Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28128 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22516/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Paolo Sassi giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il

8/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal cons. Dott. Alberto Pazzi;

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 8 giugno 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da D.A. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver ritenuto inattendibile il racconto del migrante (poichè questi non aveva saputo indicare il ruolo svolto nel partito (OMISSIS), nè le espressioni riprovevoli pronunciate durante il comizio che avrebbe provocato il suo arresto, mentre appariva inverosimile la narrazione della sua evasione dal carcere): i) reputava che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in mancanza di verosimili motivi di persecuzione; ii) rilevava che in Guinea non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da comportare un pericolo grave per l’incolumità della persona, non essendo sufficiente a configurare una simile condizione la situazione socio-politico del paese; iii) constatava come il richiedente asilo non avesse allegato o provato elementi che fossero utili a ravvisare una sua particolare vulnerabilità;

in forza di questi argomenti il Tribunale rigettava le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia D.A., al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 1 (rectius 2), lett. e) e g), artt. 3, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente asilo e della situazione esistente in Guinea: il Tribunale avrebbe valutato non correttamente la vicenda personale del migrante, malgrado le sue dichiarazioni trovassero pieno riscontro nella documentazione allegata al ricorso, e così avrebbe a torto omesso di riconoscergli lo status di rifugiato, pur in presenza di un ragionevole timore di subire serie persecuzioni e gravi violazioni dei diritti umani in caso di rimpatrio a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo etnico;

il Tribunale inoltre avrebbe trascurato di considerare, diversamente da quanto invece avevano fatto altri giudici di merito, che in realtà la situazione esistente in Guinea era caratterizzata da una crescente insicurezza, a causa dell’elevato rischio di attentati terroristici e delle violazioni dei diritti umani perpetrate dai membri delle forze di sicurezza, e precarie condizioni di vita;

3.2 la doglianza risulta inammissibile rispetto a entrambi i profili di critica dedotti;

3.2.1 quanto al riconoscimento dello status di rifugiato occorre considerare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);

questo apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve invece escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019);

nella specie il Tribunale ha accertato, in fatto, non solo che il richiedente asilo aveva reso “un racconto vago, stereotipato e non attendibile”, ma anche che questi non aveva saputo “argomentare quali sarebbero le problematiche politiche del suo Paese o le ipotetiche situazioni di conflitto da cui sarebbe scappato”, mancando così l’attualità del pericolo prospettato;

la censura in esame quindi da un lato non propone critiche che rientrino nel novero delle censure ammissibili e mira, invece, a una non consentita rivisitazione del merito della vicenda (Cass. 8758/2017), dall’altro non solleva alcuna critica rispetto all’ultimo dei motivi illustrati, rendendo così inammissibile l’intera impugnazione proposta (si vedano in questo senso Cass. 11222/2017 e Cass. 18641/2017);

3.2.2 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, laddove ha ritenuto, sulla base del più recente rapporto del Ministero degli Esteri, che in Guinea, pur in presenza di una situazione di tensione politica, non fossero in corso guerre civili o situazioni di conflitto interno;

anche sotto questo profilo la censura in realtà cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti informativi valutati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

4.1 il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata valutazione della situazione esistente in Guinea: il Tribunale, posto che i seri motivi necessari per il riconoscimento di questa forma di protezione potevano essere ricondotti a situazioni tanto soggettive quanto oggettive relative al paese di provenienza, avrebbe omesso di considerare da un lato le peculiarità della vicenda personale del migrante (il quale, rimasto orfano di entrambi i genitori, aveva patito traumi non solo adolescenziali, ma anche a seguito della prigionia in Libia), dall’altro che le condizioni di vita che il richiedente asilo avrebbe avuto nel paese di origine, dove vi era una situazione di insicurezza e instabilità tale da determinare la violazione dei diritti fondamentali della persona, sarebbero state oggettivamente del tutto inadeguate;

4.2 il motivo risulta inammissibile, a prescindere da ogni questione concernente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

il collegio di merito ha accertato, in fatto, la mancata allegazione o dimostrazione di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale richiesta;

a fronte di questo accertamento il mezzo si limita, in larga parte, a deduzioni astratte e di principio e non individua specifici elementi di carattere personale non adeguatamente apprezzati dal collegio di merito, sollecitando nella sostanza una nuova valutazione, nel merito, della domanda presentata;

le uniche prospettazioni effettuate di carattere individuale intendono valorizzare, pur non censurando il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal migrante e sono quindi inidonee a minare gli argomenti illustrati all’interno del provvedimento impugnato dal giudice di merito, il cui giudizio di inattendibilità esimeva, anche sotto il profilo in questione, dal tenere conto del racconto offerto;

infine la situazione generale di insicurezza e instabilità esistente nel paese di origine, asseritamente non esaminata, non assumeva alcun rilievo ai fini del riconoscimento della protezione in esame, in quanto la condizione di vulnerabilità che la protezione umanitaria intende tutelare non può essere intesa in senso astratto e generalizzato, ma deve essere calata nella complessiva condizione personale del richiedente e tratta da indici soggettivi e oggettivi;

le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine non erano perciò sufficienti al riconoscimento della protezione umanitaria, poichè questa misura, atipica e residuale, è il frutto della valutazione di una specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del migrante e dunque richiede che alla prospettazione delle condizioni complessive del paese di origine si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle situazione soggettiva del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

5.1 con il terzo motivo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2: il Tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo dell’infondatezza dei motivi di ricorso, ponendo a base del proprio provvedimento la precedente decisione della Commissione territoriale e trascurando di prendere in esame in maniera compiuta i motivi di ricorso;

5.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno del decreto impugnato e in uno con la decisione sul merito della controversia piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2;

il che tuttavia non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il decreto che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 testo unico in parola (Cass. 3028/2018, Cass. 29228/2017, Cass. 32028/2018);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA