Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28137 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28137 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 2547-2016 proposto da:
PROVINCIA di AVELLINO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA
86, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA,
rappresentata e difesa dagli avvocati OSCAR MERCOLINO,
GENNARO GALIETTA;
– ricorrente contro

MORELLA FEDERICO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1089/2015 del TRIBUNALE di
BENEVENTO, depositata il 15/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.

Data pubblicazione: 24/11/2017

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata il
15 maggio 2015, ha rigettato l’appello proposto dalla Provincia
di Avellino avverso la sentenza del Giudice di pace di Mirabella
Eclano n. 391 del 2013, e nei confronti di Federico Morella, e

ingiunzione emessa in data 9 marzo 2012 per violazione degli
artt. 190 e 258, comma 3, d.lgs. n. 156 del 2006 (detenzione e
mancata istituzione del registro dei rifiuti per il letame).
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la
Provincia di Avellino, sulla base di due motivi. Non ha svolto
difese l’intimato Federico Morella.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi
dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del
secondo motivo di ricorso.
4. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 4 e 6, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 150
del 2011, 22 I. n. 689 del 1981, nonché dell’art. 112 cod. proc.
civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza del
Giudice di pace a conoscere l’opposizione in materia di tutela
dell’ambiente.
4.1. La doglianza è inammissibile in quanto la ricorrente
non ha ottemperato all’onere di specificità previsto dall’art.
366, n. 6, cod. proc. civ., che le imponeva di precisare se e
dove avesse formulato l’eccezione di incompetenza per materia
nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace, ai
fini dell’utile contestazione dell’omessa pronuncia sull’eccezione
in cui è incorso il giudice d’appello.
Costituisce diritto vivente l’affermazione secondo cui,
qualora sia denunciato error in procedendo, vale a dire un
difetto di attività del giudice di merito, questa Corte di
Ric. 2016 n. 02547 sez. M2 – ud. 12-09-2017
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per l’effetto ha confermato l’annullamento dell’ordinanza-

legittimità è giudice del fatto processuale, di cui deve prendere
cognizione, anche attraverso l’esame degli atti, ma sempre a
condizione che il vizio processuale sia stato denunciato nei
termini e secondo le regole proprie del processo di cassazione
(per tutte, Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077).

genericamente di aver sollevato l’eccezione di incompetenza
dinanzi al giudice di primo grado, e richiama il contenuto della
difesa svolta in primo grado, affermando di avere in quella
sede eccepito «la totale infondatezza del ricorso in fatto ed in
diritto», e di avere insistito «per la legittimità e correttezza
della sanzione irrogata» (pag. 2 del ricorso).
5. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 184-bis, 185, primo comma, lett. c) ed
f) , d.lgs. n. 156 del 2006, erronea applicazione dei principi
informatori della materia, e si contesta l’assenza di prova del
“riutilizzo” del letame, tale da comportare l’esclusione del
materiale dal novero dei rifiuti.
5.1. La doglianza è fondata.
Il Tribunale, dopo aver premesso in fatto che l’opponente
Federico Morella aveva eccepito che l’unico rifiuto prodotto
dall’azienda agricola era il letame, che veniva riutilizzato per
concimare il terreno anche nella forma della fertirrigazione, ha
qualificato il materiale rinvenuto presso l’azienda Morello come
sottoprodotto, escluso dal novero dei rifiuti, sulla base
dell’esito della prova testimoniale dalla quale era emerso,
secondo quanto riferisce lo stesso Tribunale, «che il Morella,
titolare di un’azienda agricola produceva solo letame (agricolo)
e che il medesimo veniva utilizzato nella stessa attività
agricola».

Ric. 2016 n. 02547 sez. M2 – ud. 12-09-2017
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Nel caso in esame, la ricorrente non indica neppure

5.2. L’accertamento svolto dal giudice del merito non è
sufficiente a dimostrare che il letame agricolo rinvenuto presso
l’azienda Morello non costituiva rifiuto.
Ai fini della qualificazione del letame agricolo come
sottoprodotto è necessario dimostrare, con onere a carico del

ciò che richiede quanto meno l’allegazione di dati dai quali
possa desumersi che il soggetto è in grado di riutilizzare il
letame, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge
(tra le altre, Cass. pen. 27/06/2013, n. 37548, richiamata dal
Tribunale).
Con specifico riferimento alla cosiddetta fertirrigazione,
quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla
disciplina sui rifiuti, la giurisprudenza ha già avuto modo di
evidenziare che la pratica in oggetto richiede, in primo luogo,
l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate
dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità
degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e
fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati
sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la
fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami
lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (tra le altre,
Cass. pen. 17/01/2012, n. 5039).
6. L’inadeguatezza dell’accertamento compiuto dal
Tribunale integra la denunciata violazione di legge e impone la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo
esame dell’appello. Il giudice del rinvio provvederà anche a
regolare le spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il
primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
Ric. 2016 n. 02547 sez. M2 – ud. 12-09-2017
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soggetto detentore, la sussistenza delle condizioni del riutilizzo,

spese del presente giudizio, al Tribunale di Benevento, in
persona di diverso magistrato.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile, il 12 settembre 2017.
Il Presidente

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