Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28134 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28134 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 23330-2016 proposto da:
COMUNE DI SAN PRISCO (CE) (P.I./C.F.00146680616), in
persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ABBATE;
– ricorrenti contro
RULLO DOMENICO, RULLO CESARE, elettivamente domiciliati
in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA DI
BENEDETTO;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 1023/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 11/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO NIARULLI.

RITENUTO IN FATTO

cassazione dell’impugnata sentenza — con la quale la Corte d’Appello di
Napoli ha proceduto a determinare l’indennità di espropriazione
dovuta ai litisconsorti Rullo Domenico e Cesare in relazione al fondo
di proprietà del primo ed in conduzione al secondo ricadente in area
P.I.P. — sul rilievo a) della nullità della perizia di stima, non avendo
esso ricorrente per il tramite del proprio ctp potuto partecipare alle
operazioni peritali a causa della mancata comunicazione del
differimento dell’orario di inizio, b) dell’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione alla determinazione «del
prezzo di esproprio», c) dell’omesso ed insufficiente esame
dell’eccezione di decadenza opposta avverso la tempestività del
giudizio e d) dell’insufficiente motivazione riguardo al deprezzamento
del fondo reliquato.
Resistono con controricorso gli intimati.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato quanto al motivo sub a),
poiché la circostanza dedotta non ha comportato alcun pregiudizio al
diritto di difesa del ricorrente, atteso che secondo il pensiero di questa
Corte, quand’anche l’inconveniente lamentato possa ricondursi al
diverso caso in cui il consulente non abbia comunicato, tra l’altro, l’ora
di inizio delle operazioni, come impropriamente assume il motivo,
l’inosservanza dell’obbligo gravante al riguardo sul consulente ai sensi
Ric. 2016 n. 23330 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

1. Con il ricorso in atti il Comune di San Prisco ha chiesto la

dell’art. 90, comma 1, Disp. Att. cod. proc. civ., può dar luogo a nullità
della consulenza «sempre che abbia comportato, in relazione alle
circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa» (Cass.,
Sez. I, 07/07/2008, n. 18598), talché rettamente il decidente d’appello
ha escluso che nella specie ricorresse siffatta evenienza osservando

2015, dopo il deposito della relazione di c.t.u., hanno consentito alla
parte l’esercizio di ogni difesa (anche tecnica)».
4. Inammissibili sono poi i motivi sub b) e sub d,) in considerazione
del fatto che a seguito della novellazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,
cod. proc. civ. — cui soggiace la specie in discorso ratione tentporis ex art.
54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni
in 1. 7 agosto 2012, n. 134 — il vizio motivazionale non è più
perseguibile per cassazione nei termini enunciati e alla luce della
conseguente riduzione al minimo costituzionale del sindacato di
legittimità sulla motivazione.
5. Inammissibile è infine il motivo sub c) poiché come ammette lo
stesso ricorrente — a cui va ricordato che il vizio denunciabile è solo
l’omesso esame e non l’insufficiente esame di un fatto decisivo — e
come pure conferma il numero 8 della sentenza in giudizio, il punto è
stato fatto oggetto di statuizione da parte del decidente, che ha
rigettato infatti la relativa eccezione con pregressa sentenza non
definitiva.
6. Il ricorso va dunque respinto.
7. Spese alla soccombenza e doppio contributo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 7100,00, di cui curo

Ric. 2016 n. 23330 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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«che le note prodotte dalla difesa del Comune all’udienza dell’8 luglio

100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 17.10.2017.
Il Presidente
Dot. Francesco Antonio Genovese

quello dovuto per il ricorso.

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