Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28130 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28130 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 11442-2016 proposto da:
PIESSEPI SOCIETA’ CONSORTILE A RL, in liquidazione, in
persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO SOPRANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MASSIMO TORTOROGLIO;
– ricorrente contro
VICARIOLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO
CIROTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO MERLO;
– conti-or/corrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 236/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO NIARULLI.

RITENUTO IN FATTO

chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza — con la quale la Corte
d’Appello di Torino l’ha condannata a pagare a Vicarioli Carlo la
somma di euro 6000,00 a titolo di compenso per il prestato ufficio di
amministratore della società — sul rilievo che a) la sentenza era affetta
da nullità per inesistenza della motivazione, b) aveva omesso l’esame di
un fatto decisivo costituito dall’art. 25 dello statuto sociale e c) aveva
respinto l’eccezione di prescrizione in quanto la società aveva
riconosciuto che il debito non era stato estinto.
Resiste con controricorso l’intimato.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
3. Infondato è per vero il motivo sub a), risultando l’impugnato
deliberato assistito da congrua ed adeguata motivazione con cui il
giudicante, dopo aver illustrato i termini fattuali della vicenda, enuncia
con chiarezza, linearità e coerenza le ragioni che lo hanno indotto ad
accogliere il proposto gravame.
Inammissibile è il motivo sub b) poiché, come questa Corte ha già
sancito, nei limiti in cui il sindacato sulla motivazione a seguito della
novellazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è tuttora
esperibile (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053), il vizio specifico
denunciabile per cassazione deve attenere ad un fatto storico (Cass.,
Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802), intendendosi per tale, come già chiarito
Ric. 2016 n. 11442 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

1. Con il ricorso in atti la PI.ESSE.PI. società consortile s.r.l. ha inteso

sotto il vigore della norma pregressa non, come ipotizzato dal motivo,
una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e
proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., od anche un
fatto secondario, purché controverso e decisivo (Cass., Sez. I,
8/09/2016, n. 17761).

prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore
che abbia ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta,
dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi
l’esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda (Cass.,
Sez. I, 2/10/2009, n. 21107), nella specie è la stessa ricorrente ad
riconoscere «di aver specificatamente negato di dovere alcunché alla
controparte» e a dare ragione dell’infondatezza della doglianza.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Spese alla soccombenza e doppio contributo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 2100,00, di cui curo
100,00 per esborsi, oltre al 15°/0 per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 17.10.2017.

Infondato, infine, è il motivo sub c), poiché, posto che l’eccezione di

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