Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2813 del 05/02/2021
Cassazione civile sez. II, 05/02/2021, (ud. 25/06/2020, dep. 05/02/2021), n.2813
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20783/2019 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in VIA ALTO ADIGE N. 95 –
TARANTO, presso l’avv. MARIAGRAZIA STIGLIANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTURA TARANTO, IN PERSONA DEL
MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controriaonenta –
e contro
QUESTURA TARANTO;
– intimata –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TARANTO, depositata il
17/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata impugnato da G.M. l’ordinanza in data 15.6.2019 (R.G. 1624/2019) del Giudice di Pace di Taranto con cui veniva rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione (nella fattispecie confermato) emesso dal Prefetto di Taranto e di cui in atti.
Il ricorso, basato su tre ordini di motivi, è resistito con controricorso dalla parte intimata, che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso stesso.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente chiedeva l’annullamento del suddetto provvedimento prefettizio, fra l’altro adducendo (per come può evincersi dal provvedimento del Giudice di prime cure) la circostanza di aver reiterato domanda di protezione internazionale analoga ad altra precedentemente già respinta.
Il motivi dell’opposizione ai provvedimento di espulsione venivano respinti con il provvedimento oggi impugnato innanzi a questa Corte.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.- Con il primo motivo del ricorso si prospetta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo.
Parte ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che il Giudice di prime cure adottava il provvedimento oggi gravato innanzi a questa Corte sul presupposto che “l’espulsione costituiva atto dovuto e consequenziale al rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza”, con conseguente preteso – secondo il ricorrente – omesso esame di un fatto.
Il motivo non può essere accolto.
Il provvedimento oggetto del ricorso non ha omesso alcun esame.
Risulta, viceversa, che vi sia stata la considerazione e valutazione del fatto costituito dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il giudizio è stato, invero, svolto tenendo presente la domanda di protezione.
Difatti il Giudice a quo non ha condiviso la pretesa dell’odierno ricorrente secondo cui l’obbligo di lasciare territorio andava considerato solo dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione della pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza e dopo la reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Il Ministro ha comunque dato atto di aver sospeso l’efficacia del diritto di esplulsione a seguito della (Ndr: testo originale non comprensibile) disposta dal Tribunale di Lecce.
2.- Con il secondo motivo si assume la violazione di norme della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Secondo parte ricorrente sussisteva, in ipotesi, diritto alla vita privata e familiare.
Orbene deve, al riguardo evidenziarsi, innanzitutto, che parte ricorrente non specifica – come doveva – se e quando, in precedenza, ha sollevato tale questione peraltro del tutto giuridicamente fatta valere.
Quest’ultima, poi, è in ogni caso questione attinente all’aspetto della domanda di protezione e non già all’opposizione all’espulsione.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
3.- Con il terzo motivo si denuncia il vizio di “motivazione apparente/inesistente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”.
Senonchè va osservato quanto segue.
L’articolato e non breve provvedimento impugnato innanzi a questa Corte dà adeguatamente conto delle ragioni della decisione e non rientra affatto nella casistica dei provvedimenti in cui è totalmente assente qualsiasi asserzione motiva o si è al cospetto di insanabile ed irrisolvibile contrasto motivazionale.
Il provvedimento non si espone in nulla alla mossa censura di abnormità.
Il motivo va, perciò, respinto.
4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
5.- Le spese seguono a soccombenza e si determinano così come in dispositivo.
6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Amministrazione controricorrente delle spese di lite determinate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021