Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28125 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14933/2019 R.G. proposto da:

L.M., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ANTONINO PALMIERI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 2580/18, depositata il 5 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente L.M. ha impugnato il silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso delle ritenute IRPEF sulle competenze erogate al contribuente nel 2006 dal Fondo complementare Pensioni della Banca Commerciale Italiana (“Fondo COMIT”), lamentando l’omesso calcolo della franchigia del 4%, applicata ai contributi previdenziali obbligatori, sulle competenze maturate sino all’anno 2000 a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2 (TUIR), nella versione pro tempore applicabile.

La CTP di Parma ha rigettato il ricorso e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 5 novembre 2018, ha rigettato nel merito l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che alle competenze erogate dai fondi di previdenza complementare non si applica il regime tributario pro tempore vigente per la previdenza obbligatoria. Ha, in particolare, ritenuto la Commissione Regionale che l’iscrizione al Fondo in oggetto costituisce forma previdenziale integrativa e non obbligatoria, posto che l’iscrizione al Fondo non è prevista da una specifica norma di legge, bensì da una disposizione contrattuale.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 17, comma 2 e all’art. 48, comma 2, lett. A TUIR ratione temporis (attuali artt. 19 e 51 TUIR), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’iscrizione al Fondo COMIT fosse volontaria, così escludendo l’applicazione della franchigia del 4% dal calcolo delle ritenute prevista per i contributi previdenziali obbligatori. Deduce il ricorrente come l’iscrizione al fondo fosse obbligatoria a termini del contratto di lavoro a suo tempo sottoscritto dal contribuente, essendo l’iscrizione al fondo condizione per l’assunzione presso l’istituto di credito; ritiene, inoltre, che le competenze percepite dal contribuente, diverse dal TFR, alla cessazione dal rapporto di lavoro siano soggette a tassazione separata a termini dell’art. 16, lett. s) TUIR.

2 – Il ricorso è infondato.

2.1 – Secondo una costante interpretazione di questa Corte (in termini proprio rispetto al caso dell’iscrizione al Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana), la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2 TUIR, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, lett. a) TUIR (nel testo applicabile pro tempore), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (da ultimo Cass., Sez. VI, 10 settembre 2020, n. 18713; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1521; Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13101; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2012, n. 17535; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11156).

2.2 – L’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica), essendo fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 51 TUIR) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass., Sez. VI, 1 luglio 2020, n. 13353; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7103; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3330; Cass., Sez. VI, 5 marzo 2018, n. 5144; Cass. n. 11156/2010, cit.; Cass., Sez. U., Sentenza n. 22 giugno 2011, 13669).

2.3 – Per l’effetto, proprio per il fatto che – come deduce lo stesso ricorrente – l’iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge ed è, quindi, facoltativa, la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita dall’intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui è causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33827).

2.4 – La sentenza impugnata non si è sottratta ai suesposti principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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