Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28131 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28131 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 22562-2016 proposto da:
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE (AMC) S.P.A.
C.F.01639620069), in persona del Presidente legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.G. DA
PALESTRIN A n.63, presso lo studio degli avvocati GIANLUCA
CONTALDI e MARIO CONTALDI, che la rappresentano e
difendono unitamente agli avvocati GIORGIO RAZETO,
GIUSEPPE GREPPI;
– ricorrente contro
SOTECO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO n.15, presso lo

Data pubblicazione: 24/11/2017

studio dell’avvocato MAURIZIO RUSSO, rappresentata e difesa dagli
avvocati PASQUALE ESPOSITO, ANTONIO SPALLIERI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1345/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO NIARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti l’Azienda Multiservizi Casalese-A.M.C. s.p.a. ha
chiesto la cassazione dell’impug-nata sentenza — con la quale la Corte
d’Appello di Roma ha respinto l’impugnativa per nullità del lodo
arbitrale che, pur respingendo l’avversaria domanda intesa ad accertare
l’illegittimità della dichiarata risoluzione del contratto, ne aveva tuttavia
pronunciato la condanna al pagamento in favore della SO.TE.CO . dei
corrispettivi ancora dovuti per lavori relativi ad un impianto di
depurazione — sul rilevo a) della violazione del principio di non
contestazione, in quanto essa ricorrente, rispetto all’importo
complessivo della produzione, aveva operato una detrazione di euro
127931,71 a fronte dei maggiori oneri sostenuti per il completamento
dell’opera e la circostanza non aveva formato oggetto di contestazione
alcuna ex adverso; e b) della violazione del principio della domanda,
atteso che il pagamento reclamato e poi accordato alla SO.TE.CO . era
inscindibilmente connesso alla domanda di accertamento della
illegittima risoluzione del contratto e la relativa domanda non poteva
avere perciò autonomo rilievo, di modo che respinta la prima anche la
seconda doveva condividerne la sorte, non potendo la SO.TE.00
reclamare l’intero pagamento della produzione risultando questa

Ric. 2016 n. 22562 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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ROMA, depositata il 01/03/2016;

statuizione infatti «subordinata al preventivo accertamento della
illegittimità della risoluzione».
Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Memoria della ricorrente ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile quanto alla prima censura, giacché essa
introduce nel giudizio un fatto nuovo — e quindi una questione nuova
— su cui né gli arbitri né, riflessamente, il giudice dell’impugnazione
hanno avuto modo di pronunciarsi, sicché la sua proposizione in
questa sede urta contro il fondamentale asserto secondo cui «non sono
prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non
appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di
merito, né rilevabili di ufficio» (Cass., Sez. I, 13/09/2007, n. 19164); e
non soddisfa, inoltre, il precetto dell’autosufficienza del ricorso, non
essendo indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel pregresso
corso del giudizio, sebbene sia onere della parte indicare ove ciò sia
avvenuto, «onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la
veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della
questione» (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. Se.z. 1, n. 23675).
3. Il ricorso è inammissibile anche con riguardo alla seconda censura,
non risultando essa conferente rispetto al

decisum, atteso che il

ricorrente lamenta la violazione del principio della domanda in quanto
gli arbitri, prima, ed il giudice dell’impugnazione, poi, si sono
pronunciati nei riferiti termini in difetto, come si è dedotto, di
un’autonoma domanda, mentre il giudice d’appello, implicitamente
disconoscendo proprio questa chiave di lettura e pronunciando la
condanna di essa deducente al pagamento dell’intera produzione,
sarebbe tutt’al più incorso in un errore di interpretazione del quesito
Ric. 2016 n. 22562 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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CONSIDERATO IN DIRITTO

sottoposto al collegio arbitrale – esercitando, cioè, un potere che gli è
riservato dalla legge in quanto giudice del fatto sostanziale e che è
censurabile in questa sede solo sotto il profilo motivazionale (Cass.,
Sez. I, 11/05/2007, n. 10872) – non violando dunque il principio della
domanda come allegato, di modo che il motivo che assume il contrario

con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al

” decisum”

della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata

enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 numero 4 cod. proc. civ.,
con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio»
(Cass., Sez. 3,7/11/2005, n. 21490).
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 17.10.2017.

ricade sotto il rigore dell’insegnamento secondo cui «la proposizione,

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