Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28128 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19573/2019 R.G. proposto da:

V.A., (C. F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. ANTONINO PALMIERI, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore;

– intimata –

REGIONE UMBRIA, (C.F.), in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria, n. 502/03/2018, depositata il 19 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente V.A. ha impugnato gli estratti di ruolo relativi a tributi erariali per tasse automobilistiche relativi ai periodi di imposta degli anni 2004 – 2008, portati da sei cartelle di pagamento, di cui il contribuente deduceva nullità della notificazione e mancata conoscenza, nonchè decadenza e prescrizione dei diritti di credito.

La CTP di Terni ha rigettato il ricorso e la CTR dell’Umbria, con sentenza in data 19 dicembre 2018, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello correttamente notificati gli atti prodromici e, in particolare, correttamente notificate le cartelle per irreperibilità ex art. 143 c.p.c..

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato un unico motivo; gli intimati non si sono costituiti in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112,140,143 c.p.c., al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, e all’art. 2697 c.c., nonchè “travisamento di prova documentale costituente atto pubblico” a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce il ricorrente come non sia stato indicato il documento esaminato ai fini della decisione della correttezza della notificazione delle cartelle di pagamento. Il ricorrente trascrive i certificati storici di residenza del contribuente dei due diversi Comuni ((OMISSIS) e (OMISSIS)) nei quali il ricorrente ha reciprocamente mutato più volte la propria residenza dal 1981 al 2016. Deduce che le cartelle di pagamento sarebbero state notificate nel periodo 3.10.2007 – 6.12.2013, periodo in cui il ricorrente era residente in (OMISSIS) e, precisamente, nel periodo 12.08.2009 – 4.01.2012. Deduce, inoltre, che l’applicazione dell’art. 143 c.p.c., sarebbe frutto di “travisamento del fatto processuale”, rilevando, inoltre, come l’Ente impositore non sarebbe in possesso degli avvisi di ricevimento. Deduce che, in ogni caso, la notificazione si sarebbe dovuta perfezionare nelle forme dell’irreperibilità relativa a termini dell’art. 140 c.p.c..

2 – Il ricorso è inammissibile sotto più profili.

2.1 – Va rilevato in primo luogo come il ricorrente non abbia trascritto le relate di notificazione delle cartelle, così non consentendo di riscontrare i dedotti vizi processuali, da ascrivere (in tesi) all’omessa valutazione delle risultanze dei menzionati certificati storici di residenza. Nè indica il ricorrente in quali atti di parte tali documenti sarebbero stati prodotti. Non è, pertanto, possibile procedere ex actis al riscontro del dedotto erroneo ricorso al procedimento ex art. 143 c.p.c., non essendo individuabile nè il momento della notificazione delle cartelle (non indicata nella sentenza impugnata), nè il luogo della stessa (non indicato dal ricorrente, benchè enunciato nelle deduzioni della Regione Umbria, per come riportate in narrativa nella sentenza impugnata).

2.2 – Se, quindi, è corretto affermare che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, bensì un accertamento che un’informazione probatoria utilizzata dal giudice è contraddetta da uno specifico atto processuale incidente su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749), la mancata trascrizione degli atti processuali sui quali si è formato l’accertamento contestato (le relate di notifica) non consente di verificare se e in quali termini l’informazione probatoria dedotta dal ricorrente sarebbe determinante ai fini dell’accertamento dell’erroneità del procedimento notificatorio. Va, quindi, ribadito il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, ai fini del rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate, oltre che degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).

2.3 – In secondo luogo va rilevato che non si può porre a fondamento della censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mancata indicazione della “prova processuale esaminata in ordine alla prova di notifica delle cartelle”, essendo oggetto di indagine il fatto storico sotteso, consistente nella specie nella residenza del ricorrente nel luogo in cui sarebbe stata eseguita la notificazione ex art. 143 c.p.c.; ciò in conformità del consolidato principio, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ad ogni modo, l’omesso esame di un fatto storico (la residenza del ricorrente riscontrabile dai menzionati certificati storici) non può più essere dedotto in sede di legittimità a termini del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, posto che, trattandosi di “doppia conforme”, non sono state indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione in primo e in secondo grado, mancando così la dimostrazione che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati e con raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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