Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28128 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28128 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 21087-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3204

PILOLLI ROSSANA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2127/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 17/12/2013

di ROMA, depositata il 22/08/2007 r.g.n. 2221/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità.

LUIGI;

R. Gen. N. 21087/2008
Udienza 7/11/2013
Poste Italiane S.p.A. c/ Pilolli
Rossana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30/3/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma
respingeva la domanda proposta da Rossana Pilolli nei confronti della s.p.a. Poste

contratto di lavoro, intercorso dal 3/10/2000 al 31/1/2001, per “esigenze eccezionali,
conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali
in corso….”, con la declaratoria dell’intercorrenza tra le parti di un rapporto a tempo
indeterminato e con la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro e al
risarcimento del danno.
Avverso la detta sentenza la Pilolli proponeva appello, chiedendone la riforma
con l’accoglimento della domanda.
La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.
Con sentenza n. 2127/2007 depositata il 22/8/2007, la Corte di Appello di Roma,
in accoglimento dell’appello, dichiarava l’inefficacia del termine apposto al contratto
e, per l’effetto, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal
3/10/2000; seguiva la condanna della società al versamento delle retribuzioni
maturate a decorrere dalla data di costituzione in mora (28/1/2003) nei limiti del
triennio decorrente dalla cessazione del rapporto, il tutto oltre agli accessori di legge.
La Corte territoriale perveniva a tale decisione dopo aver escluso che
sussistessero le condizioni legittimanti l’assunzione a termine dell’appellante, come
infondatamente sostenuto dalla società appellata.
Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato a tre motivi.
Rossana Pilolli è rimasta solo intimata.

3

Italiane, diretta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al

R. Gen. N. 21087/2008
Udienza 7/11/2013
Poste italiane S.p.A. cl Pilolli
Rossano

Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 1/12/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE

conciliativo tra la società ricorrente e Rossana Pilolli, come da copia in atti del
verbale di conciliazione del 24/11/2008 redatto presso la Unione degli Industriali
della Provincia di Pescara, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, ivi compresa
l’intimata.
Dal predetto verbale risulta, infatti, che le parti hanno raggiunto una intesa
transattiva concernente la controversia de qua dando, altresì, atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in
caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse sarebbero state definite in coerenza
con il verbale medesimo.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, cui
consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire,
e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta
l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla
quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n.
16341).
2. Infine, nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione essendo la
lavoratrice rimasta intimata.

P.Q.M.

4

1. Osserva la Corte che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo

R. Gen. N. 21087/2008
Udienza 7/11/2013
Poste Italiane S.p.A. c/ Pilolli
Rossano

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

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