Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28135 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28135 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7894-2015 proposto da:
MONTEMURRO DIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI GANDOLFI 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
BARBETIT, che la rappresenta e difende;
– ricorrente Contro

MARTI NE LLI LUIGI, MOSCONI BRUNO, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO COPPOLA;
– controricorre.nte –

avverso la sentenza n. 1935/2014 della CORrE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 24/03/2014;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MI LENA
FALASCHL

FATTO E DIRITTO

Mosconi evocavano, davanti al Tribunale di Roma, Diana Montemurro per
sentir dichiarare la nullità della scrittura privata stipulata fra le parti perché
costituente patto commissario vietato e per l’effetto condannarla

alla

restituzione della somma di C 56.074,30 da loro corrisposta, oltre accessori,
domanda quest’ultima che il giudice adito, con sentenza n. 27011/2005,
respingeva per essere prescritto il relativo diritto.
In virtù di rituale appello interposto dal Martinelli e dal Mosconi, la Corte di
Appello di Roma, con sentenza n. 1935/2014, accoglieva l’appello e la

domanda proposta dagli attori in primo grado.
Diana Montemurro ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza
sulla base di due motivi, cui hanno resistito Luigi Martinelli e Bruno Mosconi
con controricorso.
Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., anche quale vizio di motivazione,
quanto all’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai
sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dalla 1. n. 353 del 1990,

applicabile ratione temporis.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della
manifesta fondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che alla luce della
ordinanza interlocutoria del 7 novembre 2016 n. 22602, che ha rimesso al
Ric. 2015 n. 07894 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-2-

Con atto di citazione notificato il 1° luglio 2003 Luigi Martinelli e Bruno

Primo Presidente della Cassazione per l’assegnazione alle Sezioni Unite la
questione della indispensabilità della prova nuova nel giudizio di appello, non
sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera
di consiglio, per cui si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perché

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2017.

possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.

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