Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28130 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28130 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 15178-2009 proposto da:
BRANZI SILVIA C.F. BRNSLV62H48H501B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo
studio dell’avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
3252

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 00709370589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO
17, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ERNESTO,

Data pubblicazione: 17/12/2013

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1604/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/07/2008 r.g.n. 8120/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PAGETTA;
udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;
udito l’Avvocato MANCINI ERNESTO.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha conclus ,J
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

Fatto e diritto
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda di Silvia
Branzi intesa, previo accertamento della nullità del termine apposto a cinque contratti stipulati con la
Radiotelevisione Italiana s.p.a. nel periodo 1998-2002, alla declaratoria della sussistenza di un
unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quindi al ripristino dello stesso ed alla
condanna della convenuta alle retribuzioni maturate dalla data in ricorso indicata.

aprile 1997 come integrato dall’Accordo del dicembre 1997 tra la RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a.
e le Organizzazioni sindacali e dal contratto collettivo RAI dell’8.6.2000 ; riteneva quindi legittima
l’apposizione del termine perché conforme alle ipotesi previste dalle parti collettive nell’esercizio della
facoltà derogatoria di cui all’art. 23 L. n. 56 del 1987, configurante “delega in bianco” conferita dal
legislatore alle parti sociali. Precisava in particolare con riferimento all’Accordo integrativo del 16
dicembre 1997 che “le parti sociali, incontratesi nuovamente per definire alcune problematiche, tra le
quali l’applicazione dell’Accordo 5 aprile 1997, avevano aggiunto la seguente specificazione :” le parti
nel procedere all’applicazione dell’accordo contrattuale sui contratti a tempo determinato, stipulato ai
sensi dell’art. 23 legge n. 56 del 1987, con l’istituzione dei ” bacini”, convengono che: 1. per
‘programma’ nonché per ‘specifici programmi’, nell’ambito del punto 1 dell’accordo citato, deve
intendersi: una o più trasmissioni, spettacoli o produzioni ( …) , anche a carattere continuativo, ciclico
o di contenitore, purché individuati ed indicati nel contratto a termine” . Riteneva quindi che
l’espressione una o più trasmissioni, spettacoli o produzioni, anche a carattere continuativo, ciclico o di contenitore,

purché individuati ed indicati nel contratto a termine

non aveva carattere meramente interpretativo ma

introduceva una fattispecie nuova laddove le parti , nell’intento di chiarire il concetto di specificità ne
avevano definito in termini nuovi il contenuto ancorandolo al carattere ” nominato”, “individuato” e
“indicato” del programma medesimo on formulazione testualmente riproposta nel contratto collettivo
del giugno 2000. In base a tali considerazioni la Corte territoriale affermava che a partire dal dicembre
1997, per la valida stipulazione del contratto a termine era sufficiente la indicazione nominativa del
programma nel senso specificato, non esigendosi più quel ” vincolo di necessità diretta” dell’ l’apporto
del lavoratore al quale la precedente giurisprudenza aveva ancorato il requisito di specificità prescritto
dalla legge n. 230 del 1962.
Osservava che anche i contratti collettivi RAI , sebbene aziendali dovevano ritenersi inclusi nel livello di
contrattazione al quale rinvia la legge n. 56 del 1987 sia perché non è ravvisabile un livello di
contrattazione superiore sia perché il ccl Rai è fonte diretta sostanzialmente a regolare un intero
“settore”. In merito al profilo di vizio costituito dall’intento elusivo della legge n. 230 del 1962
escludeva che fosse sufficiente ai fini della relativa configurazione la mera reiterazione nel tempo dei

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Premetteva il giudice di appello che i contratti in controversia erano regolati dall’Accordo in data 5

contratti a termine o l’utilizzo stabile in funzione suppletiva di personale addetto al montaggio; in
questa prospettiva riteneva non assolto da parte attrice l’onere di allegazione e prova del ricorrere della
frode alla legge con riferimento alla singola assunzione . Evidenziava che comunque non risultava che
la parte avesse chiesto in modo espresso l’accertamento dell’intento fraudolento.
– Né a fondare la illegittimità dell’apposizione del termine potevano valere le dedtotte anomalie
nell’utilizzazione della prestazione lavorativa della Branzi attesa la genericità di allegazione sul punto e

contratto, se marginale ed episodica, non poteva costituire violazione della causa tipica del contratto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Silvia Branzi sulla base di tre motivi.
La Rai Radiotelevisione s.p.a. ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione e
omesso esame di punti decisivi della controversia censurando la decisione per avere ritenuto i contratti
in controversia regolati dall’Accordo 5 aprile 1997 come integrato dall’Accordo 16. dicembre 1997;
evidenzia infatti che nei primi quattro contratti, tutti successivi al dicembre 1997, manca ogni
riferimento all’ Accordo integrativo ; in conseguenza- sostiene- essi sono regolati esclusivamente
dall’Accordo dell’aprile ; la legittimità del termine non potrebbe quindi essere vagliata anche alla luce
dell’Accordo integrativo avendo il giudice di appello medesimo esclusa la portata retroattiva del deto
accordo.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 230 del 1962
.Sostiene che, con l’Accordo dell’aprile 1997 le parti collettive avevano inteso al punto 1 riprodurre la
fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2 L. n. 230 del 1962 . L’assunzione era avvenuta per uno specifico
programma Di conseguenza l’indicazione nelle lettere contratto della causale di cui al punto 1 del
predetto Accordo, unitamente alla indicazione per ciascuna di esse di un unico programma, doveva
intendersi nel senso che l’assunzione è avvenuto per uno specifico programma. Ne derivava che, a
fronte della contestazione attorea , incombeva sulla RAI di provare i requisiti in primis di temporaneità
dell’occasione di lavoro e di specificità del programma nell’accezione, frutto della consolidata
giurisprudenza di legittimità maturata con riferimento alla disciplina legale, di programma atipico
rispetto alla ordinaria programmazione connotato dal ” vincolo di necessità diretta” dell’apporto
professionale del lavoratore.
Con il terzo motivo di ricorso deduce omesso esame di punti decisivi della controversia con
• riferimento alla sussistenza dei requisiti legittimanti l’apposizione del termine . Si denunzia la mancata
considerazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della circostanza che i contratti si limitavano
genericamente a indicare il ” progetto” per il quale avveniva l’assunzione e non già il programma o i
programmi nei quali la ricorrente doveva essere impiegata, come invece richiesto anche dall’Accordo
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considerato che in ogni caso, anche ove provata una diversa utilizzazione rispetto a quanto dedotto in

integrativo Si sottolinea inoltre, che il giudice di appello, pur avendo affermato che uno dei requisiti di
legittimità era la temporaneità, ne aveva omesso in concreto la verifica.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice di appello con riferimento all’Accordo integrativo
del dicembre 1997 ha espressamente affermato, per quel che qui rileva, che esso era frutto di un
successivo incontro tra le parti sociali originato dalla necessità di definire alcune problematiche insorte
nell’applicazione dell’Accordo dell’aprile precedente , in particolare quanto al significato da attribuire

dell’aprile e quello successivo del dicembre sussisteva un collegamento negoziale nel senso che a partire
dal secondo Accordo le ipotesi di assunzione a termine contemplate dal primo dovevano essere
regolate, quanto alla prescrizione della” specificità” del programma , nel senso chiarito dal secondo e
cioè come contratto nominato e individuato. In questi termini va letto il riferimento, nella motivazione
della decisione, alla introduzione, a partire dal dicembre 1997, di una nuova ipotesi di valida
stipulazione del contratto a termine, ” costituita dalla mera individuazione nominata del singolo
programma o spettacolo”. Ne deriva che, per contrastare tale ricostruzione, parte ricorrente non
poteva limitarsi a dedurre che i primi quattro contratti erano regolati solo dall’Accordo dell’aprile in
quanto non facevano riferimento all’Accordo integrativo, ma doveva contestare la sussistenza del
ritenuto collegamento negoziale assumendo che essa era frutto della violazione di specifici criteri legali
di interpretazione e darne dimostrazione ( v. tra le altre; Cass. n 11342 del 2004, n. 11069 del 2001, n.
3249 del 1999, n. 5346 del 1998) .
Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato . Valgono per esso considerazioni sostanzialmente
analoghe a quelle riferite al primo motivo di ricorso. Parte ricorrente muove dal presupposto della
identità della ipotesi di cui al punto 1 dell’Accordo dell’aprile 1997 con quella regolata dall’art. 1 , lett.
e) L. n. 230 del 1962 e succ. modif. . Posto che, invece, la sentenza impugnata ribadisce l’autonomia di
tale ipotesi negoziata ex art. 23 L. n. 56 del 1987 dalle parti collettive, proprio con riferimento al
concetto di specificità, era onere della ricorrente dedurre e dimostrare che l’assunto della sentenza
impugnata era frutto di errore di interpretazione scaturito dalla violazione di specifici criteri
ermeneutici.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo . La deduzione di non
corrispondenza dei contratti in controversia ai requisiti ( nuovi e minimi ) prescritti dalla contrattazione
collettiva richiedeva infatti, ai sensi dell’art. 366 primo comma n. 6 cod. proc. civ., in primo luogo la
specificazione della sede processuale nella quale gli stessi risultavano prodotti e quindi la riproduzione
del relativo contenuto . Questa Corte ha infatti chiarito che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per
. essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel
ricorso, risulta prodotto, poiche’ indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare
gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo e’ rintracciabile. La causa di
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alla clausola di specificità del programma. In tal modo ha dimostrato di ritenere che fra l’Accordo

inammissibilita’ prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, e’ direttamente ricollegata al contenuto del
ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso (si veda, in
termini, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; ord. sez. un. n.7161 del 2010; ord. n. 17602 del 2011). E’
inoltre da sottolineare che parte ricorrente, limitandosi a dedurre la non corrispondenza dei contratti in
esame alle ipotesi individuate dalla disciplina collettiva si limita a sollecitare un nuovo apprezzamento
di fatto degli stessi , precluso al giudice di legittimità. Quanto alle ulteriori censure attinenti all’omessa

diversi da quelli indicati nelle lettere di assunzione , si rileva il difetto di autosufficienza del motivo in
quanto la parziale riproduzione di alcuni passi del ricorso di primo grado non offre adeguata contezza
della dedotta difformità di utilizzazione della lavoratrice rispetto ai programmi di assunzione né della
estraneità e prevalenza delle mansioni asseritamente svolte rispetto a quelle per le quali era avvenuta
l’assunzione . Analogo difetto di autosufficienza di rileva in ordine alla censura avente ad oggetto la
omessa considerazione delle risultanze probatorie
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,infatti, il ricorso per cassazione – in ragione del
principio di “autosufficienza ” – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni
per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della
fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,
quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui,
con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità, l’insufficienza o contraddittorietà della
sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di
consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o
insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la
risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale
specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di
delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri
commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti ( v. tra le altre, Cass. n. 12362 del 2006 ) . Parte
ricorrente si è sottratta a tale onere . A tal fine non può ritenersi sufficiente la riproduzione di un passo
della sentenza di primo grado relativo ad alcune prove testimoniali perché esso dà conto della
interpretazione delle stesse operata dal primo giudice ma non ne consente alcun vaglio diretto di
decisività da parte di questo Collegio.
Consegue l’integrale rigetto del ricorso.
La complessità delle questioni trattate e gli alterni esiti del giudizio di merito giustificano la integrale
. compensazione delle spese.

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considerazione della deduzione attorea di essere la Branzi stata in realtà impiegata per programmi

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

– Roma, 14 novembre 2013

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