Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28133 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28133 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 23013-2016 proposto da:
RUGGERI NICOLINO, RUGGERI FRANCESCO, RUGGERI
GIACOMO, RUGGERI SALVATORE, RUGGERI GIUSEPPE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MESSINA n.30, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che li rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ROBERTO
RUSSINO;
– ricorrenti contro
CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE DELLA PROVINCIA DI
MESSINA GESTIONE SEPARATA IRSAP;
– intimato –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 479/2015 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata 11 21/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO NL-kRULLI.

RITENUTO IN FATTO

dell’impugnata sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Messina
ha negato per difetto di prova il risarcimento dei danni da essa patiti
per la demolizione di un opificio industriale adibito alla fabbricazione
di laterizi, con annesse relative pertinenze, avvenuta a seguito
dell’esproprio dell’area — sul rilievo della violazione, da parte del
decidente, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1226 cod. civ.,
nonché del travisamento della prova e dell’erronea e contraddittoria
valutazione dei fatti di causa.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
3. Fermo quanto alle censure motivazionali che esse, ove imputano al
deliberato d’appello un vizio di incoerenza o di contraddittorietà della
motivazione, non legittimano il sindacato sulla motivazione nei limiti
in cui esso è tuttora esperibile dopo la novellazione dell’art. 360 cod.
proc. civ., non ricorrendo nella specie l’ipotesi di un «contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n.
8053), quanto alle dedotte violazioni di legge va osservato, circa la
violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che essa ricorre solo
allorché si alleghi che il giudice di merito «abbia posto a base della
decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di
fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo
prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato
Ric. 2016 n. 23013 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente chiede la cassazione

come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,
elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass., Sez. VI – IV,
27/12/2016, n. 27000), onde essa non autorizza la rinnovazione
dell’apprezzamento fattuale operato nei pregressi gradi di giudizio; e
circa la violazione dell’art. 1226 cod. civ., che è pur vero che il giudice è

risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il
danno nel suo preciso ammontare (Cass., Sez. III, 8/01/2016, n. 127),
ma ciò presuppone che ne sia provata la sussistenza, sicché non si
espone a critica la decisione di appello che, come quella qui impugnata,
— con apprezzamento incontestabile in questa sede come visto — ne
abbia escluso la riconoscibilità in difetto di elementi concreti atti a
comprovare la sussistenza, la consistenza ed il valore dei beni
danneggiati.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 17.10.2017.

tenuto a far uso della discrezionalità che gli assegna la norma quando

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