Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28132 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28132 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 22916-2016 proposto da:
IMMOBILIARE EREDI PAOLEITI CAV. ALESSIO S.R.L.
C.F./P.I. 00665860433, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO GRANISCI n.24, presso lo studio dell’avvocato MARIA
STEFANIA _N’ASINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO
e_WALLARO;
– ricorrente contro
VAL DI CHIENTI S.c.p.A. (C.F.02238160390), in persona dei legali
rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA n.18, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 24/11/2017

ROBERTO GRASSO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONINO CIMELLARO;

– controrkorrente contro

– intimati avverso l’ordinanza n. cronol. 1884/2016 del 30/03/2017 della
CORTE D’APPELLO di ANCONA del 23/03/2016, emessa sul
procedimento iscritto al n°462/2013 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente chiede la cassazione
dell’impug-nata ordinanza — con la quale la Corte d’Appello di Ancona
ha proceduto a liquidare l’indennità dovutale in relazione
all’espropriazione parziale operata in suo danno dalla Vai di Chienti
s.c.p.a. in vista del potenziamento dell’asse viario tra Marche ed
Umbria — sul rilievo che il decidente, errando in diritto e venendo
meno all’obbligo motivazionale, 1) si era limitato a recepire
acriticamente le conclusioni di una seconda ctu da esso disposta,
ingiustamente penalizzante per essa deducente, 2) non aveva dato
conto delle ragioni che l’avevano indotto alla nomina di un nuovo ctu
ed 3) aveva negato la rivalutazione monetaria della somma liquidata.
Resiste con controricorso l’intimata.
Ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. parte
ricorrente.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Ric. 2016 n. 22916 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

QUADRILATERO UMBRIA MARCHE S.P.A.;

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
3. Infondato è per vero il primo motivo, non ritenendo il Collegio di
dover nella specie deflettere dal principio secondo cui «il giudice di
merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che
nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei

l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa
configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che
tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente
tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive» (Cass., Sez. VI III, 2/02/2015, n. 1815), di guisa che le sollevate censure
motivazionali — peraltro non meglio lumeggiate nella loro consonanza
con il mutato quadro normativo riferito dalla memoria — risultano
estranee al perimetro entro cui il sindacato di legittimità sulla
motivazione è tuttora esperibile dopo la novellazione dell’art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e si risolvono in buona sostanza nella
perorazione di un rinnovato esame delle risultanze fattuali, mentre gli
evidenziati errori di diritto risultano denunciati in modo generico e
senza indicare specificatamente l’affermazione censurata (artt. 116 e
132 cod. proc. civ.) ovvero risultando privi di specifica conferenza con
il decisurn (artt. 20, 21, 22 e 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
4. Infondato è pure il secondo motivo, giacché, fermo in principio che
«rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione
dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative
di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di
ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini,
Ric. 2016 n. 22916 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-3-

consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con

con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così
come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità»
0
(Cass., Sez. I, 3/04/2007, n. 8355), l’operata sostituzione del ctu nella
specie risulta motivata dal decidente, come riferisce senza
contestazioni la controricorrente — e senza che parte ricorrente in

per relationem ovvero ritenendo condivisibili le censure che costei aveva
palesato riguardo alla prima ctu.
5. Infondato è infine il terzo motivo, essendosi il decidente unifotinato
alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 9/10/2013, n. 22923)
— a cui parte ricorrente non oppone in memoria attendibili ragioni di
dissenso — ed avendo questa Corte già precisato, esaminando, tra
l’altro, la questione proprio con riferimento al precedente CEDU
(Cass., Sez. I, 10/01/2017, n. 278), che il diritto interno nei modi
previsti dall’art. 1224, comma 2, cod. civ., appresta un efficace rimedio
per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell’adempimento
delle obbligazioni pecuniarie, a condizione che ne sia fatta domanda
(Cass., Sez. I, 9/03/2012, n. 3738) e ne sia data la prova (Cass., Sez. I,
13/10/2011, n. 719)
6. Il ricorso va dunque respinto.
7. Spese alla soccombenza e doppio contributo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 7100,00, di cui euro
100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

Ric. 2016 n. 22916 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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memoria offra rinnovati spunti di riflessione in contraria direzione —

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile

il giorno 17.10.2017.

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