Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28127 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28127 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 12089-2016 proposto da:
COMUNE DI MOLA DI BARI, in persona del Sindaco,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo
studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SAVERIO PROFETA;
– ricorrente contro
CLEMENTE ANTONIO, CLEMENTE MARIA GIROLAMA,
CLEMENTE PASQUA, CLEMENTE TOMMASO, GAUDIUSO
ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso
lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi
dagli avvocati MARCO VITONE, MICHELE DI TOMMASO;
– controricorren te-

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso l’ordinanza n. R.G. 451/2014 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 17/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
costituita del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

il comune di Mola di Bari, con decreto del 5-2-2013,
espropriava per pubblica utilità un fondo di mq. 7802 in danno
dei comproprietari Antonio Clemente e altri, liquidando
un’indennità provvisoria pari a euro 35,00 al mq;
nel giudizio di opposizione alla stima, la corte d’appello di Bari
determinava, per contro, la somma spettante a titolo di
indennità di esproprio in euro 75,50 al mq, sulla base di quanto
specificato in apposita c.t.u., alla quale era stato devoluto di
stimare il valore di mercato del suolo sulla base di un doppio
conteggio: il primo riferito alla destinazione “legale” della zona
F del p.r.g., di pertinenza del bene, il secondo riferito alla
destinazione “di fatto” della limitrofa zona C 3; il c.t.u. aveva
invero affermato che l’inclusione del fondo nella zona F del
p.r.g. risultava “in modo tralaticio dalla certificazione di
destinazione urbanistica rilasciata dal comune”, mentre
“l’approvazione di un piano di riqualificazione delle periferie
(p.i.r.p.) con accordo di programma del 24-2-2010 tra il
comune e la regione Puglia e modifica in variante del p.r.g.”
induceva a considerare “come unica destinazione possibile
quella di zona C3 (espansione residenziale intensiva per tipi
edilizi plurifanniliari)”;
avverso l’ordinanza della corte d’appello (resa ai sensi dell’art.
705-ter, quinto comma, cod. proc. civ.) il comune di Mola di
Bari ha proposto ricorso per cassazione deducendo in unico

P.c. 2016 n. 12089 sez. MI – ud. 03-10-2017
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Rilevato che:

contesto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod.
civ., la falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 del
2001 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
nel concreto il comune lamenta che la corte d’appello abbia

fidefacente – dal quale il suolo risultava tipizzato in zona F del
vigente strumento urbanistico, senza considerare che dopo
l’approvazione del p.i.r.p. il suolo non aveva cambiato la
suddetta destinazione, non potendo l’indennità risentire del
fenomeno espropriativo, né degli aumenti o delle diminuzioni di
valore dipendenti dall’espropriazione; sicché in definitiva la
corte d’appello aveva liquidato l’indennità sulla scorta del
criterio di edificabilità di fatto;
gli intimati hanno replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
il ricorso è manifestamente fondato;
come già detto, dalla motivazione dell’ordinanza risulta che al
c.t.u. era stato affidato l’incarico di elaborare un doppio
conteggio che si riferisse da un lato alla destinazione legale
della zona F del p.r.g. e dall’altro alla destinazione di fatto della
“limitrofa zona C3”;
la corte d’appello, dopo aver riferito delle conclusioni del c.t.u.,
ha dichiarato di condividerle in base a quanto dal c.t.u.
affermato in data 2-9-2015 in risposta alle osservazioni delle
parti: che cioè dovevasi ritenere tralaticia l’inclusione del fondo
in zona F del p.r.g., per quanto attestata dall’apposito
certificato di destinazione urbanistica, poiché l’approvazione del
p.i.r.p., con accordo di programma tra comune e regione e

Ric. 2016 n. 12089 sez. M1 – ud. 03-10-2017
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disatteso il certificato di destinazione urbanistica – atto

modifica in variante del p.r.g., doveva indurre a considerare
come “unica destinazione possibile” quella in zona C3;
vi è però che il controricorso (pag. 8 e 13) evidenzia che il
c.t.u. si era espresso in termini del tutto approssimativi,
segnatamente affermando che “dopo l’approvazione del p.i.r.p.

possibilità legali ed effettive di edificazione del suolo di
proprietà Clemente erano quelle proprie di una zona C di
espansione”; e dalla motivazione della corte territoriale non
risulta evidenziato che, al momento del decreto di esproprio, il
suolo ricadesse in zona del p.r.g. nuovamente classificata, per
effetto di variante generale, come zona C;
il punto essenziale della causa era invece giustappunto questo,
dal momento che la stessa ordinanza ha previamente
sottolineato che la zona C era la zona “limitrofa” rispetto a
quella nella quale ricadeva il bene in base allo strumento
urbanistico;
essendo mancato l’accertamento che il caso richiedeva, è
evidente la falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 del
2001 (v. infatti Cass. n. 19718-17 in fattispecie identica);
al riguardo va richiamato l’orientamento di questa Corte
secondo cui, nell’accertamento della qualità edificatoria di
un’area ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio,
in presenza di variante al piano regolatore generale, il
carattere conformativo (che soltanto consente di tenerne conto
ai fini indennitari) non discende dalla collocazione in una
specifica categoria di strumenti urbanistici, e neppure dalla
tipologia delle destinazioni individuate, ma dipende soltanto dai
requisiti oggettivi, di natura e struttura che presentano i vincoli
in essa contenuti;

Ric. 2016 n. 12089 sez. MI – ud. 03-10-2017
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e al momento dell’emanazione del decreto di esproprio le

solo la variante al piano regolatore generale che miri a una
(nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte
di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti
di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della
destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione

spaziale) con un’opera pubblica, ha carattere conformativo ed
è rilevante ai fini della determinazione dell’indennità di
esproprio; mentre ove si imponga solo un vincolo particolare
incidente su beni determinati, in funzione non già di una
generale destinazione di zona, ma della localizzazione di
un’opera pubblica, lo stesso (vincolo) va qualificato come
preordinato alla relativa espropriazione, e da esso deve,
dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area (v. Cass. n.
19072-15; Cass. n. 10325-16, nonché per il più generale
contesto di principi, Cass. n. 2612-06, tutte nel solco di Cass.
Sez. U n. 173-01);
consegue che l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla
medesima corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la
quale provvederà a nuovo esame uniformandosi ai principi
sopra esposti;
la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio
svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte
d’appello di Bari.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre
zi
2017.

delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più

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