Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28129 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21226/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (C.F.), in persona del curatore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 91/05/2019, depositata il

10 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente (OMISSIS) SRL ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2005, con cui veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da tre fornitori, con conseguente recupero di maggior reddito ai fini IRES, IRAP e IVA. La società contribuente ha dedotto l’esistenza oggettiva delle operazioni e l’esecuzione dei pagamenti.

La CTP di Catania ha accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 2 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio.

Gravata dall’Ufficio la sentenza per revocazione, la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 10 gennaio 2019, pronunciata nelle more dell’intervenuto fallimento della società contribuente, ha rigettato l’appello. Ha ritenuto il giudice di appello che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente deve dare la prova contraria di avere adoperato la diligenza esigibile da un operatore accorto solo a fronte della prova da parte dell’Ufficio della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del committente che l’operazione si inserisse in una evasione di imposta. Nella specie, la CTR ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non abbia fornito la prova circa la consapevolezza del contribuente di essere partecipe della frode.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi; l’intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 654 c.p.p., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, per avere fondato la sentenza impugnata la ratio decidendi sulla mera assoluzione del contribuente in sede penale, senza valutare adeguatamente le prove acquisite agli atti del giudizio. Rileva il ricorrente come la CTR avrebbe violato le regole di valutazione della prova, limitandosi a prendere atto degli esiti del giudizio penale, senza procedere ad autonoma valutazione del materiale probatorio e senza specifica valutazione delle risultanze del procedimento penale, non potendo il giudice tributario basare il proprio convincimento solo su tale elemento, stante la diversità del procedimento tributario rispetto a quello penale.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c, comma 2, n. 4, per essere la sentenza impugnata affetta da assoluto difetto di motivazione o, comunque, da motivazione apparente, non avendo la sentenza impugnata svolto alcuna considerazione in ordine agli elementi costitutivi della pretesa tributaria addotti dall’Ufficio a fondamento della stessa.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 75, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 115, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la realizzazione delle opere fosse sufficiente a superare la presunzione di inesistenza delle operazioni. Deduce il ricorrente che le fatture di acquisto della società contribuente successivamente dichiarata fallita erano state emesse da soggetti privi di struttura organizzativa, i quali non avrebbero potuto eseguire le opere di cui al contratto di appalto sottostante. Deduce il ricorrente come il contribuente intimato non potesse non essere a conoscenza della natura fittizia delle fatture, non trattandosi di modesti interventi artigianali, bensì di opere edilizie che avrebbero necessitato di adeguato apparato organizzativo, oltre che soggette a specifici adempimenti normativi.

2 – Il Collegio ritiene, diversamente dalla proposta del relatore, che il secondo motivo, il quale riveste carattere pregiudiziale, è infondato.

2.1 – Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c, comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), solo ove la motivazione sia totalmente mancante, ovvero risulti inidonea ad assolvere alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

2.2 – Nel caso di specie la sentenza impugnata, dando atto che si vertesse in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (circostanza sulla quale si è formato il giudicato) e dando atto della (pacifica) giurisprudenza di questa Corte – secondo cui in tal caso l’Amministrazione finanziaria debba dare la prova dei fatti costitutivi dell’inesistenza del contraente e della consapevolezza in capo al committente di tale circostanza, secondo la diligenza professionale richiesta a un accorto operatore commerciale – ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria non ha fornito la prova di tale consapevolezza. Sotto tale profilo, il giudice di appello ha valorizzato la sentenza penale di assoluzione, riportata compiutamente per relationem (“incontrovertibilmente le opere erano state eseguite posto che le stesse esistevano. Nè vi era prova che la soc. (OMISSIS) srl conoscesse che i mezzi meccanici utilizzati fossero di terzi. E’ ben possibile che la (OMISSIS) srl abbia dato incarico a tali ditte per eseguire dei lavori e per queste siano state emesse regolari fatture: che i lavori siano stati eseguiti da altri senza che si possa dire che le fatture siano relative ad operazioni inesistenti”), il cui giudizio è stato fatto proprio dalla CTR (“conseguentemente non risultano elementi obiettivi e specifici circa la conoscenza o la consapevolezza che l’operazione si inseriva in una evasione all’IVA e che tale conoscibilità era esigibile”).

La motivazione, seppure sintetica, dà conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello.

3 – Il primo motivo, diversamente da quanto indicato in proposta, è anch’esso infondato, non risultando nella specie la violazione delle regole di valutazione della prova.

3.1 – Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione di una sentenza in materia tributaria può essere redatta per relationem rispetto a quella di un’altra decisione, purchè ne riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio. Si osserva, in proposito, che il giudice tributario non possa uniformarsi genericamente agli esiti di una sentenza di assoluzione in sede penale, senza specificarne la rilevanza ai fini dell’accertamento tributario (Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 5209), posto che la sentenza penale costituisce mera fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass., Sez. V, 27 giugno 2019, n. 17258).

3.2 – Nella specie, la CTR ha confermato il giudizio già dato dal giudice di primo grado circa la mancata prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, della consapevolezza da parte del contribuente, in quanto committente, di essere partecipe della frode. Tale conferma è stata fondata sulla base dell’esame della documentazione prodotta dal contribuente (“dall’esame della documentazione in atti non risulta provata da parte dell’Agenzia tale consapevolezza della soc. (OMISSIS) Srl di aver avuto conoscenza della frode)”), riguardo alla quale la motivazione resa dal giudice penale, richiamata supra per esteso, ha costituito elemento di rinforzo del giudizio già tratto sulla base del complessivo materiale istruttorio.

4 – Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, dietro formale deduzione di erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non provata la consapevolezza del contribuente di essere parte di una operazione in frode all’IVA – intende giungere a una revisione del ragionamento decisorio, questione esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita in cassazione come violazione di legge (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). Il che è reso evidente dalla deduzione di parte ricorrente, secondo cui dovrebbe escludersi nel caso di specie “la buona fede della società contribuente” sulla base delle “indagini compiute dalla G.d.F.”.

5 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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