Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28136 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24507-2006 proposto da:
S.E.A., elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’Avvocato
CASTAGNOLA ANNA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GARUFI
SALVATORE;
– ricorrente –
contro
L.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 80/2006 del TRIBUNALE DI MESSINA SEDE
DISTACCATA DI TAORMINA, depositata il 21/03/2006.
Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che L.C., proprietaria di un appartamento per civile abitazione sito in (OMISSIS), al secondo piano, ricadente nel condominio (OMISSIS), dotato di due balconi aggettanti sulla medesima via, uno dei quali danneggiato sia nella parte di intonaco prospiciente sia nella muratura sottostante il piano di calpestio, attribuendo alla condotta di S.E. e dei suoi operai il danno accertato, chiese il ripristino dello status quo ante;
che il Giudice di pace, ritenuta la legittimazione attiva dell’attrice, condannò la S. ad eseguire i lavori indicati dal nominato c.t.u. (per un valore pari a Euro 400 oltre IVA) e regolò le spese del giudizio;
che il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 marzo 2006, ha dichiarato inammissibile il gravame principale della S. e quello incidentale della L. sulle spese, giacchè la sentenza del Giudice di pace era stata pronunciata secondo equità e quindi il mezzo dell’appello non era esperibile;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale la S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 agosto 2006, sulla base di un motivo;
che l’intimata non ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10 e 14 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e lamenta – formulando idoneo quesito di diritto – che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile sia avvenuta, non già in funzione della domanda proposta (nella specie, entro la competenza del giudice adito, ma al di sopra del limite di Euro 1.032,91, entro il quale il giudice di pace decide comunque secondo equità), bensì del contenuto sancito dalla decisione;
che il motivo è fondato;
che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta, utilizzandosi, per analogia, le regole dettate dal codice di rito per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza;
che con l’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Santa Teresa di Riva la L. non ha formulato alcuna riserva di contenimento della sua domanda entro il valore di Euro 1.032,91, cioè entro quel limite di valore della causa entro il quale il giudice di pace deve decidere secondo equità, ma ha anzi dichiarato che il valore della causa è superiore a quella soglia;
che il valore della causa, in forza del principio stabilito dall’art. 14 cod. proc. civ., si doveva ritenere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, e quindi, atteso lo specifico petitum, pari a Euro 2.582,28 (art. 7 c.p.c., comma 1), con la conseguenza che la sentenza emessa da detto giudice, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione (Cass., Sez. 3, 31 luglio 2006, n. 17456);
che pertanto ha errato il Tribunale a dichiarare l’appello proposto inammissibile, a nulla rilevando che il Giudice di pace avesse accolto la domanda nei limiti di valore della pronuncia secondo equità;
che cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011