Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2813 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

RO.F.IM. Srl, (già CIS Srl Compagnia Italiana Servizi), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,

giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to

Andrea Amatucci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv.to Antonio Cepparulo, al viale Camillo Sabatini n. 150

(V.B. 5/1) in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 250, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il 17.10.2012 e pubblicata il 18.9.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società RO.F.IM. Srl (già CIS Srl Compagnia Italiana Servizi) riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), mediante il quale l’Ente impositore contestava ricavi non dichiarati per compravendita immobiliare nella misura di Euro 180.000,00, in conseguenza di atto tramesso dalla società OLVA, acquirente, e l’Amministrazione finanziaria provvedeva perciò ad attribuire maggiori imposte ai fini Ires, Iva ed Irap, oltre accessori, in riferimento all’anno 2004.

La società RO.F.IM. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, lamentando di non essere stata parte della compravendita, conclusa l'(OMISSIS) dal precedente amministratore della società, M.G., quando si era già formalmente dimesso (11.3.20004) ed era stato pure nominato il nuovo amministratore (12.3.2004), con atto che era stato però trascritto il (OMISSIS). L’amministratore dimissionario aveva stipulato il contratto di vendita dell’immobile l'(OMISSIS), come anticipato, con la società OLVA la quale, dichiarando di non avere ricevuto la fattura nei quattro mesi, aveva poi proceduto al pagamento dell’IVA in autofatturazione. Spiegava inoltre, la RO.F.IM. Srl, di avere stipulato regolare contratto di vendita, in relazione allo stesso immobile, che era stato ceduto alla società ALPHATEX, con atto del (OMISSIS), trascritto il (OMISSIS), e si trattava della prima trascrizione. La società ricorrente chiariva pure di aver presentato denuncia penale nei confronti del precedente amministratore, che veniva imputato per truffa ed appropriazione indebita, procedimento che si estingueva in conseguenza della morte di M.G.. La società, comunque, contestava di non poter essere assoggettata ad una doppia imposizione, in quanto in relazione alla vendita che riteneva valida dell’immobile, la seconda, si era già provveduto al pagamento di ogni tributo. L’Amministrazione finanziaria insisteva nella propria tesi secondo cui la proprietà era stata trasferita con il primo contratto di vendita, in relazione al quale la società non aveva provveduto agli adempimenti fiscali. La CTP accoglieva le difese della contribuente ed annullava l’avviso di accertamento.

L’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate, impugnava la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, insistendo nelle proprie pretese. La CTR accoglieva il ricorso dell’Agenzia e dichiarava la legittimità dell’originario avviso di accertamento.

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione la società RO.F.IM, affidandosi a due motivi di ricorso. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente, ma ha presentato istanza di partecipazione all’eventuale discussione orale della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, per essere stata violato dalla CTR il divieto della doppia imposizione, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, lett. a), in conseguenza della “violazione del criterio dell’autofatturazione”, ed ancora per la violazione o falsa applicazione dell’art. 2385 c.c., essendo la CTR incorsa nel “difetto di motivazione della sentenza per extra-petitum” (ric., p. 4).

1.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la società ricorrente censura la decisione impugnata per essere incorsa nella violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 41 bis, e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per essere incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, in materia di inapplicabilità delle sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo.

2.1. – Con il suo primo motivo di ricorso la contribuente contesta, innanzitutto, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR affermando la legittimità della doppia imposizione in relazione al medesimo presupposto impositivo, costituito dalla vendita di un unico immobile. “Difatti un primo adempimento IVA è stato posto in essere dalla società OLVA in autofatturazione… ed un secondo adempimento posto in essere dalla società Rofim relativo alla vendita (lecita) dello stesso immobile alla società Alphatex” (ric., p. 5 s.). La prima vendita, però, risultava illecita, perchè stipulata da un amministratore già cessato dalla carica che, pur a voler ipotizzare dovesse considerarsi ancora investito delle funzioni in regime di prorogatio, avrebbe potuto provvedere soltanto all’ordinaria amministrazione e non alla vendita di un immobile. Inoltre, la CTR sarebbe incorsa in un error in judicando per aver affermato “questo Collegio ritiene che l’atto sottoscritto dall’amministratore M.G. deve essere ritenuto valido ed efficace”, pronunciando “oltre quanto richiesto dalle parti, ritenendo e giudicando sulla validità ed efficacia del contratto di compravendita” (ric., p. 8).

La decisione adottata dalla CTR si sottrae alle diverse critiche ad essa rivolte dalla ricorrente società con il primo motivo di ricorso. La Commissione Tributaria Regionale non ha pronunciato affermando la legittimità di una doppia imposizione in relazione al medesimo presupposto impositivo, la compravendita di un immobile. La CTR è stata chiamata a giudicare se risultasse legittima la pretesa di corresponsione dei tributi in relazione all’atto di compravendita stipulata dall’amministratore della società RO.F.IM. con la società acquirente Olva l'(OMISSIS), ed a tal fine ha dovuto valutare incidentalmente la regolarità della compravendita. Ha osservato che alla data di stipula dell’atto M.G. era ancora l’amministratore unico della società RO.F.IM., ed in conseguenza ha ritenuto che la compravendita da lui stipulata nella qualità fosse legittima, e naturalmente dalla intervenuta compravendita discendeva l’obbligo di versamento degli oneri fiscali. Esulava dall’indagine demandata alla CTR la valutazione di un diverso atto di compravendita dello stesso immobile intervenuto tra soggetti parzialmente diversi. La società ricorrente invoca una limitazione dei poteri rappresentativi dell’amministratore dimissionario, ma non chiarisce sulla base di quale fondamento. Afferma pure che il secondo atto di compravendita sarebbe stato trascritto per primo, ma la contestazione, oltre a risultare inammissibile perchè generica, neppure indicando la ricorrente gli estremi delle due trascrizioni, appare anche impropria, incidendo la priorità della trascrizione sulla opponibilità degli atti di compravendita, non sul loro regime fiscale.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

2.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta che l’Ufficio abbia “erroneamente ritenuto che la società, ai fini delle imposte dirette, ha venduto due volte lo stesso fabbricato, incassando doppi introiti, con conseguente evasione di imposte ai danni dello Stato” (ric., p. 9), ma il presupposto d’imposta non si è in realtà realizzato perchè, in conseguenza della compravendita immobiliare stipulata dal suo ex amministratore la società RO.F.IM. non ha percepito alcunchè, ed appena avuta notizia dell’illecito agire di M.G. la società si è attivata immediatamente nei suoi confronti, in sede civile e penale.

In ogni caso deve escludersi, secondo la contribuente, l’applicabilità di qualsivoglia sanzione alla RO.F.IM Srl, per assoluto difetto del presupposto soggettivo del dolo o della colpa, “la società ricorrente si è trovata nell’impossibilità materiale ed assoluta di venire a conoscenza del fatto costituente la violazione normativa, ovvero la compravendita (se non poco prima dell’atto di alienazione alla società Alphatex)” (ric., p. 11).

Occorre allora ancora ribadire che oggetto del giudizio sottoposto alla CTR, ed ora alla Corte di legittimità, non sono due atti di compravendita, ma solo l’atto stipulato tra l’amministratore della società RO.F.IM., M.G., e la società Olva. Tanto premesso, è un principio generale dell’ordinamento che la società risponde degli atti stipulati dal suo amministratore, ed il tempo decorso tra le dimissioni di M.G. (11 marzo 2004), la sua accettazione, e la nomina del successore, la cui iscrizione nei pubblici registri la stessa ricorrente dichiara essere intervenuta dopo la stipula della vendita dell’immobile da parte dell’amministratore, risultano ascrivibili ad una responsabilità della società stessa, che non appare perciò esente da colpa.

Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

In conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente, osservato che l’intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla RO.F.IM. Srl (già CIS Srl Compagnia Italiana Servizi), in persona del legale rappresentante pro tempore.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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