Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28126 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15014/2019 R.G. proposto da:

MEDITERRANEA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. GIOVANNA FONDACARO e dall’Avv. GIOVANNA BELLONE,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. SERGIO TROPEA

in Roma, Via Casetta Mattei, 239;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

ALESSANDRO FURCI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 4942/13/18, depositata il 12 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente MEDITERRANEA SERVIZI COOP. SOC. ha impugnato una intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notificazione dell’atto presupposto, costituito da una cartella di pagamento emessa per tributi relativi al periodo di imposta dell’anno 2006.

La CTP di Catania ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 12 novembre 2018, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata in data 8 marzo 2013 con deposito presso la Casa Comunale di San Gregorio di Catania, stante l’irreperibilità del destinatario presso la “nuova” sede statutaria. La CTR ha, inoltre, rilevato che la raccomandata informativa è stata firmata per ricevuta, per cui la notificazione in oggetto ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza l’atto al destinatario.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso il concessionario della riscossione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

i – Si rileva preliminarmente la nullità della procura speciale alle liti di parte controricorrente a termini degli artt. 365 e 370 c.p.c..

1.1 – La procura del controricorrente è stata, difatti, apposta su foglio separato e materialmente aggiunto al ricorso datato 30 maggio 2019, foglio privo di timbro di congiunzione. La procura recita testualmente “Riscossione Sicilia SPA (..) giusta la nomina dell’Assemblea dei soci del 22/11/2018, nomina procuratore e difensore l’Avv. FURCI ALESSANDRO, presso il cui studio elegge domicilio, conferendo allo stesso ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alle domande di cui al presente atto e ivi inclusa la facoltà di chiamare terzi in giudizio”. In calce al foglio vi è, poi, un riferimento alla udienza del “01/06/2019” e a un numero di protocollo. Manca, in ogni caso, ogni riferimento alla sentenza impugnata.

1.2 – Questa Corte ha osservato come sia andato consolidandosi nel tempo l’orientamento più restrittivo, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione qualora la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ma privo di timbro di congiunzione, contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione, come nel caso in cui manchi ogni riferimento alla sentenza impugnata e ove la procura rilasciata al difensore faccia riferimento alla facoltà di chiamare in causa terzi, attività incompatibile con il giudizio di cassazione e relativa al giudizio di merito (Cass., Sez. VI, 28 luglio 2020, n. 16040; Cass., Sez. Lav., 2 luglio 2019, n. 17708; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28146; Cass., Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25177; Cass., Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 18257; Cass., Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6070), il che la rende incompatibile con il carattere di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. (Cass., Sez. I, 18 febbraio 2020, n. 4069). Tale principio è applicabile anche al controricorso, stante il rinvio recettizio dell’art. 370 c.p.c. all’art. 365 cit..

1.3 – Nè può procedersi alla sanatoria di tale vizio, posto che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non si applica al caso della procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass., Sez. U., 13 giugno 2014, n. 13431), posto che l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255) e, stante il rinvio di cui all’art. 370 c.p.c., del controricorso.

2 – Passandosi al ricorso, con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto valida la notificazione, avvenuta mediante deposito presso la Casa Comunale. Deduce il ricorrente che la relata di notificazione fa menzione di ricerche del destinatario presso un indirizzo errato, consistente nella precedente sede legale della società, anzichè presso il domicilio della società costituito dalla nuova sede statutaria. Deduce, inoltre, la non riferibilità del piego notificato per posta alla cartella di pagamento impugnata.

3 – Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che la CTR – dopo avere rilevato la corretta notificazione della cartella (“si evince chiaramente la già rilevata validità della notifica della cartella, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini”) – ha ritenuto che, ancorchè sussistente (in tesi) la nullità della notifica della cartella, la stessa sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo (“la notifica in questione ha raggiunto il proprio scolo di portare a conoscenza l’atto al destinatario ex art. 156 c.p.c., comma 3”), avendo il destinatario ricevuto la raccomandata informativa (“raccomandata informativa firmata per ricevuta”). Tale iter argomentativo non costituisce – come deduce il ricorrente in memoria – mera argomentazione consequenziale della dedotta validità della notifica, ma circostanza – stante la natura dell’art. 156 c.p.c., comma 3, quale circostanza impeditiva della declaratoria della nullità (“la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”) – preclusiva della declaratoria di nullità, sul presupposto che il procedimento notificatorio fosse (in tesi) invalido. Si tratta, pertanto, di autonoma ratio decidendi che, in quanto non oggetto di espressa impugnazione (non essendo utilizzabili in tal senso le tardive deduzioni contenute in memoria), priva di interesse il ricorrente all’esame del ricorso, in quanto detto esame non sarebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata per consolidamento dell’autonoma motivazione non censurata (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752).

4 – Il ricorso è, in ogni caso, infondato, posto che il ricorrente non ha specificamente censurato l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui le ricerche sono state effettuate presso la nuova sede statutaria (“vista l’irreperibilità del destinatario presso la nuova sede della società ricorrente”), circostanza sulla quale si è formato il giudicato e relativamente alla quale appare tardiva la trascrizione della distinta delle raccomandate e dell’elenco deposito atti nella casa comunale.

5 – Inammissibile è, infine, la doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra piego notificato e cartella impugnata, in quanto nella sentenza non vi è traccia di tali argomenti, nè il ricorrente offre indicazioni per evidenziare in quale atto processuale tale questione sarebbe stata trattata (risultando generico il riferimento in memoria a un “autonomo motivo di impugnazione”), il che comporta la novità della questione con inammissibilità della doglianza, non potendosi accertare la non novità della questione ex actis (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

5.1 – In ogni caso, con tale deduzione parte ricorrente intende giungere a una nuova valutazione in fatto, preclusa (a tacer d’altro) dal disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., ricorrendo nella specie il caso di “doppia conforme”.

6 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, stante la nullità della procura rilasciata al difensore di parte controricorrente. Sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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