Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28129 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28129 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 10101-2009 proposto da:
MANGIONE DANIELA C.F. MNGDNL67P52H501F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo
studio degli avvocati COSSU BRUNO e BOMBOI SAVINA, che
la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3249

RAI RADIOIELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 06382641006, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

VIA

P.L.DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato GEREMIA

Data pubblicazione: 17/12/2013

RINALDO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5704/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/04/2008 r.g.n. 8853/2005;

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato COSSU BRUNO;
udito l’Avvocato GEREMIA RINALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

r.g.n. 10101/2009 Mangione Daniela c/RAI
ud. 14/11/2013

Svolgimento del processo

ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la società e la sussistenza di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla stipula del primo contratto,
con condanna della società al pagamento delle retribuzioni, come addetta ai
costumi, dal 23 aprile 2004.
2. Nel contraddittorio con la Rai, il Tribunale accoglieva la domanda; proponeva
gravame la RAI per il capo relativo ai contratti a termine stipulati dopo la
conciliazione intervenuta tra le parti (per il periodo antecedente, su cui in primo
grado non si era provveduto, non vi era gravame).
3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21 aprile 2008, in accoglimento del
gravame, rigettava la domanda introduttiva.
4. La Corte del gravame, quanto alla censura che investiva il mancato rispetto delle
clausole di contingentamento, riteneva che la parte si era limitata a sostenere che
la RAI doveva provarne il mancato rispetto, senza neppure affermare che le citate
clausole erano state violate; respingeva, pertanto, ogni domanda successiva alla
data della conciliazione sul presupposto della legittimità dei rapporti a tempo
determinato instaurati dopo la conciliazione tra le parti.
5. Avverso detta sentenza Mangione Daniela ricorre con due (quattro) motivi.
Resiste la RAI con controricorso.

Motivi della decisione
6. Con il primo motivo viene denunziata la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sulla domanda di
nullità dei termini per frode alla legge e, in alternativa, per omessa motivazione su
fatti controversi e decisivi in ordine alla dedotta nullità dei termini per frode alla
legge, per essere state le predette assunzioni dirette a far fronte ad ordinarie
esigenze di organico. Assume, per il primo profilo di doglianza, di avere dedotto,
in primo grado, la nullità dei termini apposti ai vari contratti anche sotto il profilo
della frode alla legge e di avere riproposto tali deduzioni e allegazioni in appello

Rossana Mancino est.
R.g.n. 10101/2009 Mangione Daniela c/RAI

1. Mangione Daniela conveniva in giudizio la Rai Radiotelevisione italiana s.p.a.
davanti al Tribunale di Roma, chiedendo dichiararsi la nullità del termine apposto

senza che la Corte territoriale si pronunciasse sul predetto distinto profilo della
causa petendi.
Il motivo va ritenuto inammissibile giacché, come più volte affermato da questa

censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il
giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame
una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella
domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in
Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
8. L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio
che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità
del motivo di ricorso (v., ex multis, Cass. 7268/2012, Cass. 12952/2007, Cass.
375/2005, Cass. 6858/2004).
9. Con il secondo motivo viene articolata la medesima censura svolta con il primo
mezzo, per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla domanda di nullità per
mancato rispetto della clausola di contingentamento e, in alternativa, per omessa
motivazione su un fatto controverso e decisivo in ordine all’allegazione del
mancato rispetto della predetta clausola.
10. Premessa l’infondatezza del profilo inerente al mancato rispetto dei canoni dell’art.
112 c.p.c., per esservi corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, risulta,
invece, utilmente dedotto in questa sede di legittimità il vizio di omessa
motivazione.
11. Invero, nel caso in cui si denunci l’omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. l’attività di esame del giudice
del merito che si assume omessa concerne una circostanza di fatto che, ove
valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della
domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti cosiddetti principali della
controversia (vedi, per tutte: Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 14 marzo 2006,
n. 5473; Cass. 28 giugno 2006, n. 14973).
12 La lavoratrice, già nel ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva espressamente dedotto: “le

assunzioni con contratto a termine effettuate dalla RAI superano la clausola di
contingentamento prevista dall’accordo del 5.4.97” e tale autonomo profilo di
nullità, risultato assorbito nella pronuncia di primo grado, era stato riproposto nel

2
Rossana Mancino est.
R.g.n. 10101/2009 Mangione Daniela c/RAI

Corte ed ora ribadito, “il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del
giudice, agli effetti dell’art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di
vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od
un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo,

giudizio di gravame riportando testualmente, nella memoria di costituzione in
appello, la deduzione di primo grado.
13. Ebbene le eccezioni e deduzioni, autonomamente apprezzabili, rivolte nei gradi
merito in tema di allegazione della violazione della clausola di contingentamento,
sono state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per
cassazione, data la rilevanza che in questo assume il canone della sua necessaria
autosufficienza ed atteso che l’esame diretto degli atti è pur sempre condizionato

14. Nella specie, dal ragionamento della Corte territoriale, come risultante dalla
sentenza impugnata, emerge la totale obliterazione dell’allegazione del
superamento della clausola di contingentamento che potrebbero condurre ad una
diversa decisione, e ciò vizia la stessa sentenza sul piano logico-formale e della
correttezza giuridica.
15. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese
del presente giudizio di cassazione, alla medesima Corte d’appello, in diversa
composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, alla
stregua di quanto sinora detto.
16. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente
processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

Il Consig ere

ad un preliminare apprezzamento della decisività della questione controversa.

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