Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28131 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 31/10/2019), n.28131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22236/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Ulpiano 29

presso lo studio dell’avvocato Criscuolo Fabio Pier Giorgio che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pittelli Saverio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), anche per la Commissione

Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Crotone,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2019 dal Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con il Decreto n. 1829 del 2018 (pubblicato il 18 giugno 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. D.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Crotone, che a sua volta non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avanzate dal menzionato cittadino proveniente da un Paese terzo.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso sia la domanda di rifugio politico e sia quella di protezione sussidiaria, affermando (a p. 5) l’inattendibilità della vicenda narrata (l’essere stato, il richiedente odierno, coinvolto, assieme alla giovane moglie, in avanzato stato di gravidanza, nella denuncia di furto di un telefono cellulare acquistato dalla consorte, inconsapevole dell’essere il provento di un furto, perciò perseguitati dai derubati e a rischio di denunce e ritorsioni, a evitare le quali avevano preferito espatriare nel confinante Mali) e l’estraneità di essa ai diversi profili considerati dalla legge (le previsioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c)).

Da un lato (a p. 5), la narrazione presentava incongruenze (la mancanza di preoccupazione per il destino della moglie, lasciata nei luoghi di origine e in balia degli eventi; la tardiva allegazione di aver consigliato alla moglie di espatriare in Mali; l’affermazione del malessere del coniuge per il parto, che – al pari di quella della nascita del figlio – avrebbe dovuto consigliare anche la permanenza del richiedente asilo in loco; la possibilità di far cessare ogni controversia restituendo l’oggetto di non rilevante valore; il mancato contatto di un legale); da un altro (a p. 6), mancava la necessaria correlazione tra l’espatrio e le forme di persecuzione riconducibili alle situazioni previste dalla Convenzione di Ginevra nonchè al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (comunque inesistenti alla luce dei reports consultati: indicati alle pp. 7-8).

Neppure era stata fondata la richiesta di permesso umanitario, in base a circostanze non credibili (già allegate a proposito delle protezioni maggiori) o a ragioni di salute (non tali da giustificarla) o a motivo di presunta (ma insussistente) integrazione socio-lavorativa.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione basato su di un unico articolato motivo, con il quale lamenta, con violazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs.n. 251 del 2007, art. 3, che: a) la sua narrazione sia stata ritenuta erroneamente non credibile, svolgendo al contrario – le molteplici ragioni di credibilità del racconto; b) la mancata integrazione dei poteri istruttori ufficiosi, a proposito della dichiarata sua appartenenza ad un gruppo sociale avversato dai ceti dominanti; c) la presenza di seri motivi di carattere umanitario, mal ponderati e alcuni dei quali (giovane età) anche non valutati.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Le doglianze del ricorrente, a parte i profili di difetto di specificità, con particolare riferimento alle ragioni poste a base delle originarie richieste, sia pure sotto le apparenze delle censure di violazione di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Infatti, la motivazione adottata dalla Corte territoriale ha escluso ogni forma di protezione per il richiedente asilo: sia sulla base dell’incoerenza e lacunosità del narrato e sia per la non ricorrenza delle codificate ipotesi di protezione invocate.

Tali valutazioni sono avversate attraverso una lettura e una valutazione alternativa dei fatti e delle valutazioni di essi che, come si è detto, non compete alla Corte di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso seguono anche le spese di questa fase del processo, in favore del Ministero controricorrente (parte unica assorbente anche l’articolazione territoriale, impropriamente evocata); nonchè il raddoppio del contributo unificato, poichè il richiedente non è stato ammesso al PASS.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del Ministero resistente, nella misura di Euro 2.100,00, oltre SPAD.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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