Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28136 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28136 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 1015-2016 proposto da:
IACOMELLI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASSIA n. 531, presso lo studio dell’avvocato CORRADO
BOCCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
COMUNE MORLUPO;
– intimato avverso la sentenza n. 1207/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI,
depositata il 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Data pubblicazione: 24/11/2017

1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza depositata il 26
maggio 2015, ha rigettato l’appello proposto da Federico
Iacomelli avverso la sentenza del Giudice di pace di
Castelnuovo di Porto n. 427 del 2013, e nei confronti del
Comune di Morlupo, e per l’effetto ha confermato il rigetto

violazione di cui all’art. 126-bis, comma 2, cod. strada.
L’opponente, proprietario del veicolo del quale, con precedente
verbale, era stato contestato l’eccesso di velocità, non aveva
comunicato i dati del conducente del veicolo nel termilirdi 60
giorni dall’invito rivoltogli dall’Amministrazione.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
Federico Iacomelli, sulla base di tre motivi, anche illustrati da
memoria. Non ha svolto difese il Comune di Morlupo.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi
dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del
ricorso.
4. Con il primo motivo è denunciata «violazione ed errata
applicazione dell’art. 23 Cost. nell’interpretazione resa dal
giudice di merito della disciplina di cui all’art. 126, comma 2,
cod. strada, senza tenere conto del mancato adeguamento
dell’organo di polizia comunale ai poteri di coordinamento
esercitati dal Ministero dell’interno», con circolare del 29 aprile
2011, secondo cui la presentazione del ricorso (amministrativo
o giurisdizionale) avverso l’accertamento della violazione
presupposta costituisce documentato motivo dell’omissione dei
dati richiesti.
5. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 preleggi e si contesta l’interpretazione
dell’art. 126-bis cod. strada fornita dal Tribunale, che non

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dell’opposizione a verbale con il quale è stata contestata la

aveva tenuto conto del dato testuale e dei principi affermati
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005.
6. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, e si lamenta che
il Tribunale non ha argomentato sulla sussistenza dell’elemento

riposto dall’opponente nella circolare ministeriale richiamata,
oltre che nell’orientamento giurisprudenziale difforme da quello
fatto proprio dal Tribunale.
7. Le doglianze sono infondate.
7.1. Quanto al primo motivo, come correttamente
evidenziato dal Tribunale, la circolare ministeriale richiamata
dal sig. Iacomelli non è atto normativo e quindi non innova la
disciplina in materia.
Si tratta di atto amministrativo che – ai fini di
coordinamento dell’operato degli uffici pubblici destinatari della
circolare stessa – offre una “interpretazione” della normativa in
oggetto, esprimendo un parere dell’Amministrazione centrale,
che è privo di valore vincolante (così, in materia dei tributi,
Cass. Sez. U. 02/11/2007, n. 23031), e a fortiori inidoneo a
fondare l’affidamento dell’utente della strada.
8. Quanto al secondo motivo si osserva che l’originario
quadro normativo di riferimento è mutato successivamente alla
sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 (con l’art.
2, comma 164, d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla I.
n. 286 del 2006, n. 286, e con i decreti ministeriali di
aggiornamento delle sanzioni pecuniarie).
8.1. L’art. 126-bis, comma 2, nel testo vigente prevede:
«L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia,
entro trenta giorni dalla definizione della contestazione
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soggettivo, nella specie escluso in ragione dell’affidamento

effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La
contestazione si intende definita quando sia avvenuto il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano
conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la

decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia
dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere
effettuata solo se la persona del conducente, quale
responsabile della violazione, sia stata identificata
inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via
telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede,
entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione. Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi
dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 272,00 a Euro 1,088,00. La comunicazione al

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proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni

Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica».
8.2. Con riferimento al testo di legge riformulato nel
2006, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice si è
orientata nel senso dell’autonomia delle due condotte

attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità
del conducente – sulla base del rilievo della diversità di beni
tutelati dalle due previsioni sanzionatorie, la seconda delle
quali – che qui interessa – è prevista a garanzia dell’interesse
pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del
responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato
all’effettiva commissione di un precedente illecito (Cass. n.
22881/2010; Cass. n. 11811/2010).
Si è pervenuti così ad affermare che l’obbligo di
comunicazione sancito dalla norma in esame è indipendente
dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla
legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto, con la
conseguenza che il termine per la comunicazione delle
generalità del conducente decorre dal momento della richiesta
dell’autorità (Cass. n. 17348/2007; Cass. n. 16674/2010;
Cass. n. 15542 del 2015).
La decorrenza del termine per la comunicazione
dell’identità del conducente in un momento antecedente alla
definizione della contestazione (o all’equivalente scadenza del
termine per la proposizione del ricorso amministrativo o
giurisdizionale) è strumentale all’applicazione della sanzione
accessoria della decurtazione dei punti patente – che deve
avvenire sulla base della inequivocabile identificazione del
conducente e nel rispetto della scansione temporale indicata
nella norma -, che risulterebbe frustrata dalla dilatazione dei
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sanzionabili – quella relativa all’infrazione presupposta e quella

tempi

di

acquisizione

dell’informazione,

tenuto

conto

dell’obiettiva inesigibilità dell’informazione a distanza di mesi.
8.3. Ininfluente risulta il richiamo alla sentenza della
Corte costituzionale n. 27 del 2005, che ha scrutinato l’art.
126-bis, comma 2, cod. strada nel testo antecedente alle

Con la richiamata pronuncia la Corte costituzionale
dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in
cui assoggettava il proprietario del veicolo alla decurtazione dei
punti della patente quando avesse omesso di comunicare
all’Autorità amministrativa procedente le generalità del
conducente che aveva commesso l’infrazione alle regole della
circolazione stradale, e rigettò la censura prospettata in
riferimento all’art. 24 Cost., in quanto basata su «inesatta
esegesi del dato normativo», riferendosi, e non potrebbe
essere altrimenti, al testo normativo scrutinato, nel quale la
comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
dell’avvenuta perdita del punteggio dalla patente doveva
avvenire “entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata”.
9. Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 3 I. 689
del 1981 in quanto, per le violazioni colpite da sanzione
amministrativa, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la
coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che
occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa,
giacché il legislatore pone una presunzione di colpa in ordine al
fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso,
riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza
colpa (tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610). Da ciò
discende che l’esimente della buona fede, applicabile anche
all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del
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modifiche intervenute nel 2006.

1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità
amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità
penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano
elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione
il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il

al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli
MOSSO.

Nel caso di specie, il giudice d’appello ha escluso
implicitamente, ma chiaramente, la buona fede nei termini
allegati dall’autore dell’illecito – del legittimo affidamento alla
indicazione contenuta nella circolare ministeriale – ritenendo la
circolare atto interno all’Amministrazione.
10. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in
mancanza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile, il 12 settembre 2017.
Il Presidente

trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi

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