Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28126 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28126 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 19109-2009 proposto da:
L.M.I.

S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO

PREVENTIVO (già L.M.I. LAZZARI MONTAGGI INDUSTRIALI
S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI
2013
3128

GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARGHERITA CAGGESE, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 17/12/2013

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

LELIO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.

(già Bergamo Esattorie

s.p.a.);
– intimata –

avverso la sentenza n. 96/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 22/04/2009 R.G.N. 363/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO

RG 19109-09

Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di appello di
Brescia, riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo, rigetta
‘ l’opposizione, proposta dalla società LMI, avverso la cartella
esattoriale notificatale dalla Bergamo Esattorie spa per il recupero
di contributi previdenziali e relative sanzioni pretesi dall’INPS per

Welding Company sas e Welding Company srl, in violazione della legge
n. 1369 del 1960 nei periodi da marzo a dicembre 1998 e da giugno a
ottobre 1999.

A base del

decisum

la Corte del merito pone il rilievo fondante

secondo il quale dal verbale di accertamento emerge che le due
società Welding, in assenza di un azienda con beni o capitali di una
qualche consistenza o con un’attività imprenditoriale identificabile
sul piano dell’autonomia gestionale, avevano gestito unicamente il
personale con qualifica di operaio utilizzato nei cantieri della
società LMI. A fronte di tali circostanze, confermate dalle
dichiarazioni rilasciate dagli amministratori delle società Welding,
precisa la Corte, la prova introdotta dalla opponente è del tutto
incerta e insufficiente. Infatti, sottolinea la predetta Corte, il
teste Canotti è stato collaboratore della società LMI solo sino al
1996 e non può, quindi, riferire sui fatti di causa poiché successivi
ed il teste Consonni dichiara che gli operai di provenienza Welding
erano addetti all’interno dei cantieri della LMI ad assemblare e
saldare pezzi e materiali forniti dalla committente su progetti
tecnici della committente. Del resto, osserva la Corte territoriale,

1

l’occupazione di lavoratori, formalmente dipendenti dalle società

anche se si volesse dare credito alle dichiarazione dei due testi per
la parte in cui concordano circa la proprietà in capo alla Welding di
_ saldatrici e smerigliatrici tanto, comunque, non sarebbe sufficiente
. per superare la presunzione, di cui al terzo comma dell’art. l della
legge n. 1369 del 1960, non potendo essere posto in dubbio che i costi

investimento di capitale rispetto a prestazioni di mera saldatura e
montaggio tubi nell’ambito della attività d’installazione di impianti
industriali prodotti dalla LMI”.

Avverso questa sentenza la società LMI ricorre in cassazione sulla
base di due censure, precisate da memoria.

Resiste con controricorso l’INPS.

Equitalia Esatri spa ( già Bergamo Esattorie spa) non svolge attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la società ricorrente deduce violazione degli
artt. l L. 1369 del 1960, 2697 cc e 116 cpc “per avere la sentenza
della Corte ritenuto che l’Istituto abbia assolto all’onere di
dimostrare la sussistenza della dedotta interposizione vietata”.

Con il secondo motivo la società LMI denuncia omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione “circa la valutazione delle testimonianze
acquisite al processo e della attendibilità di esse”

2

per smerigliatrici e saldatrici “non possono essere considerati

Pone, quindi, la predetta società i seguenti quesiti: 1.”E’ vero che
nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa su addebito
– INPS è sull’Istituto previdenziale che grava, ai sensi dell’art. 2697
cc, l’onere di dimostrare il presupposto della propria pretesa
sostanziale?”; 2 “E’vero che i verbali di accertamento redatti dagli

loro provenienza e per quanto concerne i fatti avvenuti in presenza di
questi ultimi ma, per quanto concerne le circostanze di fatto
verbalizzate perchè apprese de relato o in seguito ad ispezioni di
documenti non hanno valore di prova quantomeno precostituita?”; 3. “E’
vero che per la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1 L.
1369/60 è necessario accertare se l’impresa appaltatrice, assumendo su
di sé il rischio economico dell’impresa, operi concretamente in
condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto
all’impresa committente; se sia provvista di una propria
organizzazione d’impresa; se in concreto assuma su di sé l’alea
economica insita nell’attività produttiva oggetto dell’appalto;infine
se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati
siano effettivamente diretti dall’appaltatore ed agiscano alle sue
dipendenze e nel di lui interesse?”; 4.”E’ vero che non costituendo le
dichiarazioni rese dai soggetti interrogati dagli ispettori nel corso
di un accertamento ispettivo prova con riferimento alle circostanze
ivi indicate, il Giudice deve attribuire credito alle dichiarazioni di
opposto tenore rese sotto giuramento dagli stessi soggetti nel corso
del processo?”.

3

ispettori fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne la

Preliminarmente rileva la Corte che il presente ricorso, dove i
quesiti sono posti dopo la formulazione delle censure, è di difficile
apprezzamento poiché non è dato individuare quali quesiti si
riferiscono alla violazione di legge e quali al vizio di motivazione.
Né del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari

riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge,
diversamente sarebbe elusa la

ratio dell’art. 366 bis

cpc. Tanto,

d’altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi
del ricorso

ex art. 366 n.4 cpc. Né è consentito a questa Corte di

sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione
di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225)

D’altro canto non può neppure ritenersi soddisfi la prescrizione di
cui all’art. 366

bis

cpc la mera indicazione del fatto su cui si

appunta la critica concernente il vizio di motivazione, atteso che ,
oltre al mero fatto il ricorrente deve indicare, in una sintesi
riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni che rendono, in
caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la
– decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e
in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione ( cfr.
Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e
Cass. S.U. 1 0 ottobre 2007 n. 2063).
Pertanto in difetto della relativa specificazione le denuncie devono
considerarsi limitate alla deduzione del solo vizio di violazione di
legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).
4

quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano

Così delimitato l’ambito del

devolutum

osserva il Collegio che il

ricorso è infondato.

Mette conto, innanzitutto, rilevare che secondo giurisprudenza di
questa Corte nel giudizio promosso dal contribuente per

l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva,
che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto
ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo
piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova
contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in
particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi),
restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso
con gli altri elementi probatori (Cfr. Cass. 6 settembre 2012 n.
14965).

Alla luce di tale principio, pertanto, la sentenza impugnata

è

corretta in diritto avendo la Corte di Appello fondato il proprio
convincimento sul verbale ispettivo, confermato in sede giudiziale dai
verbalizzanti, ed avendo considerato attendibile detto verbale, e
quanto in esso accertato, con riferimento alle prove documentali ed
alle dichiarazioni, rese dagli amministratori della Welding, non
risultando alcuna prova contraria sufficiente a smentirlo non essendo
utili, a tali fini, le dichiarazione dei testi addotti dalla società
opponente.

5

l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS

Quanto al profilo relativo all’ interposizione vietata è sufficiente
richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui il concetto di
” mere intermediazioni di manodopera, vietate dall’art. l della legge 23
– ottobre 1960 n. 1369, presuppone che la ditta appaltatrice si limiti a
fornire prestazioni di lavoro del personale da lei assunto e sia priva

organizzazione imprenditoriale. Al fine, poi, di ritenere operante la
presunzione di cui al terzo comma del citato art. l della legge n.
1369 del 1960, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di mezzi
dell’appaltante deve essere significativa e non marginale nell’ambito
dell’insieme dei mezzi utilizzati, e soprattutto riferirsi al rapporto
di appalto una volta che l’esecuzione di quest’ultimo sia a regime e
non limitata ad un momento iniziale di assestamento (che, come tale,
non può che essere di durata limitata anche se variabile in relazione
al settore operativo ed alle circostanze del caso concreto). Inoltre,
una volta che sia stata eventualmente accertata una qualche forma,
limitata nel tempo e/o nello spazio, di tale utilizzazione, occorre
apprezzare in concreto se, in relazione alle circostanze del caso, la
stessa debba essere considerata significativa ai sensi della
sussistenza della fattispecie prevista dal suddetto art. l della legge
n. 1360 del 1960, o, invece, non sia rilevante perché necessitata
dall’oggetto dell’appalto, oppure marginale, od ancora temporanea ed
occasionale. La valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del
giudice del merito ed è, perciò, incensurabile in cassazione se

6

di reale autonomia, di una struttura propria e di una effettiva

adeguatamente motivata ( per tutte Cfr Cass. 24 febbraio 2006 n.
4181).

La Corte territoriale ha, difatti, ha escluso,sulla base delle
risultanze di causa, che, nella specie,

reale autonomia, provvista di una struttura

propria e di una effettiva organizzazione imprenditoriale. Inoltre la
stessa Corte ha sottolineato che se si volesse dare credito alle
dichiarazioni dei due testi, per la parte in cui concordano circa la
proprietà in capo alla Welding di saldatrici e smerigliatrici, tanto,
comunque, non sarebbe sufficiente per superare la presunzione di cui
al terzo comma dell’art. l della legge n. 1369 del 1960 non potendo
essere posto in dubbio che i costi per smerigliatrici e saldatrici non
possono essere considerati investimento di capitale rispetto a
prestazioni di mera saldatura e montaggio tubi nell’ambito della
attività d’installazione di impianti industriali prodotti dalla LMI.

Trattasi all’evidenza di un accertamento di fatto che in quanto
sorretto da adeguata e non contraddittoria motivazione si sottrae al
sindacato di questa Corte.

Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali rimangono
assorbite le osservazioni di cui alla memoria illustrativa, il ricorso
va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza in favore
dell’INPS.

7

società Welding una

sussisteva in capo alle

Nulla deve disporsi nei confronti della parte rimasta intimata.
P.Q.M.
• La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
• in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità
liquidate in C 100,00 per esborsi ed C 3000,00 per compensi oltre

rimasta intimata
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2013

Il Presidente

accessori di legge.Nulla pere le spese nei confronti della parte

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