento della
responsabilità della società resistente;
che le spese seguono la soccombenza, liquidate come in
dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente
alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
Ric. 2016 n. 18579 sez. M2 – ud. 12-09-2017
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aver fatto tutto quanto possibile per rimuovere l’ostacolo

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile, il 12 settembre 2017.

Il Presidente
) L

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