Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28138 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28138 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 9970-2009 proposto da:
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (nuova denominazione di
FIAT AUTO S.P.A.) C.F. 07973780013, in persona del

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rappresentante

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del

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo
2013
3311

studio

(TOFFOLETTO

DE LUCA TAMAJO RAFFAELE),

rappresentata e difesa dagli avvocati DE LUCA TAMAJO
RAFFAELE e LUCIANI VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

L

contro

Data pubblicazione: 17/12/2013

DI

MAIO

MARIA

LUISA

DMIMLS48D63F839B,

SPINOSA

FRANCESCO SPNFNC73CO2F839W, SPINOSA SERGIO
SPNSRG74H08F839D, nella qualità di unici eredi di
SPINOSA EVANGELISTA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA INDONESIA 70, presso lo studio dell’avvocato

PRAGLIOLA TOMMASO, TRAVERSO DANIELA, ROTONDI LORENZO,
giusta delega in atti;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 5257/2005 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 09/04/2008 r.g.n. 253/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato LUCIANI VINCENZO;
udito l’Avvocato ROTONDI LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità.

APUZZO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati

RG 9970-09
Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di appello di
Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Nola, accoglieva il
ricorso degli eredi di Evangelista Spinosa, proposta nei confronti della
società Fiat Auto, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati
a seguito della inalazione di fibre di amianto nel periodo lavorativo

cagionato l’insorgere del mesotelioma pleurico con conseguente decesso del
dipendente.

La Corte del merito, dopo aver accertato che nell’ambiente di lavoro, cui
era addetto lo Spinosa, vi era presenza d’amianto e che vi era, come
attestato dal CTU, l’elevata probabilità circa la sussistenza di un nesso
eziologico tra l’ambiente di lavoro e la patologia dello Spinosa, poneva a
base del

decisum il rilievo fondante secondo il quale l’azienda era da

considerarsi responsabile di siffatta patologia in quanto, nell’arco
temporale di esposizione, l’azienda non aveva adottato misure e cautele
idonee a proteggere il lavoratore contro il rischio di malattie.

Avverso questa sentenza la società Fiat Group Automobiles ricorre in
cassazione articolando quattro censure, illustrate da memoria.

Resistono

con

controricorso

le

parti

intimate

che

deducono

l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività della notifica del
ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

prestato alle dipendenze della predetta società, inalazione che aveva

Con il primo motivo la società, deducendo violazione degli artt. 1218 e
,
2087

cc,

pone

il

seguente

interpello:”se

l’art.

1218

cc sulla

responsabilità contrattuale e l’art. 2087 cc in tema di obbligo di
‘ sicurezza possano consentire di affermare la responsabilità del datore di
lavoro in una vicenda in cui non viene accertato né specificato quali

alle conoscenze via via acquisite nel corso della vicenda professionale del
Sig. Spinosa (1969-1996)”.

Con la seconda censura la società, denunciando violazione degli artt. 2043
e 2059 cc, formula il seguente quesito:”se, in virtù degli artt. 2043 e
2059 cc, la sentenza impugnata possa considerarsi errata nella parte in
cui riconosce agli eredi del Sig. Spinosa Evangelista una somma a titolo di
risarcimento del danno parametrata all’aspettativa di vita e non all’arco
temporale, certo e determinato, durante il quale il de cuis ha vissuto dopo
l’insorgenza della malattia”.

Con la terza critica la società, allegando violazione degli artt. 2043 e
2059 cc, articola il seguente quesito:” se ai sensi degli artt. 2043 e 2059
cc è legittimo includere nella somma quantificata a titolo di danno
biologico una somma riconosciuta a ristoro dell’invalidità permanente
allorquando dall’evento patologico è conseguito il decesso dopo 10 mesi”.

Con l’ultima censura la società, assumendo violazione degli artt. 2043 e
2059 cc, formula il seguente interpello:”se, alla luce dell’art. 2059 cc,

la sentenza impugnata è errata nella parte in cui determina il danno
morale, quantificandolo in una somma pari ala metà del danno biologico e

2

misure l’azienda avrebbe omesso di adottare in relazione alle regole e/o

riconoscendolo a prescindere da allegazioni e prove attinenti alle
componenti di questa voce del danno”.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondata l’eccezione in tal senso
, sollevata dai resistenti.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 16 aprile 2009 con
richiesta in pari data dopo un primo tentativo non andato a buon fine 1’8
aprile

2009

con restituzione dell’atto,

da parte

dell’ufficiale

giudiziario, al richiedente la notifica con la motivazione dell’omessa
notifica per essersi il destinatario – procuratore – trasferito altrove.
Nella specie, pertanto, trova applicazione il principio, sancito dalle
Sezioni Unite di questa Corte ( sentenze del 19 febbraio 2009 n. 3960, del
16 giugno 2010 n. 14494

confermato da Cass. 28 aprile 2010 n. 10212 e

Cass.5 febbraio 2013 n. 2614), che in questa sede va ulteriormente
ribadito, secondo cui l’impugnazione presso il procuratore costituito, e/o
domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall’art. 330
c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se
esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o,
altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell’albo
professionale, e, nel caso di esito negativo della notifica richiesta in
detti luoghi non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio
può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi
.

*

termini, mediante istanza al giudice

ad quem di fissazione di un termine

perentorio per completare la notifica,

depositata contestualmente

all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la
3

La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata in data 9 aprile 2008.

costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del
contraddittorio; ove, poi, la tardiva notifica dell’atto di impugnazione
possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di
comparizione, l’istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare,
a norma dell’art. 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione

Alla stregua di tale

principio deve, pertanto, essere ritenuto

inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata il 9
aprile 2008 notificato alle parti intimate – presso i procuratori esercenti
l’ufficio nel circondario di assegnazione – il 16 aprile 2009, essendo
stato proposto dopo il decorso del termine annuale stabilito dall’art. 327
cpc, scadente il 9 aprile 2009, e non avendo la società ricorrente
documentato che l’esito negativo della notifica anteriormente richiesta per
il mutamento del domicilio del procuratore/i delle controparti era
ascrivibile alla non accertabilità del mutamento dalle annotazioni
contenute nell’albo professionale.
Né la società ricorrente ha allegato che l’esito negativo della prima
notifica

era

dipeso

da

caso

fortuito

o

forza

maggiore.

I A.’
Non essendo,q0001», stata richiesta alcuna fissazione di un termine
perentorio per completare il primo procedimento notificatorio, che
certamente non può essere concesso in questa sede a procedimento
notificatorio concluso, deve assumersi che (in difetto di rimessione in
termini) il secondo tentativo di notifica con richiesta del 16 aprile
2009, questo andato a buon fine, sia autonomo e distinto dal primo, e come

4

dell’impugnazione.

tale tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente

ratione

temporis).
Del resto il tentativo in parola, nella specie,non risulta essere stato
. esperito – né vi è deduzione in tal senso – come richiesta all’ufficiale
giudiziario di ripresa del procedimento notificatorio originario ( su cui

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso

e condanna la società

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate
in E.100,00 per esborsi ed E. 3.500,00 per compensi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio de120 novembre 2013

Il Presidente

V. da ultimo Cass. 11 settembre 2013 n.20830).

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