Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28126 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2785/2019 proposto da:

B.S., D.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 140, presso lo studio dell’avvocato LUCA

TROIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato GUGLIELMO RUSTICO;

– ricorrenti –

contro

FINPO HOTEL ISPICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUGLISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMBATTISTA SCHININA’;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.G., B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1948/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

FIN.PO. Hotel Ispica s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Modica B.S. e D.G. chiedendo la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di data 29 settembre 2008, con cui il primo aveva donato alla seconda la metà indivisa di un immobile, sulla base di crediti vantati nei confronti del B. quale socio accomandatario della B.S. & C. s.a.s., nonché la dichiarazione del diritto di agire esecutivamente sull’immobile oggetto di donazione. Il Tribunale adito accolse l’azione revocatoria e dichiarò inammissibile la domanda relativa al diritto di agire esecutivamente. Avverso detta sentenza proposero appello B.S. e D.G. ed appello incidentale FIN.PO. Hotel Ispica s.r.l.. Con sentenza di data 18 settembre 2018 la Corte d’appello di Catania rigettò entrambi gli appelli.

Osservò la corte territoriale che non era controversa l’esistenza fra le parti di contenziosi (già in parte definiti o pendenti) aventi ad oggetto ragioni di credito reciprocamente vantate in riferimento a periodi antecedenti e successivi alla donazione nonché l’impugnazione del lodo di data 21 aprile 2010 e che pertanto sufficiente era la titolarità del credito eventuale. Aggiunse, quanto all’appello incidentale, che ultronea era la domanda di accertamento del diritto ad agire esecutivamente trattandosi di un effetto generale di legge non richiedente alcuna asseverazione giudiziale una volta passata in giudicato la sentenza sulla domanda ai sensi dell’art. 2909 c.c..

Hanno proposto ricorso per cassazione B.S. e D.G. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901,2702 c.c., artt. 116 e 808 ter c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che l’aspettativa di credito è palesemente pretestuosa alla luce del lodo del 21 aprile 2010 e considerata la clausola arbitrale inserita nel contratto di associazione in partecipazione con previsione di non impugnabilità del lodo e che l’impugnazione del lodo è avvenuta per errori di diritto, mentre l’art. 808 ter c.p.c., prevede ipotesi tassative di impugnabilità del lodo medesimo. Aggiunge che i crediti anteriori alla donazione erano insussistenti e quelli successivi erano per lo più relativi a spese di giustizia e che il lodo arbitrale è equiparabile ad una scrittura privata con preclusione del libero convincimento del giudice essendo l’efficacia del documento predeterminata dalla legge. Conclude nel senso che dall’esame dei rispettivi crediti emerge che maggiore è il controcredito vantato dalla B. s.a.s..

Il motivo è inammissibile. Costituisce ius receptum che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore (fra le tante da ultimo Cass. n. 4212 del 2020). Lo stesso ricorrente afferma che il lodo di data 21 aprile 2010, come del resto rilevato nella decisione impugnata, è sub iudice in quanto oggetto di impugnazione, il merito della quale, proprio alla luce della mera litigiosità del credito, non rileva. Avendo la stessa parte ricorrente evidenziato che la spettanza del credito è ancora sub iudice, e che dunque il credito è in stato di litigiosità, non si comprende quale sia, alla luce della chiara ratio decidendi della sentenza impugnata in punto di sufficienza del credito eventuale, l’effettivo contenuto della censura, la quale è così inidonea a costituire una specifica critica della decisione. Il motivo di ricorso è in conclusione inammissibile per difetto di specificità dal punto di vista delle ragioni di impugnazione della sentenza della corte territoriale.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che erroneamente la corte territoriale ha interpretato la motivazione della sentenza di primo grado, non avendo questa subordinato l’azione esecutiva al previo passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., artt. 474,282 e 373 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che ai fini dell’azione esecutiva non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito.

Il ricorso incidentale è tardivo in quanto, rispetto alla scadenza del termine breve per impugnare la decisione sulla base della notifica in data 13 novembre 2018 della sentenza a cura della stessa parte qui intimata, il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato notificato in data 20 febbraio 2019. All’inammissibilità del ricorso principale consegue la perdita di efficacia del ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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