Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28124 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32044/2018 proposto da:

H.X., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 5447/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Pres. rel. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 26/9/2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di H.X., inteso ad ottenere la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonchè in ulteriore subordine, di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non credibile la narrazione del ricorrente, il quale, cittadino di Zaoan nella provincia Zhang Zohou nelle ragione del FuJan, di religione cristiana, aveva riferito che dal 2002 si era convertito aderendo con i genitori al gruppo religioso cristiano (OMISSIS), che nel 2010 lo stesso e i famigliari si erano convertiti alla Chiesa (OMISSIS), che la madre era stata arrestata e poi rilasciata con l’accusa di fare evangelizzazione, di essere stato licenziato perchè svolgeva attività di evangelizzazione, che nel maggio 2014, erano stati arrestati adepti della Chiesa di Dio Onnipotente con l’accusa di essere coinvolti in un omicidio ed era iniziata una forte repressione, di talchè, lasciato dalla fidanzata e nel timore di essere rintracciato dalla polizia come appartenente a detto credo nel corso delle indagini alla ricerca di adepti della guida spirituale arrestata, aveva deciso di lasciare la Cina raggiungendo l’Italia con il visto per visitare (OMISSIS).

Secondo il Tribunale, il ricorrente aveva fornito dichiarazioni generiche sulla conversione “seguendo” in modo passivo i genitori, erano generiche e lacunose le conoscenze del culto asseritamente professato, sui luoghi e riti, non era credibile l’arresto della madre ed il rilascio, vista la severa repressione da parte delle Autorità, nè credibile che i famigliari non fossero stati segnalati dall’Autorità, che, nonostante i precedenti, il ricorrente potesse avere ottenuto il visto per recarsi in Corea e poi in Italia; il ricorrente non era stato in grado di fornire l’indicazione temporale dell’omicidio occorso in un (OMISSIS) nella città di (OMISSIS), riferendo essere avvenuto nel (OMISSIS), mentre era del (OMISSIS); erano infine inidonei a corroborare la tesi del richiedente i documenti prodotti e le dichiarazioni spontanee prodotte dal difensore, in particolare quelle rese da cittadina cinese residente in USA.

Il Tribunale ha pertanto escluso il diritto al rifugio ed alla protezione sussidiaria, ritenuta altresì insussistente una situazione di conflitto armato generalizzato, ed ha escluso il riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando la mancata deduzione di fatti ulteriori rispetto a quelli già valutati, non potendosi ritenere che al rientro in Cina il ricorrente potrebbe vedere compromessi in modo apprezzabile la sua dignità ed il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa. Ricorre H.X. con quattro mezzi.

Il Ministero non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, il ricorrente si duole della mancata audizione del ricorrente, che sarebbe stata necessaria, alla luce poi dell’assenza della videoregistrazione, prevista per legge; sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto approfondire la valutazione della situazione generale del Paese di origine, idonea a riconoscere la protezione sussidiaria o umanitaria; di avere allegato di non potere trovare protezione nelle autorità statali, che è inaccettabile la ritenuta non credibilità della sua narrazione, e che non è stata considerata la sua integrazione in Italia.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Quanto alla mancata audizione del ricorrente, fermo restando che è stata correttamente disposta udienza di comparizione delle parti (come specificato nella pronuncia impugnata), va rilevato che, per orientamento costante, come tra le tante affermato nelle pronunce 2817/2019 e 5973/2019, nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero.

Nel resto, il motivo dispiega un affastellamento di considerazioni e censure eterogenee che del tutto genericamente sono intese a richiedere una rivalutazione del merito (e d’altra parte, la stessa indicazione nella intestazione del motivo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, riferito ad “errato/contraddittorio esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriali e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente” denota una evidente commistione tra il supposto vizio di violazione di legge ed una richiesta di esame del merito).

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia, quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 (anche se poi nel corso dell’espositiva opera il corretto riferimento al vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5), l'”errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: la condizione di persecuzione religiosa esistente in Cina”.

Sostiene che è inconciliabile l’affermazione del Tribunale che in Cina è in atto la persecuzione del Governo verso le Chiese cristiane con la conclusione che il ricorrente non correrebbe alcun rischio, e che è incomprensibile la ratio decidendi.

Nella specie si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, che dispone che possa farsi valere esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”; per quanto affermato nelle pronunce Sez. U. 8053 e 8054 del 2014 (conformi, a sezione semplice, tra le tante, le pronunce 21257/2014, 23940/2014, 22598/2018), detta riformulazione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Ora, valutato il fondo del motivo, quale inteso a far valere l’intima contraddittorietà della pronuncia impugnata, da cui l’incomprensibilità della ratio decidendi, è di chiara evidenza l’inammissibilità dello stesso.

Ed infatti, posto che il Tribunale ha ampiamente e congruamente illustrato le ragioni della ritenuta non credibilità della narrazione del ricorrente in ordine all’affiliazione religiosa, il motivo è chiaramente distonico con la ratio decidendi del Tribunale, visto che il ricorrente postula il riconoscimento della dedotta appartenenza religiosa, che è stata invece esclusa.

Col terzo, si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la mancata concessione della protezione sussidiaria, in presenza dei requisiti.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente sviluppa il motivo riportando un estratto del sito specializzato (OMISSIS) (di cui non indica neppure la data)sulle persecuzioni religiose in Cina.

E’ di chiara evidenza come il ricorrente continui a postulare quell’appartenenza religiosa, esclusa dal Tribunale.

Col quarto motivo, il ricorrente, nell’intitolazione, si duole del mancato riconoscimento del permesso umanitario, e nell’espositiva si riferisce a lungo alla protezione sussidiaria, per poi indicare una pronuncia di legittimità sulla natura residuale della protezione umanitaria e dolersi del fatto che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che non sussistono i requisiti: il motivo è pianamente inammissibile, in quanto del tutto genericamente formulato, senza alcun riferimento alle specifiche ragioni fatte valere dal Tribunale.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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