Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28136 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17069/18 proposto da:

B.A.S., elettivamente domiciliato a Roma, V.le Angelico 38,

presso l’avvocato Roberto Maiorana;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’avvocatura dello Stato e

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 30 aprile 2018 n. 6175;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A.S., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese perchè, avendo sposato una donna di fede cristiana che da lui attendeva un figlio, aveva per tale condotta suscitato le ire sia del proprio padre, sia dei familiari della donna, dai quali temeva di essere ucciso.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento B.A.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto 30.4.2018.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi sia perchè il racconto del richiedente era inattendibile, sia perchè i fatti riferiti non evidenziavano una persecuzione, ma solo un conflitto endofamiliare;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto la mancanza dei presupposti per la protezione sussidiaria era ostativa anche al rilascio di quella umanitaria, che della prima aveva i medesimi presupposti, ma se ne differenzia solo perchè accordata nel caso di rischi solo temporanei.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.A.S. con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

Allegata al ricorso, infatti, vi è una procura nella quale si legge che l’avvocato Roberto Maiorana viene delegato a rappresentare e difendere B.A.S. “nel presente giudizio di impugnazione del decreto del Tribunale di Roma”.

La procura prosegue affermando che il conferente è stato “informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione”.

1.1. Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie, il “decreto del Tribunale di Roma” di cui è menzione nella procura potrebbe essere rappresentato da provvedimenti della più svariata natura); dall’altro la procura contiene affermazioni (come la ricevuta informazione sulla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione) incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01; Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643-01).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna B.A.S. alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.A.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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