Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28132 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21784/2019 R.G. proposto da:

M.G., (C. F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. DANIELE DI BARTOLO e dall’Avv. CRISTIANO BASILE,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 11113/2018, depositata il

27 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente M.G. ha impugnato una intimazione di pagamento relativa a due cartelle di pagamento e a un atto impositivo, aventi ad oggetto crediti erariali del periodo di imposta dell’anno 2009, deducendo di avere proposto in data 14.11.2014 istanza di accertamento con adesione avverso l’originario avviso di accertamento notificatogli in data 18.08.2014, per il quale aveva ricevuto invito a comparire in data 30.01.2015, tardivamente comunicatogli in data 31.01.2015, in epoca successiva alla convocazione stessa. Chiedeva, pertanto, di essere rimesso in termini per proporre ricorso avverso l’atto impositivo nonchè, nel merito, nullità dell’atto impositivo medesimo.

La CTP di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 27 dicembre 2018, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha rilevato il giudice di appello che il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 12.02.2015 e che il ricorrente aveva fatto inutilmente decorrere tale termine dalla ricezione della convocazione del ricorso, sicchè non ricorrono cause non imputabili al ricorrente per la rimessione in termini del contribuente, tale non essendo la aspettativa di una riconvocazione da parte dell’Ufficio.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo; l’Ufficio resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rimessione in termini, a fronte di “eccesso di potere dell’Agenzia dell’Entrate che, dopo aver chiesto chiarimenti tardivamente, ha omesso di convocare di nuovo il contribuente”. Deduce il ricorrente che la convocazione per il procedimento di adesione era giunta tardivamente (il giorno successivo alla data indicata per la convocazione). Deduce il ricorrente che la procedura di convocazione era viziata e che, in ogni caso, l’Ufficio aveva l’onere di concludere la procedura conciliativa con ulteriori convocazioni.

2.1 – Il ricorso è inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante il disposto dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, posto che, trattandosi di “doppia conforme”, devono essere indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

2.2 – Il ricorso è, ulteriormente inammissibile quanto al dedotto eccesso di potere dell’Agenzia delle Entrate, posto che non è stato illustrato il parametro normativo di riferimento.

2.3 – Il ricorso è, in ogni caso, infondato nel merito, posto che il ricorrente ascrive a fondamento della istanza di rimessione in termini la tardiva convocazione nel procedimento con adesione, assimilabile a omessa convocazione. Invero, è principio consolidato che, in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6 non comporta nullità del procedimento di accertamento (come del resto riconosce lo stesso ricorrente), non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass., Sez. U., 17 febbraio 2010, n. 3676; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 474), nè comportando la violazione di tali norme alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del contribuente (Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21096). Il deposito dell’istanza ex art. 6, D.Lgs. ult. cit. produce solo la sterilizzazione del termine di impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, in assenza di definizione consensuale, l’avviso non tempestivamente impugnato diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto (Cass., Sez. V, 16 maggio 2019, n. 13172), essendo la sola definizione consensuale idonea a far perdere efficacia all’avviso (Cass., Sez. VI, 2 marzo 2012, n. 3368).

2.4 – Correttamente la CTR ha, pertanto, ritenuto che il contribuente non avrebbe legittimamente potuto confidare su una nuova convocazione da parte dell’Ufficio. La mancata proposizione del ricorso deve, pertanto, essere ascritta a erronea interpretazione della legge processuale, che non costituisce presupposto per la rimessione in termini, ancorchè si tratti di norme di difficile lettura, dovendo l’errore rt4è- cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, tale da presentare i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., Sez. U., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4585).

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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