Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28133 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22740-2006 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER

39, presso lo studio dell’Avvocato SABIA VINCENZO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato D’AMBROSIO SAVERIO;

– ricorrente –

contro

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANINA 6,

presso lo studio dell’Avvocato PICAROZZI LUIGI, rappresentato e

difeso dagli Avvocati GIOVINE ENRICO, MILEO CARMELA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 417/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/05/2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 maggio 2006, in accoglimento del gravame proposto da D.P.A., ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da T.A. relativa all’acquisto per usucapione della proprietà del fabbricato rurale sito nel (OMISSIS) in catasto al foglio 7 part. 42, ordinandone l’immediato rilascio in favore del D.P. perchè detenuto senza titolo;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 luglio 2006, sulla base di un unico motivo;

che l’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il motivo il ricorrente denuncia erroneità ed illogicità della sentenza per violazione degli artt. 1140 e 1158 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè errata od inesatta valutazione della risultanze istruttorie e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

che il motivo – con cui si prospetta violazione e falsa applicazione di legge – è privo del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della cen-sura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che lo stesso motivo, là dove si denuncia il vizio di motivazione, è stato redatto senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366- bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 30, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che nella specie detto quesito di sintesi è del tutto assente;

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA