Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28131 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21624/2019 R.G. proposto da:

S.A., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

FRANCESCO VITOBELLO, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. MARTA LETTIERI in Roma, Lungotevere Flaminio, 44;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 124/2019, depositata l’11 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente S.A. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2011, conseguente a un accertamento nei confronti della società MICHELLE’S GROUP SRL (il cui accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione, società di cui il contribuente era socio al 50%), con conseguente applicazione della presunzione di distribuzione in capo ai soci.

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 11 gennaio 2019, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello corretta la presunzione di distribuzione di utili in capo ai soci di società con ristretta base partecipativa in caso di accertamento di utili extracontabili in capo alla società; nel qual caso ha ritenuto che spetta ai soci provare la destinazione di tali utili a finalità diverse dalla distribuzione e che, nella specie, non sia stata data prova contraria dal contribuente.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo motivazione apparente della sentenza di appello. Deduce il ricorrente come dalla motivazione della sentenza non sia dato estrapolare la ratio decidendi, la quale apparirebbe ulteriormente contraddittoria ove il giudice di appello afferma che la presunzione di distribuzione degli utili non sia dotata di pregnanza indiziaria.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, oggetto di discussione tra le parti. Deduce il ricorrente come la ristretta base partecipativa di una società oggetto di accertamento di utili extracontabili sia un elemento meramente indiziario ai fini della presunzione di distribuzione degli utili tra soci, elemento che non può operare ove i soci dimostrino di essere estranei alla gestione sociale e ad eventuali condotte di evasione fiscale. Deduce il ricorrente di avere dedotto e provato nel corso del giudizio di merito l’esistenza di una forte conflittualità con l’altra socia, il terzo Pan Shiew, desumibile da alcuni documenti – allegati al ricorso – quali lo sfratto per morosità intimato dal ricorrente all’altra socia e il giudizio penale nei confronti della medesima, nel quale il ricorrente è parte offesa. Deduce, inoltre, di non avere avuto come socio mai accesso alla documentazione contabile, come risulta da documentazione prodotta in primo grado e allegata al ricorso, il che dimostrerebbe la rottura dell’affectio societatis.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha fondato la presunzione di distribuzione su un unico indizio, la ristrettezza della compagine sociale, anzichè su un coacervo indiziario.

2 – Il primo motivo è infondato.

2.1 – E’ principio condiviso quello secondo cui ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977), ovvero qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2019, n. 20921).

2.2 – Nella specie, il giudice di appello ha chiaramente posto a fondamento della presunzione di distribuzione degli utili ai soci la ristretta base sociale della società, avendo la presunzione di distribuzione origine nella partecipazione sociale (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32959): “la ristrettezza della base sociale è presupposto sufficiente per poter presumere che gli utili accertati in capo alla società, anche sono a loro volta frutto di un accertamento presuntivo, siano stati distribuiti ai soci, sui quali grava l’onere di fornire l’eventuale prova contraria (…) ciò in applicazione dell’art. 2263 c.c., comma 1 (..)”.

2.3 – Nè rileva la dedotta contraddittorietà della motivazione, posto che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940).

3 – Il secondo motivo, diversamente da quanto ritenuto con la proposta, è ad avviso del Collegio inammissibile.

3.1 – Il ricorrente deduce di avere trattato in primo grado la questione della pretermissione del contribuente dalla gestione sociale, deducendo il venir meno dell’affectio societatis per effetto della pretermissione dalla gestione sociale, desunta da una serie di elementi indiziari. Tuttavia, il ricorrente non evidenzia il luogo processuale in cui tale fatto sia stato esaminato, nè indica analiticamente quali siano tali atti processuali (“l’esistenza di tale elemento emerge chiaramente dagli atti processuali”), laddove l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 richiede l’indicazione del luogo processuale in cui il fatto storico sia stato introdotto e sia stato sottoposto alla discussione tra le parti.

3.2 – In secondo luogo, fa difetto nel ricorso il giudizio di decisività di tale fatto storico (il venir meno dell’affectio societatis), essendosi il ricorrente limitato a dedurre apoditticamente che gli elementi addotti in via indiziaria avrebbero comportato la prova del venir meno del rapporto fiduciario tra i soci (“se il giudice avesse esaminato la documentazione prodotta (..) avrebbe dovuto escludere la sussistenza di un rapporto fiduciario tra i soci”) e il venir meno della presunzione di distribuzione degli utili (“escludere la sussistenza di un rapporto fiduciario tra i soci e per l’effetto negare la operatività della presunzione invocata dall’Ufficio”).

4 – Il terzo motivo è infondato. In tema di accertamento tributario, l’Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 3276), presunzione che, in caso di società con ristretta base sociale può essere fondata sulla stessa ristrettezza della compagine sociale (Cass., Sez. V, 22 novembre 2017, n. 27778).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato e con raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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