Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28127 del 10/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15195/2019 R.G. proposto da:
F.M., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso
dall’Avv. GIANLUCA FONTANELLA, elettivamente domiciliato in Roma,
Via della Pineta Sacchetti, 201;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
n. 8130/18, depositata il 20 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il contribuente F.M. ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla tassa auto dell’anno 2008 per omessa notifica dell’avviso di accertamento. La CTP di Roma ha accolto il ricorso compensando le spese e il contribuente ha impugnato la sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. La CTR del Lazio, con sentenza in data 20 novembre 2018, ha accolto l’appello del contribuente, liquidando le spese del doppio grado di giudizio in Euro 800,00 in favore del procuratore antistatario.
Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato un unico motivo; l’intimato non si è costituito in giudizio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1 – Con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.M. 5 aprile 2014, n. 55, art. 4 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e tabelle allegate, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la sentenza di appello, in considerazione del valore della controversia pari a Euro 232,62, ha liquidato le spese in misura cumulativa e non ha tenuto conto delle spese vive sostenute. Deduce il ricorrente che la liquidazione va operata mettendo il ricorrente in condizione di controllare se il giudice abbia rispettato le tabelle, cosa che la liquidazione omnicomprensiva non consentirebbe.
1.2 – Si rileva che il ricorrente è legittimato a impugnare il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese, nonostante le stesse siano state liquidate a favore del difensore dichiaratosi antistatario, posto che il difensore antistatario in favore del quale siano state distratte le spese, non è legittimato ad intervenire nel giudizio se non quando nello stesso si controverta anche sulla disposta distrazione, con interlocuzione non estensibile alla misura delle spese liquidate (Cass., Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27166).
2 – Il ricorso è fondato.
2.1 – Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, è erronea una liquidazione delle spese processuali omnicomprensiva, unitaria e priva di specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32394; Cass., sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 5250; Cass., Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16390; Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5318), dovendo la liquidazione eseguirsi in modo tale da mettere la parte in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare violazioni di legge o delle tariffe.
2.2 – In particolare, ove la liquidazione investa una pluralità di gradi di giudizio, essa deve essere operata per ciascun grado (Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2017, n. 29145; Cass., Sez. VI, 28 luglio 2017, n. 18905), anche in relazione alle spese specificamente sostenute (Cass., Sez. III, 13 marzo 2018, n. 6018; Cass., 15 novembre 2017, n. 27020; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2016, n. 19623).
2.3 – Al riguardo, il ricorrente ha dedotto (sia pure sinteticamente) di avere indicato compensi e spese sulla base della documentazione in atti, che richiama (pag. 6 ricorso, ult. cpv.).
3 – La CTR non si è attenuta a tali principi; il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020