Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28125 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28125 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 27992-2010 proposto da:
CHIARELLI PIETRO C.F. CHRPTR37H13F7840, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio dell’avvocato BOLOGNESI RICCARDO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1.12

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis, (Atto di Sostituzione

Data pubblicazione: 17/12/2013

depositato 19/4/2012);
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8590/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/12/20dr.g.n. 5914/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BOLOGNESI RICCARDO;
udito l’Avvocato LA GRECA MARCO;

udily il P.M.

in persona

del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

RG n 27992/2010

Chiarelli Pietro/ Regione Abruzzo

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 10 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza
del Tribunale di rigetto della domanda proposta da Pietro Chiarelli volta ad ottenere la condanna
della regione Abruzzo al pagamento di differenze sull’indennità_di posizione percepita.
(vu-s,s9 L cmiarts19.t.z)
L’appellante, dirigente della posizione di staff(della struttura speciale di supporto del gabinetto della
presidenza con decorrenza dal 3 gennaio 2000, lamentava che lt,fficio di presidenza del Consiglio

dirigenti di staff appartenenti alla Giunta Ilegionale dell’Abruzzo .
La Corte territoriale, respinta l’eccezione di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo,
ha sottolineato la distinzione istituita a livello normativo tra gli apparati e i poteri del Consiglio e
quelli della giunta regionale )evidenziando l’autonomia contabile, organizzativa e funzionale del
Consiglio -fle gional e nonché la disponibilità in capo al primo iper l’esercizio delle proprie ftinzioni >di
uno specifico ruolo del personale distinto da quello della giunta e così di una propria dotazione
organica. Tale rilevata autonomia dei due organi, secondo la Corte, in materia di personale e di
gestione escludeva la sovrapponibilità del trattamento economico di posizione della rispettiva
dirigenza salvo il rispetto delle disposizioni legislative contrattuali, nazionali di comparto e
integrative decentrate previste per il personale del consiglio.
La Corte ,inoltre, bit sottolinea ttt che l’articolo 20 della legge regionale n 77/1999 individuava due
livelli)di direttore generale preposto a direzione e di dirigente preposto a servizio o a posizione di
staff, ma l’articolo 21 stabiliva la determinazione del trattamento economico di posizione a questi
dovuto , in funzione di vari parametri di riferimento.
Tale normativa , secondo la Corte, consentiva di escludere l’esistenza di due sole misure
retributive di posizione corrispondenti ai due livelli )sussistendo invece la possibilità di un ventaglio
di trattamenti retributivi di gran lunga più ampio della rigida alternativa fissata dall’articolo 20 > con
la conseguenza che era infondata la pretesa del ricorrente dì percepire un’indennità di posizione
nella misura massima prevista per ì dirigenti dì staff della Giunta tegionale senza tenere conto
degli specifici parametri individuati dall’art 21 citato.
La Corte ha concluso pertanto che l’appellante non poteva vantare alcun diritto alle differenze
retributive sia per la rilevata autonomia del Consiglio rispetto alla Giunta regionale, sia per la
legittimità di una diversa rilevanza dei singoli incarichi di staffa nonna dell’articolo 21 ,fatto salvo
il rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla contrattazione collettiva .

Regionale dell’Abruzzo gli aveva fissato l’indennità di posizione in misura inferiore a quella dei

Avverso la sentenza propone ricorso il lavoratore formulando due motivi successivamente illustrati
con una memoria ex art 378 cpc . La regione Abruzzo ha rilasciato procura ai fini della
partecipazione alla discussione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di nullità della sentenza del
Tribunale per omessa lettura del dispositivo che non risultava dal verbale dell’udienza.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

decidere nel merito . L’art 354 cpc determina i casi in cui il giudice d’appello deve rimettere la
causa al primo giudice e tra questi non è compresa la nullità eccepita dal ricorrente . Al di fuori di
tali casi il giudice d’appello è tenuto a decidere senza possibilità di rimettere la causa al primo
giudice.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2, 5,45 del decreto legislativo n.
165 del 2001, dell’articolo 97 della costituzione, dell’articolo 2 della legge regionale n. 40 del 1996,
dell’articolo 20 della legge regionale n. 77 del 1999.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’autonomia organizzativa e gestionale di cui
erano dotati il consiglio regionale e la giunta regionale giustificherebbero un trattamento retributivo
di posizione difforme ai dirigenti di stalTdell’ uno dell’altro organo..
Osserva che l’art 2 della legge regionale n. 40 del 1996 stabilisce che “al personale del consiglio si
applica il contratto nazionale comparto regionale ed il contratto integrativo decentrato regionale )
sottoscritto da un’unica delegazione trattante per parte regionale composta da rappresentanti della
giunta e dell’ufficio di presidenza del consiglio”e al comma 3 , prevede che “al personale
inquadrato nel ruolo di cui al precedente comma compete lo stato giuridico ed il trattamento
economico previsto per tutto il personale regionale”
Deduce che con la previsione di un’indennità di posizione di importo diverso il Consiglio aveva
violato la norma suddetta secondo la quale al personale inquadrato nei ruoli del Consiglio Regionale
)
si applica lo stesso trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge per tutto il
personale regionale in violazione, altresì, delle norme che prevedono la parità di trattamento
contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ( art 45 dlgs n 45/2001).
Il motivo è infondato .
La decisione della Corte territoriale è fondat9 su una doppia ratio decidendi . La domanda è,
secondo il giudice dell’impugnazione ,infondata sia peri’ autonomia del Consiglio rispetto alla
Giunta regionale, sia per la legittimità di una diversa rilevanza dei singoli incarichi di stafT a norma

2

La Corte territoriale, infatti, anche ove avesse accertato tale nullità avrebbe, comunque ,dovuto

dell’articolo 21 e della conseguente diversa entità dell’indennità di posizione,salvo il rispetto dei
limiti minimi e massimi fissati dalla contrattazione collettiva .
Sotto il primo profilo la Corte territoriale ha sottolineato la distinzione istituita a livello non -nativo
tra gli apparati e i poteri del consiglio e della giunta regionali evidenziando l’autonomia contabile,
organizzativa e funzionale del consiglio regionale nonché la disponibilità in capo al primo per
l’esercizio delle proprie funzioni di uno specifico ruolo del personale, distinto da quello della giunta
e così di una propria dotazione organica, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni

dal contratto integrativo decentrato, peraltro sottoscritto da un’unica delegazione con composizione
mista di rappresentanti della Giunta e dell’ufficio di presidenza.
La Corte ha quindi concluso che la rilevata autonomia dei due organi in materia di personale e di
gestione escludeva la sovrapponibilità del trattamento economico di posizione della rispettiva
dirigenza salvo il rispetto delle disposizioni legislative contrattuali, nazionali di comparto e
integrative decentrate previste per il ‘personale del consiglio.
Con riferimento alla seconda ratio la Corte ha poi evidenziato che effettivamente l’ari 20 della LR
citata distingueva due livelli , il direttore regionale preposto a direzione ed il dirigente preposto a
servizio o a posizione di staff, ma l’art 21 disciplinava i criteri per la determinazione del
trattamento economico di posizione > individuando alcuni paramentri di riferimento ( quali la
dimensione e articolazione delle strutture organizzative; l’entità delle risorse umane, finanziarie,
strumentali assegnate; la complessità dei procedimenti, della tecnologia e della normativa; la
dimensione e qualità dell’ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, a cui si
rapporta l’attività della struttura; rilevanza strategica delle funzioni rispetto agli obiettivi
istituzionali della regione) con la conseguenza che non vi erano solo due misure di retribuzione, ma
un ventaglio di possibilità assai più ampio con una pluralità di fasce retributive anche nell’ambito
della medesima qualifica dirigenziale. La pretesa del ricorrente di percepire l’indennità di posizione
nella misura stabilita dalla giunta regionale, superiore alla sua, risulta infondata alla luce dell’art
21 e della legittimità di misure retributive diverse “salva l’osservanza dei minimi e massimi del
CCN L” .
Le censure del ricorrente si sono rivolte soltanto avverso quella parte della motivazione in cui la
Corte territoriale ha evidenziato l’autonomia del Consiglio rispetto alla Giunta con riferimento alla
dotazione dell’organico . Il ricorrente, invece, non ha censurato la seconda ratio decidendi della
sentenza impugnata.
E’noto che , secondo il consolidato orientamento ( cfr Cass. SSUU n 7931/2013) di questa Corte ,
dal momento che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si
3

legislative per tutto il personale regionale, nonché dal contratto nazionale di comparto regionale e

può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata , caratterizzandosi invece come un
rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia
attraverso il vizio o i vizi dedotti , qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di
ragioni, t ra loro dis tinte e d a utonóme e s ingolarmente ido nee a s orreggerla s ul p iano logico e
giuridico, I ‘omessa im pugnazione di t- utte (e Lationes de cidendi rende inannmissibiliA e c-ensure
relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza , in quanto queste ultime ,
quand’anche fondate, non potrebbero comunque , condurre, stante l’intervenuta definitività delle

13070 del 2007, 3386 e 22753 del 2011, 2108 del 2012).
Sulla base di tali considerazioni il vizio denunciato non risulta decisivo ai fini dell’accoglimento
della domanda.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto con condanna del ricorrente a pagare le spese
processuali liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio
liquidate in 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a
debito.
Roma 5/11/2013

altre non impugnate , all’annullamento della decisione stessa ( cfr ex plurimis, le sentenze n 389 e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA