Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28135 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1871-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.N., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARMINE

PUNZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

NATALIA PANETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5173/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti in (OMISSIS);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso; con ordinanza interlocutoria n. 8153 del 2020 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo chiedendo alla cancelleria la trasmissione del fascicolo di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), in quanto la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a.;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., perchè secondo la CTR al momento dell’appello l’immobile di (OMISSIS) non sarebbe stato di proprietà del M.N. ma non ricorrendo il tal caso andava integrato il contraddittorio verso il medesimo;

Il primo motivo è infondato.

Secondo le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020 infatti:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE, del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Dir. n. 2008/6/CE, e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c., e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la presenza dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello: la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale depositata il 21 settembre 2016 (termine che costituisce dunque il termine ad quem), una distinta analitica di spedizione in data 17 marzo 2017 (che al n. 24 riporta: “avv. Maria N. Panetta per M. A., (OMISSIS)”), privo di timbro e firma e un tracking spedizione Nexive ove si legge recapitata il 23 marzo 2017 destinazione (OMISSIS), privo di firma, documenti, questi ultimi due, che per quanto sopra detto non hanno giuridicamente valore; infine vi è la costituzione in giudizio della parte contribuente dell’11 maggio 2017, questa sì giuridicamente significativa e come tale questa data può essere considerata valido termine a quo. Poichè l’11 maggio 2017 costituisce una data ampiamente successiva rispetto al termine massimo di sei mesi per proporre appello, quest’ultimo non è stato tempestivo.

Il secondo motivo è inammissibile perchè la CTR, nel dichiarare la inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, non poteva che ritenere assorbita ogni ulteriore questione, anche se, come nel caso di quella proposta con questo motivo, riguardante l’integrità del contraddittorio, perchè comunque pur sempre logicamente successiva rispetto a quella della inesistenza della notifica dell’appello, cosicchè in definitiva non è stata colta la ratio decidendi della sentenza della CTR.

Pertanto, infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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