Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28125 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28125 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 26609-2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA
04721260877, in persona del suo Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato FEBO BATTAGLIA;

– ricorrente contro
COMUNE ACIREALE CI’. 81000970871, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dagli avvocati AGATA SENFETI’, e GIOVANNI CALABRETTA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 1492/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

cassazione dell’impugnata sentenza — con la quale la Corte d’Appello di
Catania, confermando la decisione di primo grado, ne ha respinto
l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune di
Acircale aveva reclamato il pagamento della “cd. quota sanitaria”
prevista dell’art. 59 1. reg. 18 maggio 1996, n. 33 (integrazione della
retta corrisposta agli enti gestori per il ricovero degli anziani non
autosufficienti) — sul rilievo a) del proprio difetto di legittimazione
passiva; b) della mancanza di prova in ordine all’effettiva erogazione
delle prestazioni; c) dell’intervenuta decadenza del diritto al rimborso
per inosservanza del termine di notificazione; d) dell’omesso
accoglimento della pretesa svolta in via riconvenzionale.
Resiste al ricorso l’intimato.
Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Infondato deve per vero reputarsi il motivo sub a), atteso che, se
come ha statuito in motivazione da Cass., Sez. III, 19/10/2016, n.
21068, il cristallino dettato di legge di cui all’art. 59 sopra richiamato
porta a ritenere che «l’obbligo di pagare la quota integrativa è un
obbligo delle ASL, sia pure entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i
Comuni debbono solo anticiparle», la legittimazione passiva in capo
all’odierna ricorrente nel giudizio inteso al pagamento dell’integrazione
in parola, almeno sino a concorrenza della somma anzidetta, non è
revocabile in dubbio. Del che non dubita neppure il precedente non
Ric. 2016 n. 26609 sez. MI – ud. 28-09-2017
-2-

1. Con il ricorso in atti l’ASP ricorrente ha inteso chiedere la

massimato di questa Corte citato in memoria ASP (Cass., Sez. I,
13/04/2017, n. 9565).
3. Parimenti infondati devono ritenersi pure i motivi sub b) e sub d),
entrambi perché intesi a sollecitare una rinnovazione dello sfavorevole
giudizio di fatto esperito dal giudice d’appello che, in relazione al

equivoco tra prova dell’erogazione e prova delle prestazioni — si è dato
cura di annotare che l’erogazione delle prestazioni era «comprovata
con la documentazione versata in atti», osservando, per di più, a
maggior conforto del punto, che i ricoveri erano disposti in forza di
prescrizioni del personale sanitario della stessa ASP e che l’ASP
disponeva ex lege dei mezzi per procedere alla verifica delle singole
posizioni; ed in relazione al secondo, ha rilevato senza incorrere in
confutazioni del ricorrente, che «non risulta che sia stata fornita alcuna
prova da parte dell’azienda sanitaria della propria pretesa».
4. E’ fondato invece il motivo sub c).
Va infatti rilevato che il richiamo al principio secondo cui non può
ritenersi decadenziale un termine che tale non sia qualificato dalla legge
non è qui pertinente, in quanto se è vero in generale che i termini del
procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori,
qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, è pur
vero che l’intenzione del legislatore non si ricava sempre e
necessariamente dall’esplicita disposizione in tal senso, potendo la
natura perentoria esser desunta, proprio come va fatto nella specie,
anche implicitamente dalla ratio leis e dalle specifiche esigenze di
rilievo pubblico (nel caso in esame di attivazione del procedimento di
controllo, e dunque, di salvaguardia della finanza pubblica) che lo
svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è
indirizzato a soddisfare. E poiché dall’assetto complessivo impresso
Ric. 2016 n. 26609 sez. M1 – ud. 28-09-2017
-3-

primo, — smentendo alla radice la convinzione ricorrente di un

alla materia dalla disciplina dettata dal legislatore regionale risulta
evidente come il credito azionato dal Comune non sia incondizionato,
essendo assoggettato ad un preciso iter procedurale — che impone, in
particolare, la tempestiva notifica del ricovero dell’anziano entro
cinque giorni al fine di consentire all’Azienda le valutazioni del caso, in

assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi — e come,
d’altro canto, tale costo vada soggetto a limiti di compatibilità
finanziaria, la natura decadenziale del termine previsto dall’art. 59,
comma 2, 1. reg. 33/1996 si correla esattamente alle finalità perseguite
dal legislatore di garantire agli anziani non autosufficienti il diritto
fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile consentita
dalle risorse disponibili.
Alla stregua degli esposti principi, l’impugnata sentenza è incorsa nel
vizio che le è stato addebitato, per avere riconosciuto il diritto al
rimborso, senza accertare l’osservanza dei termini per la notifica del
dispositivo di ricovero e per l’attivazione della procedura, il cui tema
d’indagine è stato affermato irrilevante. La sentenza va cassata, per i
dovuti accertamenti, ed i giudici del rinvio dovranno attenersi al
seguente principio di diritto: “il credito del comune per l’integrazione
relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani
ricoverati in strutture protette costituisce un diritto, per il cui
conseguimento è necessario che l’Ente territoriale adempia agli oneri
formali previsti dalla legge, e dunque dia la prova di aver notificato il
ricovero dell’anziano entro il termine cinque giorni, cui deve
riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l’inizio del
procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo
del successivo termine di venti giorni per la proposizione
dell’opposizione da parte dell’Azienda sanitaria”.
Ric. 2016 n. 26609 sez. M1 – ud. 28-09-2017
-4-

modo da discriminare la componente sanitaria da quella propriamente

5. Il ricorso va dunque accolto nei limiti anzidetti e, previa cassazione
dell’irnpugnata sentenza, la causa va rinviata avanti al giudice a quo a
mente degli art. 383, cornrna 1 e 384, comma 2, cod. proc. civ.
PQM
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnata

Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione
delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 28.9.2017.
Il Presidente

sentenza nei limiti anzidetti e rinvia avanti alla Corte d’Appello di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA