Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28135 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34976-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 319/2019 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA

CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

al Tribunale di Civitavecchia, con ricorso ex art. 414 c.p.c., si è rivolta D.A., dopo che lo stesso Tribunale aveva dichiarato improponibile il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento per mancanza di idonea domanda amministrativa in relazione alle carenze del certificato medico esibito all’atto di presentazione della domanda;

il Tribunale, respinta l’eccezione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per assenza di a.t.p.o. e dopo aver espletato c.t.u. medico legale, ha rigettato la domanda per il negativo accertamento delle condizioni psico fisiche ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5670, non ricorrendo i presupposti per l’esonero;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione D.A. con un motivo con il quale censura l’applicazione del parametro del valore indeterminabile al fine di liquidare le spese in favore dell’INPS.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 13 c.p.c., comma 1 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, tabella 4, in ragione del fatto che il Tribunale aveva ritenuto, erroneamente, che la controversia dovesse ritenersi di valore indeterminabile, mentre il valore andava individuate nella fascia compresa tra Euro 5200 ed Euro 26000 (pari a due annualità della prestazione);

Il motivo è fondato in ragione del fatto che (vd. da ultimo Cass. 11899 del 2021) ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 2.251,00 (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, cit.);

con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede una riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase;

avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia eccessiva rispetto ai compensi stabiliti dal cit. D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese della fase di merito in complessivi Euro 2.251,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%;

le spese del giudizio di legittimità, stante la soccombenza, vanno poste a carico del controricorrente nella misura indicata in dispositivo con distrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 2251,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Marco Puliatti.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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