Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2813 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2813 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 16320-2009 proposto da:
FALLIMENTO ILEM S.R.L., in persona del Curatore
fallimentare dott.ssa IRMA COIRO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso

Data pubblicazione: 07/02/2014

l’avvocato GATTAMELATA STEFANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MEDRI GIOVANNI, giusta procura
2013

in calce al ricorso;
– ricorrente –

2019

contro

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC.COOP. (P.I.

1

01153230360), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI SAVORELLI 11, presso l’avvocato CHIOZZA ANNA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MONTI ANDREA,
giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n.

866/2008 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAllICONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI MEDRI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato STEFANIA
SARACENI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– controricorrente

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento ILEM s.r.l. ha proposto ricorso
per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello di Bologna del 29 maggio 2008, la quale, in
parziale riforma della decisione di primo grado ha,
per quanto ancora rileva, respinto l’azione

comma, n. 2, legge fall., con riguardo alla cessione
di crediti operati dalla società

pro sol vendo

nell’ambito di un contratto di anticipazione del
credito ceduto ed a garanzia delle somme
contestualmente anticipate, affermando che essa non
costituisce un mezzo anormale di pagamento.
Resiste la Banca Popolare dell’Emilia Romagna
soc. coop. a r.l. con controricorso.
Le parti hanno depositato le memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo,

denunziando la

violazione e la falsa applicazione dell’art. 67,
primo comma, n. 2, legge fall., la ricorrente censura
la ritenuta non revocabilità degli anticipi su
fatture, avendo la corte d’appello fondato la
distinzione fra pagamenti normali ed anomali sulla
circostanza, nella specie ritenuta, che si tratti o
no di cessione contestuale al credito garantito.
Il motivo non ha pregio.
Secondo il costante orientamento di questa
Corte, che si intende ribadire, la cessione di
credito è negozio a causa variabile da ricercarsi in
concreto attraverso l’individuazione della reale
finalità perseguita dalle parti.
La stessa, se compiuta in funzione solutoria, e
cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile,
R.G. 16320/2009

3

revocatoria proposta dal fallimento ex art. 67, primo

si caratterizza come anomala rispetto al pagamento
effettuato in danaro o con titoli di credito
considerati equivalenti, in quanto il relativo
processo satisfattorio non è usuale alla stregua
delle ordinarie transazioni commerciali; essa è,
pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare, a

(applicabile nel testo ratione temporis vigente).
Al contrario, a tale revoca la cessione si
sottrae, quando sia stata stipulata a scopo di
garanzia di un debito sorto contestualmente, ovvero
sia funzionalmente contestuale al sorgere del credito
garantito, dovendo il concetto di contestualità
essere inteso non in senso formale o semplicemente
cronologico, bensì in senso preminentemente
sostanziale e causale (Cass., sez. l, 20 settembre
2013, n. 21610;
2011, n. 9388;

10 giugno 2011, n. 12736; 27 aprile
29 luglio 2009, n. 17683, non

assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza
che una parte delle somme riscosse per effetto
dell’incasso dei crediti ceduti sia stata in
prosieguo destinata al ripianamento della scopertura
del conto corrente, qualora la relativa esposizione
sia sorta successivamente alla predetta cessione,
effettuata in funzione di garanzia; 22 gennaio 2009,
n. 1617; 6 dicembre 2006, n. 26154, fattispecie in
tema di mandato all’incasso conferito contestualmente
alla richiesta e al riconoscimento di un nuovo
affidamento).
Ne consegue che non è assoggettabile alla
predetta azione l’operazione con cui, come la corte
territoriale ha accertato con insindacabile
valutazione di merito, le cessioni di credito siano
R.G. 16320/2009

4
Il cons r .jest.

norma dell’art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.

state operate in mera funzione di garanzia per il
credito contestualmente sorto.
2. – Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come nel dispositivo, ai sensi del d.m. 12
luglio 2012, n. 140, applicabile anche alle
prestazioni professionali eseguite nel vigore delle

n. 17405).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese di lite in favore del
controricorrente FALLIMENTO BONAZZI WALTER, che
liquida in C 12.200,00, di cui C 200,00 per esborsi,
oltre agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
dicembre 2013.

previgenti tariffe (Cass., sez. un., 12 ottobre 2012,

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