Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28131 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28131 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 5541-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso L’ AREA
LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato URSINO ANNA
2013

MARIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3268

contro

CAZZIOLA GIORGIO, CAPPELLETTO MARCO;

intimati –

Data pubblicazione: 17/12/2013

avverso la sentenza n. 671/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 03/03/2008 r.g.n. 586/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

MARIA URSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato CLAVELLI ROSSANA per delega ANNA

RG 5541-09
104/b(43)c) à,tk
cassazione la Corte di appello di
Con la sentenza di cui si’ chiede la
Venezia, confermando la sentenza di primo grado, rigetta la domanda della
società Poste Italiane diretta ad ottenere la declaratoria di legittimità
delle sanzione disciplinare inflitta ai dipendenti indicati in epigrafe
svolgenti mansioni di portalettere per inosservanza del sistema di consegna

tenuto alla consegna non solo della corrispondenza della zona di sua
competenza, ma anche, in quota, della corrispondenza di altra zona compresa
nel medesimo raggruppamento di zone (areola),in caso di assenza
dell’operatore assegnato a quella zona.
A base del decisum la Corte del merito pone il rilievo fondante secondo il
quale pur dovendosi ritenere in astratto legittima la richiesta di copertura
di areola perché prevista contrattualmente, tuttavia, per evitare di passare
da una obbligazioni di mezzi ad una obbligazione di risultati occorre che
parte datoriale dimostri che nell’arco delle 36 ore settimanali specifiche
il portalettere, incaricato di coprire parte di una areola, ha avuto un
carico di posta da consegnare nella sua zona inferiore rispetto alle
consegne ordinarie per le quali è richiesto l’intero monte ore settimanali
per potere pretendere che sempre, nelle medesime ore, consegni anche tutta la
posta della zona in più , oppure che consenta, come non avvenuto in questo
caso, lavoro straordinario. Onere del lavoratore, precisa la predetta Corte,
sarà solo quello di dimostrare di aver svolto l’ordinario orario di lavoro
perché il mancato raggiungimento dell’obiettivo tavolo vuoto non può essere
una contestazione nei suoi confronti una volta adempiuta integralmente e

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della corrispondenza c.d. ad areole, in base al quale il singolo operatore è

correttamente la propria obbligazione lavorativa nei termini richiesti dalla
parte datoriale”.

Avverso questa sentenza la società Poste italiane ricorre in cassazione sulla
pase di due censure.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura, rubricata sotto il duplice profilo della violazione e
falsa applicazione rispettivamente degli artt. 2086,2094,2104cc, 41 Cost. e
della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo, la società ricorrente chiede di “affermare che la giacenza anche
parziale di corrispondenza affidata, costituisce rifiuto pregiudiziale per
comportamento concludente di eseguire la propria prestazione, con conseguente
inconfigurabilità di un potere valutativo rimesso al lavoratore ed
insussistenza di un onere probatorio rimesso al lavoratore circa la
esigibilità della prestazione”.

Con il secondo motivo, rubricato anch’esso sotto un duplice profilo la
società ricorrente, denunciando rispettivamente violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e 1363 cc in relazione agli artt. 28 e 30 ccril
dell’il gennaio 20001 nonché agli artt. 51 e 54 ccn1 dell’il gennaio 20001,
chiede affermarsi che “il lavoratore non può sindacare il merito delle
disposizioni impartite dall’imprenditore in ordine al modo con il quale
adempiere le prestazioni lavorative, né può rendere una prestazione diversa
da quella richiestagli legittimamente, cosicché una volta dimostrato da parte

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Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

del datore di lavoro la mancata esecuzione della prestazione, secondo le
direttive impartite, spetta al lavoratore la prova della non imputabilità
• dell’inadempimento”.
Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art.

pubblicata in data 3 marzo 2008.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno, anche di recente, ribadito
che sono inammissibili i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi
e quelli fondati su vizi di motivazione, ove non sorretti da quesiti separati
non essendo consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi
con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la
contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661).

Nel caso di specie la prima censura, che contiene la contemporanea deduzione
di violazione di legge P vizio di motivazione, si conclude con la
formulazione di un unico interpello.

Inoltre, pur a voler considerare il motivo in esame come limitato alla
deduzione della sola violazione di leggi, sta di fatto che il quesito,come
anche quello di cui alla seconda censura, è inidoneo ad assolvere alla sua
funzione risolvendosi in un’enunciazione di carattere generale e astratto,
priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame e sulla diversa

ratio decidendi

posta a base della sentenza impugnata, tale da non consentire alcuna risposta
utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11
marzo 2008 n. 6420 e Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 cit.).

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366 bis cpc applicabile ratione temporis trattandosi di sentenza di appello

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il quesito di
diritto, previsto dalla richiamata norma di rito, ha lo scopo precipuo di
porre in condizione la Cassazione, sulla base della lettura del solo quesito
-non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo- di valutare immediatamente il fondamento della

ricorrente di indicare, nel quesito, anche l’errore di diritto della
sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9
luglio 2008 n. 18759), in modo tale che dalla risposta – negativa od
affermativa – che ad esso si dia, discenda in maniera univoca l’accoglimento
od il rigetto del ricorso ( Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360 e da
ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 cit.).

Pertanto questa Corte ha rimarcato che il quesito di diritto di cui all’art.

dedotta violazione (Cass. 8 marzo 2007 n.5353) ed a tal fine è imposto al

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366 bis cpc deve comprendere l’indicazione sia della

regula iuris adottata

nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente
assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo
con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette
indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n.
24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

L’affermazione di un principio di diritto da parte di questa Corte, del
resto, non è fine a sé stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella
funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a
determinare la cassazione della sentenza impugnata. Conseguentemente se il
principio di cui si chiede l’affermazione non è correlato alla fattispecie
concreta – rectius alla diversa regula iuris applicata dal giudice del merito

- il relativo motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo e come tale è
inammissibile.

Né, infine, può ritenersi soddisfi la prescrizione di cui all’art. 366 bis
cpc la mera indicazione del fatto su cui si appunta la critica concernente il

indicare, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni
che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare
la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in
caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione ( cfr. Cass. 25
febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528, Cass. S.U. 1 °
ottobre 2007 n. 2063 e da ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 cit.).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio non avendo parte
intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio
di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2013

Il Presidente

vizio di motivazione, atteso che oltre al mero fatto il ricorrente deve

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