Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28137 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3423/19 proposto da:

S.M.A.R., elettivamente domiciliato a Roma, v. di

Grottarossa 50, presso l’avvocato Giorgio Mori, che lo difende in

virtù di procura in margine alla “memoria di costituzione di nuovo

difensore”;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 3.7.2018 n. 9236;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M.A.R., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto del tribunale di Roma 3 luglio 2018 n. 9236, col quale sono state rigettate le sue domande di concessione della protezione internazionale ovvero, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

Il decreto impugnato nella presente sede è stato infatti depositato il 3 luglio 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 14 gennaio 2019, e dunque ben oltre il semestre di cui all’art. 327 c.p.c..

Resta solo da aggiungere che al presente giudizio non s’applica la sospensione feriale dei termini, giusta la previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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