Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28135 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24252-2006 proposto da:
M.A., N.A.A., N.M., C.
A., N.R., N.S., NU.
A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BATTERIA
NOMENTANA 26, presso lo studio dell’Avvocato CALZONA LEONARDO,
rappresentati e difesi dall’Avvocato SCANDURRA MARIO;
– ricorrenti –
contro
MU.CA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’Avvocato SPALLINA BARTOLO,
rappresentato e difeso dall’Avvocato DE GERONIMO FEDERICO;
– controricorrente –
e nei confronti di:
NU.RO.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1142/2006 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata
il 07/04/2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l’Avvocato FEDERICO DE GERONIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso per difetto di procura.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che pronunciando sulla domanda proposta da M. C. nei confronti di C.A., N.A. A., N.V., N.R., Nu.Ro. e N.M., il Pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre, con sentenza in data 1 febbraio 1993, dichiarò che la casa sita in (OMISSIS), accatastata alla partita 364, foglio 25, particella 393, aveva diritto di passaggio;
con accesso dalla (OMISSIS) attraverso il terreno annesso alla casa sita in (OMISSIS), in catasto alla partita 341, foglio 25, particelle 155 e 369, acquistata da N.S. e C. A. con atto del 17 settembre 1979, ed ora di proprietà dei convenuti; condannò i convenuti a cessare dalle turbative e impedimenti frapposti, consegnando all’attore un esemplare della chiave del cancello e di qualsiasi altra ostruzione idonea ad impedire il passaggio; condannò i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore dell’attore;
che il Tribunale di Catania, con sentenza in data 7 aprile 2006, ha rigettato il gravame;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale C.A., N.A.A., N.R., N.M., N.S., Nu.An.Ma. e M. A., questi ultimi tre quali eredi di N.V., hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 luglio 2006, sulla base di tre motivi;
che Mu.Ca. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che i ricorrenti deducono di essere rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Scandurra “giusta procura a margine degli atti del giudizio”, ma il ricorso non reca alcuno specifico riferimento alla procura in atti, soltanto genericamente indicata;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., Sez. 1, 12 dicembre 2005, n. 27385), non constando che il difensore sia munito di procura speciale, come prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ.;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 1.300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011